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Durc: forniti alcuni chiarimenti dall’Inps e dall’Inail


Inps, Circolare n. 59/11 e Inps, Circolare n. 22/11
di Chiara Zaccagnini

A seguito della pubblicazione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (Dpr. n. 207/10), che entrerà in vigore l’8 giugno 2011, l’Inps con la Circolare n. 59/11 e l’Inail con la Circolare n. 22/11 hanno fornito un vademecum sulle principali regole riguardanti il Durc.

Le Circolari hanno posto l’attenzione sul certificato, fornendone una definizione e richiamando le condizioni previste per il suo rilascio, l’ambito applicativo nei contratti pubblici, le fasi del contratto per le quali è obbligatorio possederlo e i soggetti tenuti a richiederlo.

Inoltre, sono stati indicati gli interventi di miglioramento dei servizi telematici  e in particolare dell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.

Durc

Il Legislatore con l’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 207/10 ha fornito una definizione di DURC, specificando che si tratta del “certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Pertanto, in base a tale definizione la verifica della regolarità contributiva interessa tutti gli operatori economici, delineati dall’art. 3, comma 22, del Codice, l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o il raggruppamento o consorzio di essi.

Tale norma fa riferimento a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, controparte contrattuale  della P.A. e che ai fini del rilascio del Durc sono tenuti all’obbligo di iscrizione agli Enti previdenziali e alle Casse edili.

Ambito applicativo

Il Durc, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del citato Regolamento, deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico di lavori, servizi o forniture, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

La disposizione prevista dal comma 2 ha confermato quanto chiarito in precedenza dall’interpello n. 10/09 della Direzione generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, spetta alla P.A. procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e se conseguentemente debba essere acquisito il Durc.

Fasi del contratto per la quali è obbligatorio il Durc

L’ar. 6, comma 3, del Regolamento, fornisce un elenco delle fattispecie per le quali deve essere acquisito il Durc, in caso di contratto pubblico:

a)      verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del Codice;

b)      aggiudicazione definitiva del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice;

c)      stipula del contratto;

d)     pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);

e)      certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.

Secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 35/10, il Durc deve essere acquisito per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, per ciascuna delle fasi sopra riportate.

Nei casi di verifica della dichiarazione sostitutiva e per l’aggiudicazione definitiva (ipotesi delineate dalle lett. a) e b)), il documento di regolarità contributiva deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l’apposita tipologia “verifica di autodichiarazione”.

Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, si applica il criterio dello “scostamento non grave” che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, “quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L’applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave” in base ai succitati parametri”, come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2100/11.

La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il Durc solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi, periodo di validità, da quello precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”.

Pertanto la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell’istruttoria non assumendo rilievo la data eventualmente indicata nella richiesta.

Quest’ultima tipologia di richiesta deve inoltre essere utilizzata dall’operatore economico, nel caso in cui la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell’offerta debba essere prodotto il Durc.

Per quanto riguarda i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile.

Diversamente, INPS ed INAIL attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza  contributiva.

Tali tipologie di richiesta devono essere utilizzate anche per verificare la regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici, pertanto in base al dettato dell’art.6, comma 5, del Codice il Durc deve essere richiesto nei seguenti casi:

1)      valutazione dei lavori di cui all’art. 86 del regolamento;

2)      rilascio dell’attestazione SOA;

3)      attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Soggetti tenuti a richiedere il Durc

Le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, il Durc dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, del Dl. n. 185/09.

Il Regolamento all’art. 6, comma 3, ha stabilito che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici richiedere d’ufficio il Durc per i contratti pubblici.

L’Inps, l’Inail e le Casse edili sono tenuti a rilasciare a tali soggetti l’abilitazione per l’accesso al servizio on line dopo aver verificato che il richiedente sia un’Amministrazione aggiudicatrice.

Le imprese pubbliche, che non sono Amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc, ma possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo nel caso in cui venga dimostrato il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 28, del Codice.

Il Regolamento, infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il Durc ai fini del rilascio dell’attestazione.

Validità temporale del Durc

Il Ministero con la Circolare n. 35/10 ha chiarito che il Durc emesso per contratti pubblici, nonché per attestazioni SOA e iscrizione all’albo dei fornitori, ha validità trimestrale.

