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Personale: i chiarimenti forniti dall’Inps sugli effetti previdenziali derivanti dalla riduzione dei compensi nelle P.A.


Messaggio Inps n. 10095 del 5 maggio 2011
di Alessio Tavanti

L’INPS con il messaggio in commento ha chiarito la portata dell’art. 9, comma 2 del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, relativamente agli effetti previdenziali sulle riduzioni retributive previste da tale disposizione.

In particolare la norma ha previsto che “….. a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro…..

Inoltre, la norma ha specificato che la suddetta riduzione “non opera ai fini previdenziali”.

I dipendenti interessati dagli effetti di tale diposizione sono quelli appartenenti alle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, predisposto annualmente, entro il 31 luglio, dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/09, assoggettati alle gestioni previdenziali ed assistenziali INPS.

Per tali soggetti, l’art. 9, comma 2, dispone che la riduzione delle retribuzioni non opera ai fini previdenziali, restando invariata la base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 314/97.

Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che hanno rapporti assicurativi con l’Istituto sono tenute a calcolare e versare i contributi sull’intera retribuzione, senza tener conto della riduzione retributiva operata dalla suddetta disposizione.

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