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Durc: cosa è cambiato dopo l’entrata in vigore del Dpr. n. 207/10


di Chiara Zaccagnini

Il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (Dpr. n. 207/10), entrato in vigore l’8 giugno 2011, ha chiarito, con riferimento al Durc che l’operatore economico obbligato alla regolarità contributiva è costituito dall’imprenditore, dal fornitore, dal prestatore di servizi o dal raggruppamento o dal consorzio di essi, indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche.

La nozione di operatore economico riconosciuta a livello europeo è molto più ampia rispetto a quella fornita dal Dlgs. n. 163/06 e ricomprende anche le fondazioni, gli istituti di ricerca e le Università.

Il Regolamento chiarisce, quindi, che la regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, restando esclusi solo i casi per i quali il codice prevede una deroga (“Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice”).

Pertanto, il Durc deve essere richiesto anche in caso di acquisti in economia o di modesta entità, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 10/09.

La P.A. dovrà stabilire se la fattispecie rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se sia necessario richiedere il Durc.

Infine, per quanto riguarda la validità temporale del documento, questo ha validità trimestrale nei seguenti casi (vedi Newsletter Self – Aprile 2011):

  • verifica della dichiarazione sostitutiva;
  • aggiudicazione;
  • stipula del contratto;
  • pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • acquisizione in economia di beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto;
  • attestazione Soa;
  • iscrizione all’albo fornitori.
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