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Diritto di superficie: pubblicato il Decreto sviluppo (Dl. n. 70/11)


di Dionisia Foscarini

È stato pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 il Dl. n. 70/11 concernente “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

Il Decreto Sviluppo è entrato in vigore il 14 maggio 2011 e introduce nell’art. 3, all’interno della disciplina del demanio marittimo, un “diritto di superficie” a titolo oneroso della durata di 20 anni come  di seguito illustrato:

Articolo 3 – Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto.

Il comma 1 dell’articolo in commento ha stabilito che al fine di incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, è stato introdotto un “diritto di superficie”, disciplinato dagli artt.952 e ss. del c.c. che consente di edificare e mantenere una costruzione, nel caso di specie stabilimenti balneari, chioschi o altre strutture ricettive, su un fondo di proprietà altrui, in questo caso il demanio marittimo.

Tale diritto riguarderà le aree inedificate formate da arenili con esclusione delle spiagge e delle scogliere, mentre nel caso di aree già edificate formate da arenili spiagge e scogliere, le costruzioni esistenti, che non risultano già di proprietà privata, potranno essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie nel rispetto della normativa vigente.

La delimitazione delle aree sia edificate che inedificate (i solo arenili), verrà effettuata dalle Regioni, d’intesa con l’Agenzia del demanio e su iniziativa dei Comuni e il relativo provvedimento costitutivo del diritto di superficie sarà rilasciato da tali organi nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e trasmesso dalla Regione all’Agenzia dell’entrate per la riscossione del corrispettivo.

I requisiti per il rilascio e il mantenimento del diritto di superficie sono:

–          il pagamento del corrispettivo annuo stabilito con Decreto del Ministro dell’economie e delle Finanze di natura non regolamentare

–          il rispetto degli obblighi catastali da parte del richiedente in particolare l’accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’art. 19 (“Aggiornamento del catasto”) del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122/10 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) e per quelle già esistenti, il possesso di un titolo edilizio comunale valido.

–          se il diritto di superficie è stato acquisito da un impresa, quest’ultima oltre ad aderire a nuovi studi di settore elaborati dall’Agenzia delle entrate, deve altresì essere in regola con gli obblighi contributivi.

Il comma 2 dell’art. 3, del Decreto sviluppo ha precisato che in riferimento alle costruzioni esistenti ovvero realizzate successivamente all’entrata in vigore della suddetta norma la cui realizzazione è stata fatta in violazione delle norme di cui al comma 1 saranno acquisite di diritto dal demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate.

Le violazioni di Legge, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su spiagge, arenili e scogliere continueranno ad essere perseguite ai sensi della normativa vigente, invece rispetto alla materia delle concessioni sul demanio marittimo nulla è stato innovato.

Le risorse derivanti dai corrispettivi dei diritti di superficie riscossi dall’Agenzia delle entrate confluiranno nel bilancio dello stato per essere riassegnate in un fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che annualmente sarà ripartito in quattro quote in favore della Regione, dei Comuni e dei Distretti turistico-alberghieri interessati nonché in favore dell’erario.

La misura delle suddette quote è stabilita con Decreto del Ministero dell’ economia e delle Finanze

Il comma 3 dell’articolo in commento, ha sottolineato che nonostante l’attuazione delle disposizioni di cui sopra, dovrà essere comunque garantito il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini di balneazione.

Il comma 4 dell’articolo in commento, ha previsto la possibilità di istituire nei territori costieri, i Distretti turistico-alberghieri con l’obiettivo di:

–          riqualificare e rilanciare l’offerta turistica sia a livello nazionale che internazionale;

–          accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;

–          migliorare l’organizzazione e la produzione dei servizi;

–          assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese: opportunità di investimento, accesso al credito, semplificazione e celerità nei rapporti con le P.A..

Il comma 5 dell’articolo in commento ha precisato che qualora la delimitazione dei distretti è stata richiesta dalle imprese del settore turistico, tale attività dovrà essere svolta dall’Agenzia del Demanio previa conferenza di servizi, cui dovranno partecipare i Comuni interessati.

Il comma 6 dell’articolo in commento ha precisato che qualora due o più imprese del Distretto abbiano sottoscritto tra loro un contratto di rete per esercitare in comune una o più attività economiche, secondo l’art. 3 (“Distretti produttivi e reti di imprese”) del Dl. n. 5/09 (“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”), potranno avvalersi delle disposizioni agevolative di carattere amministrativo, finanziario, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’art. 1, comma 368, lett. b), c) e d) (“Distretti industriali”) della Legge n. 266/05 (“legge finanziaria 2006”).

Per avvalersi di tali agevolazioni, le imprese dovranno essere autorizzate con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione della richiesta.

Ai Distretti turistici-alberghieri inoltre vengono applicate le disposizioni di cui all’art. 43 comma 2, (“Zone a burocrazia zero”) del Dl. n. 78/10 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

Infine il comma in commento ha precisato  che all’interno dei Distretti saranno attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell’INPS, attraverso i quali le imprese potranno risolvere qualsiasi questione di propria competenza, presentare richieste ed istanze, ricevere provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale.

Al fine di incidere il meno possibile sulle attività ordinarie delle imprese dei Distretti, presso tali sportelli vengono svolte in maniera unitaria anche le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS.

Il comma 7 dell’articolo in commento ha apportato alcune modifiche al Codice della Nautica di Diporto al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali e per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

Infine il comma 8 dell’art. 3 del Decreto sviluppo n. 70/11 in commento, ha sottolineato la necessità di incentivare la realizzazione dei porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.

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