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Appalti: tutti i partecipanti in RTI devono possedere i requisiti di qualificazione per la rispettiva quota


Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3698/11

di Chiara Zaccagnini

La partecipazione di un RTI alla procedura indetta per l’affidamento di appalti pubblici è subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese associate siano in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha respinto l’appello presentato dall’impresa capogruppo di un RTI avverso la decisione del Tar con cui era stata confermata l’esclusione dello stesso dalla gara per l’affidamento di lavori di riuso del velodromo.

Nel caso di specie, una Provincia aveva indetto una gara per l’affidamento dei lavori di riuso del velodromo, alla quale aveva partecipato un RTI.

L’Amministrazione aveva disposto l’esclusione del raggruppamento in quanto una delle imprese partecipanti aveva redatto la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla mandataria su un foglio aggiuntivo, inserendolo, in violazione di quanto previsto nel bando di gara, nella busta contenente la documentazione amministrativa, invece che in quella economica.

A seguito di tale esclusione, l’impresa aveva proposto ricorso davanti al Tar per l’annullamento dell’atto di esclusione.

Il Tar aveva accolto il ricorso incidentale presentato da altra società partecipante, secondo cui il raggruppamento ricorrente era “verticale di tipo misto – ove il rapporto attinente alle categorie prevalenti è di tipo orizzontale -, in applicazione all’art. 37, comma 6, del d.lgs. 163/06, la classificazione nella categoria prevalente deve essere posseduta dalla mandataria per l’importo relativo alla percentuale di lavorazioni effettivamente da eseguire dalla stessa impresa, fermo restando il possesso della classificazione per l’importo dei lavori della categoria prevalente in capo alle imprese associate per l’esecuzione degli stessi lavori

L’impresa ha, successivamente, proposto appello davanti al Consiglio di Stato, lamentando la violazione del bando e un errore di presupposto in considerazione del fatto che il raggruppamento poteva essere al massimo di tipo verticale misto, in quanto la mandataria avrebbe dovuto eseguire lavori scorporati, mentre la mancanza di qualificazione della stessa nella misura del 51% della categoria principale era coperta dalla dichiarazione di subappalto.

Inoltre, l’appellante ha rilevato che nella dichiarazione di raggruppamento le imprese avevano dichiarato di voler subappaltare i lavori della OG1, in base alla normativa vigente e pertanto entro il limite massimo del 30%.

Il Consiglio di Stato ha precisato che il bando di gara prevedeva la possibilità di subappaltare le sole opere rientranti nella categoria scorporabile OS26 e OG11 e non faceva riferimento alla categoria OG1, chiedendo contemporaneamente il possesso, da parte di tutti i soggetti componenti il raggruppamento, di tutte le qualificazioni richieste.

Tale impostazione corrisponde al principio di coerenza tra quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento, categoria di qualificazione e percentuale di esecuzione dei lavori.

Il Consiglio ha ritenuto che l’appellante abbia confuso la possibilità di integrare il possesso di un requisito mediante l’istituto dell’avvalimento, nel caso in cui fosse consentito dal bando, con la possibilità di prevedere un subappalto.

Il subappalto è consentito, in base alla disciplina dettata dall’art. 118 del Dlgs. n. 163/06, per la categoria prevalente nella misura massima del 30% e prevede la possibilità in capo ad un soggetto pienamente qualificato e in possesso di tutti i requisiti richiesti di subappaltare a un altro imprenditore una parte dei lavori.

Il subappalto avviene dopo l’eventuale aggiudicazione, mentre i requisiti devono essere posseduti dal soggetto partecipante al momento della presentazione dell’offerta.

Al contrario, il soggetto partecipante, nel caso in cui sia espressamente consentito dal bando di gara, può sopperire alle proprie carenze, relativamente ai requisiti richiesti, mediante l’istituto dell’avvalimento, il quale a differenza del subappalto supporta il concorrente in sede di gara.

Pertanto, in base a quanto disposto dall’art. 37, comma 13, Dlgs. n. 163/06, deve ritenersi sussistente un principio di stretta consequenzialità fra quota di partecipazione della singola impresa al raggruppamento temporaneo, percentuale di esecuzione dei lavori in appalto e qualificazione dell’impresa.

Quindi, la partecipazione alla procedura indetta per l’affidamento della realizzazione di opere pubbliche da parte di un RTI è subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese associate siano in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale.

Con riferimento al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impresa sia stata legittimamente esclusa dalla gara, in quanto sprovvista della qualificazione necessaria richiesta dal bando per la partecipazione.

I Giudici hanno così respinto l’appello, affermando che la partecipazione di un RTI alla procedura indetta per l’affidamento di appalti pubblici è subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese associate siano in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota.

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