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Autovelox: è annullabile la multa se gli agenti non sono presenti


Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 7785 del 5 aprile 2011
di Chiara Zaccagnini

È annullabile la multa per eccesso di velocità se non è presente il vigile presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata.

Questo è quanto ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un Comune avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la multa fatta ad un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata.

Nel caso di specie, una cittadina multata per eccesso di velocità aveva impugnato il verbale di accertamento della violazione e contestando la taratura dell’ apparecchio e che l’infrazione era stata fotografata senza la presenza degli agenti.

Il Tribunale, in riforma della sentenza del Giudice di pace, aveva accolto l’appello ritenendo viziato il verbale di accertamento, in quanto l’Amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per l’installazione e la gestione degli apparecchi di rilevamento.

Il Tribunale aveva chiarito che l’Amministrazione non aveva specificato in cosa consisteva la supervisione della Polizia Municipale sull’operato della ditta, senza indicare correttamente il collegamento esistente tra l’attività di rilevamento delle infrazioni e il soggetto preposto al servizio di Polizia.

Avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del Codice della strada.

La Corte di Cassazione ha affermato che dal verbale di accertamento non emergeva chiaramente che il rilevamento (cioè l’elaborazione della rilevazione) fosse stata compiuta da parte di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico soggetto abilitato all’accertamento.

Spettava, pertanto, al Comune dimostrare che l’assistenza tecnica fornita dalla ditta privata era limitata all’installazione e all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni fornite dal pubblico ufficiale, che la gestione degli autovelox era riservata ai pubblici ufficiali e che l’operatore privato ricoprisse un ruolo subordinato all’assistenza dei vigili urbani sotto il profilo dell’assistenza tecnica (Corte di Cassazione, Sent. n. 7306/96; Corte di Cassazione, Sent. n. 5378/97).

Secondo la Corte di Cassazione, il rilevamento dell’infrazione non era attribuibile alla forza pubblica, in quanto il ruolo della ditta privata non era stato chiarito dall’Amministrazione e di conseguenza, non era stato delineato il ruolo di preminenza della Polizia municipale e l’attività di supervisione che la stessa doveva svolgere sull’operato del soggetto privato.

La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso, affermando che dal verbale di accertamento non emergeva chiaramente che il rilevamento dell’infrazione fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico soggetto “abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento”.

Pertanto, nel caso in cui l’Ente Locale affidi l’installazione e la gestione degli apparecchi a una ditta privata, dal verbale di accertamento deve emergere chiaramente che l’attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostituita dall’operatore privato.

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