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Gare: è legittima una verifica approfondita delle offerte se presentano un ribasso particolarmente consistente


Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 2751/11
di Chiara Zaccagnini

E’ legittima una verifica dell’anomalia, in ordine alla congruità di un’offerta che presenti un ribasso particolarmente consistente, al fine di accertare che l’offerente, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione.

Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha respinto l’appello presentato da una società avverso la decisione del Tar che aveva ritenuto legittima la verifica operata dall’Amministrazione dell’anomalia particolarmente approfondita.

Nel caso di specie, un’Amministrazione aveva indetto una gara al massimo ribasso per l’affidamento dei lavori di adeguamento di un immobile, alla quale aveva partecipato la società appellante, presentando un’offerta che l’Ente ha ritenuto anormalmente bassa.

L’Amministrazione pertanto aveva svolto una verifica approfondita dell’anomalia, in ordine alla congruità dell’offerta che presentava un ribasso consistente.

La società aveva proposto ricorso davanti al Tar, avverso gli atti relativi alla gara, contestando l’aggiudicazione in favore della controinteressata e deducendo violazione di legge ed eccesso di potere in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta.

I Giudici in primo grado avevano respinto il ricorso rilevando la legittimità della verifica dell’Amministrazione dell’anomalia particolarmente approfondita, in ordine alla congruità dell’offerta che presentava un ribasso consistente, al fine di accertare che l’offerente, nonostante il ridotto margine di utile, fosse in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione.

La società ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, riproponendo le stesse censure.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in tema di verifica in ordine all’anomalia delle offerte presentate in sede di gara, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità, per cui la relativa valutazione, inerendo al merito amministrativo, è da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti, che nel caso di specie non sussistono alla luce anche del concreto procedimento svolto per la verifica di attendibilità dell’offerta.

Con riferimento al caso di specie, riguardo alla soglia di anomalia individuata, si è ritenuto ingiustificato il ribasso offerto in considerazione di una pluralità di ragioni.

Tali motivazioni evidenziano l’inattendibilità economica dell’offerta per eccessivo ribasso, ai fini di un corretto esercizio in fase di esecuzione del contratto.

Il concorrente infatti non è riuscito a dimostrare di poter svolgere una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione dei lavori, secondo i dovuti livelli e standards di efficienza e qualità.

Il Consiglio di Stato ha così respinto l’appello, ritenendo legittima la verifica dell’anomalia approfondita, in ordine alla congruità di un’offerta che presenti un ribasso particolarmente consistente, al fine di accertare che l’offerente, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione.

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