A seguito dei chiarimenti forniti dall’Avcp con Determinazione n. 1/10 e dal Ministero con la suddetta Circolare, ha validità trimestrale il Durc rilasciato per:

1)      verifica della dichiarazione sostitutiva;

2)      aggiudicazione;

3)      stipula del contratto;

4)      pagamenti degli stati di avanzamento (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);

5)      acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto;

6)      attestazione SOA;

7)      iscrizione all’albo fornitori.

Il periodo di validità di tale documento decorre sempre dalla data di emissione del certificato.

I Durc delineati ai punti 1) e 2) possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se ancora in corso di validità.

Nella Circolare n. 35/10 il Ministero ha affermato che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”.

È da considerare illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un Durc rilasciato per altre tipologie.

Aggiornamento del servizio on-line

Dal 28 marzo 2011 è disponibile la nuova applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it, dedicata alla richiesta e al rilascio del Durc, con nuove funzionalità e una grafica diversa.

Al primo accesso successivo all’aggiornamento del servizio il sistema proporrà un apposito messaggio con cui verrà chiesto all’utente di verificare i dati personali, di cambiare la password e, successivamente, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso proposto dal sistema.

Sul nuovo sito sono disponibili alla pagina “Info” – “Informazioni sulla procedura”, i nuovi modelli che indicano i dati necessari per effettuare la richiesta telematica.

Con l’attivazione del nuovo servizio gli utenti registrati come stazioni appaltanti pubbliche e SOA dovranno accedere con il codice fiscale del titolare dell’utenza e non più con gli attuali codici utente.

Le stazioni appaltanti pubbliche già registrate al precedente servizio, al primo accesso, dovranno eseguire le operazioni richieste dal sistema, cd. riautenticazione.

Per quanto riguarda le SOA, potranno procedere all’autenticazione soltanto quelle autorizzate dall’Avcp alla data del 24 marzo 2011.

Per le stazioni appaltanti pubbliche, la procedura propone la compilazione obbligatoria di alcuni campi necessari all’esatta individuazione dell’utente (Settore/Ufficio/Sede, Tipologia della Stazione Appaltante Pubblica, telefono/fax/e-mail, recapito corrispondenza).

Gli utenti registrati come “Altre P.A.” possono accedere al servizio con il codice fiscale del titolare dell’utenza. Pertanto, al primo accesso al sito, gli utenti, già registrati sull’attuale versione, devono eseguire le operazioni richieste dal sistema.

Anche per tale categoria è stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già rilasciate e  pertanto, la riautenticazione sarà possibile solo per quella (avente sigla “P.A.” nella precedente versione) che risultano effettivamente autorizzate ad accedere con detto profilo.

Nuovo sistema di rilascio delle utenze

Le stazioni appaltanti pubbliche, se non sono già registrate o hanno bisogno di nuove o ulteriori utenze, devono chiedere l’abilitazione ad una qualsiasi sede INAIL, INPS e Casse edili, utilizzando l’apposito modulo di richiesta, pubblicato sul sito e raggiungibile seguendo il percorso: “Info” – “Informazioni per l’accesso”.

Al momento del rilascio dell’utenza, il sistema produce una ricevuta contenente, oltre al codice utente del richiedente (codice fiscale alfanumerico) ed alla password provvisoria (da aggiornare al primo accesso), le istruzioni per completare l’accreditamento e quelle per la creazione/gestione delle utenze in capo ai singoli operatori della struttura.

La nuova utenza stazione appaltante, infatti, consente al titolare (dirigente/responsabile) di rilasciare “utenze delegate” al personale, il quale avrà il compito di effettuare le richieste di Durc in nome e per conto della struttura stessa.

Il dirigente/responsabile della stazione appaltante rilascia le “utenze delegate” sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità e deve provvedere all’aggiornamento dei dati dei propri “delegati” ed alla eventuale revoca dell’utenza rilasciata a questi ultimi.

Con riferimento, invece, alle utenze “SOA” e “Altre P.A.” richieste con la nuova versione, si precisa che queste saranno rilasciate rispettivamente al direttore/responsabile della SOA o della struttura della pubblica amministrazione solo dall’amministratore centrale del sistema presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell’INAIL ed esclusivamente previa autorizzazione della Direzione Centrale Rischi dell’INAIL in accordo con il Comitato Tecnico.

Con il nuovo sistema di accesso, anche queste utenze consentono al Dirigente/Direttore responsabile di rilasciare “utenze delegate” al proprio personale, con i limiti e le modalità sopra indicati.

Tutte le richieste inviate dal 1° giugno 2006 al 24 marzo 2011 sono presenti nella nuova versione e potranno essere consultate dagli utenti con le consuete modalità.

