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Diritto di accesso: Il Sindaco ha diritto di accesso alla relazione prefettizia di scioglimento del Consiglio comunale


Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3248/11
di Dionisia Foscarini

Il diritto di accesso alla relazione prefettizia relativa allo scioglimento del consiglio comunale  può essere riconosciuto all’ex sindaco che ne faccia richiesta.

Questo l’importante principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso proposto da un ex Sindaco avverso la decisione del Tar che aveva confermato l’esclusione del diritto di accesso alla relazione prefettizia relativa allo scioglimento del Consiglio comunale, disposta dal Prefetto.

Nel caso di specie, Il prefetto ritenuta la presenza di criminalità organizzata nella vita e nell’attività dell’Ente con una relazione proponeva lo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina del commissario straordinario.

A seguito di tale scioglimento, il Sindaco aveva presentato istanza di accesso alla relazione prefettizia con cui era stato proposto lo scioglimento del Consiglio comunale.

La Prefettura aveva rigettato l’istanza, affermando che la relazione era classificata con il termine “Riservato” e, come tale, soggetta al regime di cui all’art. 262 (“Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione”) del c.p..

A seguito di tale diniego, l’interessato aveva proposto ricorso davanti al Tar, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 22  della Legge n. 241/90.

Il Tar aveva respinto il ricorso, confermando l’esclusione del diritto di accesso, in quanto l’art. 24, comma 1 lett. a), Legge n. 241/90, lo esclude “non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un divieto di divulgazione previsto da norme di legge o di regolamento, ricomprendendo tra questi anche documenti che (come  nel caso di specie) sono coperti dalla classifica di riservato”.

Avverso tale decisione, L’ex Sindaco ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato, affermando l’erroneità della sentenza del primo giudice.

Il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 143, comma 9, del Dlgs. n. 267/00, come modificato dalla Legge n. 94/09 ha stabilito che “il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’Interno e la relazione del Prefetto salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessari.”

Tale norma ha stabilito “un principio di ordine generale in ordine alla accessibilità della relazione prefettizia che non solo non è atto riservato, né oggetto del divieto di divulgazione, ma addirittura deve essere integralmente pubblicata nella G.U. quale atto coessenziale e facente corpo con il decreto di scioglimento unitamente alla proposta del Ministro, a meno che lo stesso Consiglio dei Ministri disponga la riservatezza in casi “strettamente necessari”.

Il Consiglio di Stato ha confermato il principio di libera accessibilità, non solo facendo riferimento alla nuova disposizione contenuta nell’art. 143, comma 9, del Dlgs. n. 267/00, ma anche in relazione al principio costituzionale del diritto alla difesa.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso riconoscendo il diritto di accesso all’ex Sindaco alla relazione prefettizia relativa allo scioglimento del Consiglio comunale.

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