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Servizi pubblici: tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente ante referendum


di Chiara Zaccagnini

La materia dei servizi pubblici e delle società partecipate dagli Enti Locali è stata oggetto di numerose modifiche legislative nel corso degli ultimi anni che hanno previsto una serie articolata di adempimenti a carico degli enti soci.

In tutto il 2011 in particolare gli enti soci sono chiamati ad effettuare valutazioni strategiche fondamentali relativamente agli affidamenti in essere e alle partecipazioni attive.

L’art. 23-bis del Dl. n. 112/08 favorisce la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti con gara ad evidenza pubblica e limita i casi di affidamento diretto alle in house, consentendo tale modalità di gestione solo ove ricorrono situazioni eccezionali che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.

Tale disciplina si applica a tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ad esclusione dei settori espressamente esclusi dal Legislatore, quali:

–        la distribuzione dell’energia elettrica (Dlgs. n. 79/99 e Legge n. 239/04);

–        le farmacie comunali (Legge n. 475/68);

–        il trasporto ferroviario regionale (Dlgs. n. 422/97);

–        la distribuzione del gas naturale (Dlgs. n. 164/00).

La gestione di tali servizi rimane disciplinata dalla normativa di settore.

Inoltre, tutti gli affidamenti diretti disposti prima del 27 ottobre 2010 dovranno essere “verificati” entro il 26 ottobre 2011 e gli enti dovranno prevedere nei propri regolamenti verifiche periodiche.

Il Dpr. n. 168/10 ha infatti imposto agli Enti Locali di verificare la reale tenuta sul mercato degli affidamenti diretti disposti prima dell’entrata in vigore del Decreto, attraverso l’approvazione di una delibera quadro, sulla base di un’indagine di mercato, che dovrà essere realizzata anche prima di procedere a nuovi affidamenti e/o al rinnovo della gestione in essere.

Gli Enti quindi dovranno esaminare la “realizzabilità di una gestione concorrenziale” e soltanto laddove tale verifica dia esito negativo, attestando che il mercato non ha operatori che offrono condizioni migliori rispetto alla gestione in house, questi potranno approvare una delibera quadro che illustri l’iter logico e procedurale seguito, evidenziando gli esiti infruttuosi offerti dal sistema concorrenziale e i benefici connessi all’affidamento diretto alla propria partecipata.

A tale delibera quadro dovrà essere data adeguata pubblicità e la stessa dovrà essere inviata all’Antitrust, che dovrà tenerne conto ai fini della relazione annuale al parlamento sull’andamento del mercato dei servizi pubblici.

Inoltre, le società in house costituite prima del 22 agosto 2008 dovranno entro il 31 dicembre 2011 aprire al capitale privato almeno al 40% mediante gara a doppio oggetto, che riguardi sia la qualità di socio, che l’attribuzione di specifici compiti.

Ma nel mese di giugno 2011 il quadro legislativo sopra descritto potrebbe modificarsi completamente.

Il 6 dicembre 2010 infatti è stata dichiarata legittima la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08.

L’obiettivo di tale abrogazione è quello di escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis, che come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 325/10 costituisce una norma particolarmente restrittiva rispetto al diritto comunitario, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli affidamenti diretti.

L’abrogazione della disciplina dettata dall’art. 23-bis stravolgerebbe le modalità di gestione, comportando l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria in materia di in house providing, meno restrittiva rispetto a quella del Dl. n. 112/08.

Pertanto, nella prossima newsletter daremo conto dell’esito del referendum abrogativo, cercando di delineare i limiti e i vincoli previsti dalla disciplina legislativa che sarà in vigore al 13 giugno 2011.

Pubblicato in Senza categoria

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