Tutte le richieste di Durc inserite alla data del 24 marzo 2011 nel vecchio applicativo ma non inoltrate saranno cancellate dal sistema.

Nuove tipologie di richiesta

Alla varie tipologie di richiesta del Durc sono state aggiunte le seguenti:

a)      contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

b)      altri usi consentiti dalla legge, prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati. Tale tipologia deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di Durc non rientri in una delle altre tipologie disponibili.

Modifiche alle tipologie di richiesta esistenti

Alle tipologie di richiesta in essere sono state apportate le seguenti modifiche

a)   la richiesta di DURC per appalti pubblici di forniture e servizi, per tale tipologia è richiesto l’inserimento delle informazioni relative alla stazione appaltante ed all’appalto (importo, luogo di esecuzione della prestazione, ecc.) e consente la gestione del subappalto, come previsto per gli appalti di lavori pubblici;

b)   per gli appalti di lavori, forniture e servizi è stato previsto il tipo contratto “affidamento” per la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti ed alle imprese consorziate;

c)    la richiesta per “verifica autodichiarazione alla data del…”, riservata alle sole stazioni appaltanti ed alle P.A. procedenti;

d)   la richiesta per “partecipazione/aggiudicazione appalto” è una autonoma tipologia;

e)    per la tipologia “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni”, è necessario indicare nella richiesta la specifica motivazione (il tipo di agevolazione o autorizzazione, l’oggetto del finanziamento, ecc.) nell’apposito campo a testo libero;

f)     in tutte le richieste di Durc deve essere selezionata una delle opzioni previste nella sezione “tipo ditta” che sono: “datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata – committente associante” e “gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”;

g)   in tutte le richieste di Durc deve sempre essere indicato, a fini istruttori, l’indirizzo di posta elettronica, oltre all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax anche ai fini dell’eventuale invito alla regolarizzazione.

Le modifiche apportate al certificato

I Durc emessi con il nuovo servizio, rispetto alla versione precedente, conterranno i seguenti dati:

a)      per gli appalti pubblici: descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata;

b)      per “altri usi consentiti dalla legge”: descrizione dello specifico motivo della richiesta indicato dall’utente;

c)      per tutti i DURC:

  1. indicazione di una delle specifiche già selezionate in fase di richiesta dall’utente nella sezione “tipo ditta”;
  2. indicazione, all’interno del riquadro dedicato all’esito della verifica di ciascun ente, di eventuali note inserite dal responsabile del procedimento di verifica della regolarità
  3. indicazione dei dati del cantiere, all’interno del solo riquadro dedicato all’esito della verifica delle Casse edili, per i DURC relativi ad appalti pubblici di lavori per fasi successive alla stipula del contratto
  4. indicazione, sui certificati rilasciati in copia di un Durc già emesso, della dicitura “Stampa effettuata da …” con le informazioni della sede e dell’utente che ristampa
  5. indicazione, sui certificati emessi a seguito di annullamento di un precedente Durc, della dicitura “Il presente certificato, rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di (INAIL, INPS o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente in data…”
  6. indicazione del periodo di validità del certificato e dei limiti di utilizzo.

Tutti i DURC emessi con il nuovo sistema riporteranno, in calce al certificato, un contrassegno generato elettronicamente.

Tale contrassegno consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo in possesso degli utenti con il documento informatico presente nella banca dati Durc.

Rilascio del certificato

Il Durc viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta.

Il documento viene invece emesso al 46° giorno nell’ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione e l’Ente che l’ha sospesa non abbia inserito l’esito prima dello scadere del termine massimo di sospensione (15 giorni).

Nell’ipotesi in cui l’Ente che ha sospeso la pratica inserisca l’esito prima di detto termine, il Durc viene emesso decorsi 30 giorni più i giorni di effettiva sospensione.

Nei casi in cui entro il termine di 30 giorni uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente si considera attestata la regolarità contributiva, in quanto a trova applicazione nei confronti degli stessi l’istituto del silenzio-assenso.

Assistenza tecnica all’utilizzo della procedura

Dal 28 marzo 2011 è disponibile il servizio di assistenza tecnica per l’utilizzo della procedura e il modulo on-line è raggiungibile dall’icona “Assistenza” disponibile sulla home page.

Per eventuali chiarimenti è disponibile il servizio telefonico di “Contact center integrato Inps-Inail” al numero gratuito 803-164.

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