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Rilascio della carta d’identità ai minori. Fornite alcune indicazioni dal Ministero dell’Interno


Ministero dell’Interno, Circolare n. 15 del 26 maggio 2011
di Dionisia Foscarini

Il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 15/11, avente ad oggetto “ Dl. n. 70 del 13 maggio 2011 cd. Decreto Sviluppo, recanteprime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta d’identità ai minori” ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio della carta d’identità ai minori.

La Circolare ha richiamato innanzitutto l’art. 10 del Dl. n. 70/11, che ha introdotto alcune novità in materia di rilascio e validità della carta d’identità, prima fra tutte la soppressione del limite minimo di età,  precedentemente previsto a 15 anni, per la consegna di tale documento.

La Circolare in commento ha precisato che la validità temporale della carta d’identità risulta diversa a seconda dell’età del minore: infatti per i minori di anni tre ha una validità di 3 anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra 3 e i 18 anni ha una validità di 5 anni.

E’ precisato, inoltre, che ai fini del rilascio della Carta d’Identità valida per l’espatrio è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci e la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio ai sensi dell’art. 1 del Dpr. n.649/74.

In tali ipotesi il Comune dovrà acquisire detta dichiarazione, che potrà essere trasmessa anche con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del Dpr. n. 445/00 (Fax – E-mail).

La Circolare ha chiarito che il documento in esame sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto i 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Inoltre, le nuove disposizioni contenute nel Dl. n. 70/11, hanno previsto che il minore di 14 anni  potrà utilizzare il documento d’identità ai fini dell’espatrio solo se lo stesso viaggia accompagnato da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure dalla persona, dall’ente o dalla compagnia di trasporto indicata nella dichiarazione rilasciata dai soggetti titolari della potestà sui minori, convalidata dalla questura e dalle autorità consolari .

Il Dl. n. 70/11 ha previsto l’esenzione dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai 12 anni.

Infine, la Circolare in commento ha sottolineato che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla validità della carta d’identità si applicano anche a quelle non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.


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