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Autovelox: legittimo solo se posizionato su strade urbane di scorrimento


Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 7872 del 6 aprile 2011
di Chiara Zaccagnini

Nei centri urbani l’autovelox fisso può essere posizionato soltanto su strade a scorrimento che abbiano carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (ciascuna con almeno due corsie di marcia e una corsia per i mezzi pubblici), banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con semaforo alle intersezioni a raso e piazzole di sosta.

Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto legittimo l’illecito accertato da autovelox fisso posizionato nel centro urbano.

Nel caso di specie un cittadino aveva proposto ricorso davanti al Tribunale, sostenendo l’illegittimità dell’uso dell’apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa, in quanto effettuato all’interno di una strada di viabilità priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell’art. 2 del Codice della strada, come strada urbana di scorrimento, con conseguente illegittimità del relativo provvedimento prefettizio adottato.

Il Tribunale adito aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento col quale era stato disposto l’inserimento della strada nell’elenco ai fini dell’utilizzo delle apparecchiature di rilevazione della violazione dei limiti di velocità con apparecchiature fisse non presidiate.

Secondo i giudici, la mancanza di uno dei requisiti delineati dall’art. 2 del Codice della strada, non fa venir meno la qualifica di strada urbana di scorrimento.

Avverso tale decisione, il cittadino ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice della strada in relazione all’art. 4 del Dl. n. 121/02, nonché difetto di motivazione in riferimento alla corretta interpretazione del citato art. 2, il quale delinea i requisiti minimi che devono essere posseduti da una strada urbana per essere qualificata come “strada urbana di scorrimento”.

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso incidentale presentato dall’Amministrazione, ha ribadito che in base all’art. 4 del Dl. n. 121/02 “è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico”.

Infine, il citato art. 4 non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 3, del Codice della strada. Nell’ipotesi in cui lo stesso oltrepassi tali limiti, il giudice ordinario può disapplicare l’atto o il provvedimento amministrativo.

La Corte ha ricordato che per essere classificate strade urbane di scorrimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del Codice della strada, le stesse devono possedere le seguenti caratteristiche minime “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Pertanto, l’inserimento da parte del Prefetto di una strada nell’elenco è subordinato alla verifica della presenza dei requisiti dettati dal citato comma 3 dell’art. 2, in assenza dei quali la strada non potrebbe essere classificata come “strada urbana di scorrimento”.

La norma richiamata quindi esclude che possano essere qualificate come tali le strade urbane che non presentino tutti i requisiti delineati dall’art. 2, facendo salva la presenza di caratteristiche ulteriori.

In conclusione, il Prefetto per adottare il decreto di inserimento delle strade nell’apposito elenco deve verificare la presenza di tutti i requisiti minimi delineati dall’art. 2 che consentono la qualificazione dalla strada come “strada urbana di scorrimento” e successivamente, in caso di esito positivo di tale accertamento, svolgere ulteriori controlli rientranti nella sua discrezionalità amministrativa, come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del Dl. n. 121/02.

La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso, affermando l’illegittimità del provvedimento adottato dal Prefetto con conseguente illegittimità dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità compiuto attraverso l’utilizzo di un’apparecchiatura non consentita. Il provvedimento adottato è stato ritenuto illegittimo in quanto la strada classificata di scorrimento non possedeva tutti i requisiti minimi delineati dall’art. 2 del Codice della strada.

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