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Certificati di esecuzione dei lavori pubblici: la procedura informatica dopo il Dpr. n. 207/10


Avcp Comunicato dell’8 giugno 2011
di Chiara Zaccagnini

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il Comunicato dell’8 giugno 2011 ha reso noto alcune indicazioni circa la procedura informatica di rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori pubblici ai sensi del Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (Dpr. n. 207/10).

L’Avcp ha ricordato che i Certificati di esecuzione dei lavori (CEL) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori, ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del Dpr. n. 34/00, secondo lo schema di cui all’all. D dello stesso, e trasmessi telematicamente secondo le disposizioni dettate dall’Autorità.

Ai sensi dell’art. 40, comma 3 lett. b), del Dlgs. n. 163/06, gli organismi di attestazione devono acquisire i certificati, rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti, unicamente dall’Osservatorio.

Tali certificazioni hanno lo scopo di accertare il possesso delle capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese.

L’Autorità ha chiarito che l’art. 8, comma 3, lett. b), del Dpr. n. 207/10 stabilisce che nella subsezione del casellario, relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici, devono essere inseriti anche i dati dei CEL di cui al citato art. 40, comma 3, lett. b), del Codice.

Il Regolamento di attuazione ha abrogato il modello per il rilascio dei CEL di cui al citato Dpr. n. 34/00, sostituendolo con i modelli di cui agli Allegati B e B1 del Dpr. n. 207/10.

L’Avcp ha precisato la necessità di rendere il sistema per il rilascio e la gestione dei CEL rispondente alle previsioni del Dpr. n. 207/10, evolvendo la procedura informatica in modo da poter gestire le informazioni aggiuntive, richieste dai suddetti modelli di cui agli allegati B e B1 del Regolamento.

L’Autorità ha comunicato che:

  • dall’8 giugno 2011 i CEL saranno emessi secondo i nuovi modelli;
  • la procedura informatica di rilascio dei CEL sarà modificata secondo le seguenti modalità:

a) per i CEL emessi entro il 7 giugno 2011, il sistema produrrà la stampa conforme all’allegato D del Dpr. n. 34/00; tali certificati, se contenenti lavorazioni attribuibili alla categoria OS35 di cui all’allegato A del Dpr. n. 207/10 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all’allegato A del Dpr. n. 34/00 potranno essere riemessi secondo il nuovo modello;

b) dall’8 giugno 2011 i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il nuovo modello se contenenti la categoria OS35 prevista dall’allegato A al Dpr. n. 207/10 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all’allegato A del Dpr. n. 34/00; in tutti gli altri casi, i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il nuovo modello;

  • l’utente potrà scegliere se creare un CEL secondo il modello di cui all’allegato B o B1 del Dpr. n. 207/10, consentendo inoltre la possibilità, durante tutta la fase di lavorazione fino all’emissione di un nuovo CEL, di modificare la tipologia di allegato;
  • a conclusione del periodo transitorio, l’utente dovrà utilizzare esclusivamente l’allegato B per emettere i CEL relativi agli appalti banditi secondo le disposizioni del Dpr. n. 207/10 e con riferimento alle categorie di cui all’allegato A dello stesso;
  • le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno dettagliate nel manuale utente pubblicato nella pagina di accesso all’applicazione del portale Internet dell’Autorità.

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