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Retribuzione “ordinariamente spettante”: sono fuori da tale limite gli incentivi per la progettazione


Corte dei Conti, Sez. Contr. Piemonte, Deliberazione n. 57 del 9 giugno 2011
di Federica Caponi

Ai fini del calcolo del “trattamento ordinariamente spettante” ai dipendenti pubblici per gli anni 2011-2013, ex art. 9 Dl. n. 78/10, non rientrano i compensi per l’attività di progettazione, quelli per i condoni edilizi e per il recupero dell’Ici.

Tale interpretazione è stata fornita dalla Corte dei Conti, sezione controllo del Piemonte, con la Deliberazione in commento con la quale ha risposto alla richiesta di parere di un Sindaco in merito a se debbano o meno essere considerati nel limite del trattamento economico dei dipendenti pubblici, fissato dall’art. 9, comma 1, del Dl. n. 78/10, gli emolumenti connessi ai compensi per attività di progettazione, condono ICI, condono edilizio, al salario accessorio legato a specifici progetti e le differenze retributive connesse all’aumento dell’orario di lavoro nel contratto part-time.

L’ art. 9, comma 1, del citato Decreto n. 78/10 ha stabilito che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio (…), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno”.

Il limite al trattamento complessivo dei dipendenti per il triennio 2011-2013 è dunque dato dal “trattamento ordinariamente spettante”, quello cui il dipendente ha diritto nell’anno di riferimento.

Il Legislatore ha espressamente escluso da tale limite gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, incluse le variazioni connesse a eventuali arretrati e al conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno.

In merito al limite relativo al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici ex art. 9, comma 1, Dl. n. 78/10, i giudici contabili del Piemonte hanno fornito alcune indicazioni circa alcuni particolari emolumenti accessori dei dipendenti degli Enti Locali.

In particolare, sono stati presi in considerazione:

–        i compensi legati all’attività di progettazione;

–        i compensi incentivanti legati ai condoni edilizi;

–        i compensi incentivanti il recupero dell’Ici.

Per quanto riguarda tali compensi, i giudici hanno precisato che, tali emolumenti potendo rientrare per le loro finalità tra le spese per gli investimenti, non devono essere imputati alle spese di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06.

Tali compensi infatti sono corrisposti con fondi che si autoalimentano e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa.

In base a tali considerazioni, in riferimento al limite posto dal citato art. 9, comma 1, tali corrispettivi “per il loro carattere eventuale e per la provenienza dai frutti dell’attività svolta dai dipendenti (c.d. auto alimentazione), non sono riconducibili all’ordinaria dinamica retributiva e, dunque, sfuggono al limite di cui sopra”.

I giudici hanno fornito indicazioni anche in merito alle variazioni della retribuzione conseguenti a mutamenti della prestazione dedotta nel rapporto di lavoro, come nel caso di aumento di orario nel contratto part-time, ritenendo che anche in tal caso siano da escludere nel computo per la verifica del limite del citato art. 9.

Tali incrementi retributivi, infatti, sono connessi all’incremento quantitativo dell’attività lavorativa e come tale costituiscono un diritto del lavoratore (come nel caso della ritrasformazione, prevista dalla contrattazione collettiva, del rapporto part-time in rapporto full time).

Tali variazioni non appaiono, alla luce di quanto sopra esposto, afferire alla dinamica retributiva di cui l’art. 9, comma 1, Dl. n. 78/10, anche se devono essere “conteggiate nelle spese generali di personale dell’Ente, le quali soggiacciono alle relative limitazioni”.

La Corte dei Conti del Piemonte ha precisato che “rientrano nella predetta dinamica i trattamenti accessori del personale, espressamente contemplati dal comma 1 (che riguarda i trattamenti, anche accessori, dei singoli dipendenti) e dal comma 2-bis (che riguarda l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale) dell’art. 9. In altri termini, la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo se correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato, ma ciò non esclude la verifica della compatibilità della spesa medesima con i vincoli di finanza pubblica recati dalla normativa in discorso”.

Secondo tale interpretazione, pertanto, dovrebbe essere conteggiata nel limite del comma 1 e 2-bis del citato art. 9 soltanto la produttività pura, legata alla realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento.

Pertanto, secondo la Corte dei conti del Piemonte, sez. controllo, i compensi legati all’attività di progettazione, quelli connessi ai condoni edilizi e al recupero dell’Ici sarebbero esclusi non solo dal computo per il calcolo del trattamento ordinariamente spettante al dipendente, ma da quello per la verifica della consistenza del fondo produttività che per gli anni 2011-2013 non potrà superare l’ammontare del fondo 2010.

A tal proposito, è necessario evidenziare che la questione in merito a se tali incentivi debbano essere considerati ai fini del rispetto del comma 2-bis dell’art. 9 del citato Decreto era già stata affrontata, tra le altre, dalla Corte dei conti delle Marche, con la Deliberazione n. 9/11, la quale ha rimesso la questione alle Sezioni Riunite.

La Corte ha comunque evidenziato che in merito “alla verifica relativa al limite di cui all’art. 9, comma 2 bis, i compensi auto-alimentati con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti a fronte di specifici contributi dei privati, non determinerebbero effetti a carico della collettività indistinta sulla spesa complessiva e sulla finanza pubblica in generale”.

La questione infatti riguarda esclusivamente le somme ex art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl. 1 aprile 1999 e non altre, quali eventualmente quelle ex art. 15, comma 5, del citato contratto su cui non vi sono dubbi circa la loro inclusione nel limite del citato comma 2-bis.

La Corte dei conti del Veneto, analizzando solo incidentalmente la questione, nella Deliberazione n. 172/10, sembra propendere per un’interpretazione più rigida del comma 2-bis, ritenendo debbano essere calcolati anche i compensi per la progettazione.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con la Circolare 10/133/CR6/C1, si è orientata per l’inapplicabilità del divieto di cui all’art. 9, comma 2-bis alle risorse relative alla pianificazione, e in generale di quelle finanziate da fonti esterne, precisando che rimangono esclusi dal blocco del trattamento economico complessivo gli elementi retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità tra cui “i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed inclusi nei fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai sensi dell’articolo 15, lett. k) del CCNL 1.4.1999 e dell’articolo 26, lett. e) del CCNL area della dirigenza del 23.12.1999”.

L’incremento del fondo sarebbe, quindi, possibile in via generale, secondo tale ultima ricostruzione ermeneutica, per spese che possano farsi rientrare nella fattispecie di cui all’art. 15, comma 1, lett. k), del Ccnl. 1° aprile 1999.

Riveste quindi particolare rilevanza chiarire l’esatto ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10.

La Corte dei conti, sez. contr. delle Marche, ha quindi sottoposto alle Sezioni Riunite la questione di massima relativa a se le somme ex “art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL comparto EELL 1 aprile 1999 (…) siano escluse o meno dal divieto di incremento previsto dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del Dl. n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10”.

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