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L’ammissibilità del rimborso delle spese di missione degli Amministratori locali è valutata dal dirigente


Tar Veneto, Sez. I, Sentenza n. 915/11 e Corte dei Conti, sez cont. Veneto, Delibera n. 298/11
di Dionisia Foscarini

Le spese sostenute per missioni effettuate dagli Amministratori locali sono rimborsabili in presenza di alcuni presupposti, la cui sussistenza deve essere verificata dal  dirigente competente.

Questo è il principio affermato dal Tar Veneto con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un amministratore locale avverso la Delibera con cui veniva riconosciuto solo in parte il rimborso delle spese sostenute, per missioni istituzionali.

Nel caso di specie, a seguito di richiesta di rimborso spese sostenute per missioni svolte sia in qualità di Sindaco che, successivamente, di consigliere comunale delegato dall’Anci, l’amministratore si vedeva riconosciute solo quelle relative alle missioni effettuate in veste di Sindaco.

Avverso tale decisione, il ricorrente ha presentato ricorso al Tar sostenendo l’illegittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 107 del Dlgs. n. 267/00 e dell’art. 6 della Legge n. 241/90, che riconoscono espressamente la titolarità della specifica funzione in capo al dirigente.

In particolare, l’art. 84 del Dlgs. n. 267/00  stabilisce che “ agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune (…) è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali” mentre la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, il quale provvederà all’esito dell’istruttoria.

In particolare, per il riconoscimento di tale rimborso deve trattarsi di trasferte al di fuori del territorio comunale dell’Ente di appartenenza, debitamente autorizzate, nel caso del consigliere o dell’assessore, mentre nessuna autorizzazione è richiesta per il Sindaco che svolga missioni nell’esercizio delle proprie funzioni, eseguite in connessione con il mandato ricoperto e adeguatamente documentate.

Nel caso di specie, l’autorizzazione di rimborso era stata approvata con delibera consiliare .

Il Tar ha chiarito che in merito al rimborso delle spese di missione spetta al dirigente competente, e non al Consiglio Comunale, la valutazione della sussistenza dei presupposti e la conseguente relativa liquidazione.

Anche la Corte dei Conti Veneto con la Deliberazione n. 298/11 ha ribadito che le spese di missione, sostenute dagli organi di governo degli Enti Locali, nel compimento di attività istituzionali, sono disciplinate dall’art. 84 del Tuel e non dall’art. 6, comma 12 del Dl. n. 78/10.

Tale interpretazione è stata ritenuta dal giudice contabile l’unica conforme alla Costituzione, in quanto, in caso contrario, il Legislatore avrebbe inciso sulla sfera di discrezionalità che la stessa riconosce alle Autonomie locali.

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