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Servizio idrico: è legittima la gestione diretta per i Comuni di piccole dimensioni


Corte dei Conti, Sez. controllo Abruzzo, Deliberazione n. 16 del 28 marzo 2011
di Alessio Tavanti

I Comuni di piccole dimensioni, facenti parte di comunità montane, possono gestire direttamente il servizio idrico ove ne sussista una convenienza economica e previo consenso dell’Autorità d’Ambito competente.

E’ quanto ha affermato la Corte di Conti Abruzzo, Sez. controllo, con il parere in commento, con il quale ha risposto alla richiesta di un Sindaco in merito alla possibilità di gestire direttamente il servizio idrico nel proprio Comune.

Nel caso di specie, la richiesta di parere avanzata dal Sindaco concerneva la possibilità di gestire in economia il servizio idrico con riferimento ad un Comune montano con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, che aveva già ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità d’Ambito (ATO), alla luce della normativa vigente e, in particolare, dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, inerente la gestione dei servizi a rilevanza economica.

I dubbi circa la praticabilità di tale opzione erano sorti a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 148, comma 5, del Dlgs. n. 152/06, dal quale era stato tolto lo specifico riferimento alla gestione diretta da parte del Comune.

I giudici contabili hanno rilevato, in primo luogo, che la norma sopra menzionata non contiene nessun espresso divieto alla gestione diretta del servizio, in quanto ha previsto che “l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato” resta “facoltativa per i  Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell’Autorità d’ambito competente”.

Peraltro, tale norma non risulta abrogata dall’art. 23-bis che regola la gestione dei servizi a rilevanza economica e, il regolamento attuativo, Dpr n. 168/10, all’art. 1, comma 2 ha previsto un rafforzamento dell’autonomia gestionale del soggetto gestore.

I giudici contabili hanno ritenuto legittimo, alla luce della normativa vigente, la gestione diretta del servizio idrico, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, previa valutazione della convenienza economica e consenso dell’ATO competente.

A tal proposito per quanto concerne le ATO è stata prevista la soppressione dalla Legge n. 42/10.

La legittimità di tale norma è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/11, che ha dichiarato infondate le questioni sollevate da una Regione in merito alla legittimità del Legislatore statale di disporre in materia di ATO.

Le ATO, pertanto, dovranno essere soppresse entro il 31 dicembre 2011, termine prorogato dal recente Dpcm del 25 marzo 2011 pubblicato in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011.

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