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Commissione di concorso: non può essere scelta dalla Giunta


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1408/11
di Dionisia Foscarini

La Giunta non può nominare i membri della commissione giudicatrice di un concorso pubblico.

Questo l’importante principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha accolto l’appello proposto da una partecipante ad un concorso pubblico avverso l’atto di esclusione dalla selezione.

Nel caso di specie, a seguito del provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione, disposta per non aver “indicato né comprovato il possesso della esperienza lavorativa, omettendo di adeguatamente documentarla, richiesto per l’ammissione al concorso”, l’interessata aveva presentato ricorso al Tar per l’annullamento dell’atto.

Il Tar aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione.

L’Amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado aveva nominato una nuova Commissione giudicatrice, riammettendo l’interessata a sostenere le prove scritte.

L’Amministrazione, all’esito delle prove scritte,  aveva comunicato all’interessata l’esclusione dall’orale per mancato raggiungimento della votazione minima sufficiente.

A seguito di tale comunicazione, l’interessata aveva proposto un ulteriore ricorso al Tar avverso l’atto di approvazione dei verbali del concorso nei quali era stata prevista la sua esclusione e la determina dirigenziale con la quale era stata rinominata la Commissione giudicatrice.

In particolare, la ricorrente aveva ritenuto viziato l’atto di nomina della Commissione in quanto designata dalla Giunta.

Il Tar, pur riconoscendo l’incompetenza della Giunta alla nomina della commissione di concorso aveva respinto il ricorso, affermando la tardività dell’impugnazione.

Contro tale decisione, l’interessata ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha chiarito che il provvedimento di nomina di una Commissione giudicatrice di un concorso può essere impugnato dal candidato solo a conclusione del procedimento amministrativo, perché da tale momento è riscontrabile la lesione del proprio diritto.

Il Consiglio di Stato ha precisato che la Giunta non è competente a nominare la Commissione giudicatrice nella procedura concorsuale in quanto, ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. n. 267/00:

–          “spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli satuti e dai regolamenti che si uniformano al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministartiva è attribuita ai dirigenti”;

–           “spettano ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo statuto dell’Ente locale non riservino espressamente agli organi di governo, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, agli stessi spetta la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti”.

Inoltre, i giudici hanno chiarito che la previsione legislativa che sancisce la responsabilità dei dirigenti, sull’intera procedura di concorso ha una sua logica solo se alla dirigenza viene assegnata la gestione unitaria di tutto l’iter selettivo (dall’approvazione del bando fino alla stipula del contratto individuale con i vincitori), escludendo ogni interferenza da parte dell’organo politico.

Il Consiglio di Stato ha chiarito inoltre che un’eventuale norma regolamentare ancora in vigore presso l’Ente, che riconosca la competenza della Giunta a nominare la commissione, non può essere applicata.

I regolamenti, infatti, essendo fonti subordinate allo statuto possono definire delle “modalità” di esercizio delle competenze degli organi, non prevedendo deroghe alle disposizioni relative agli organi di governo dell’Ente.

Il Consiglio di Stato ha così accolto l’appello, affermando l’incompetenza della Giunta alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in quanto tale funzione spetta ai dirigenti.

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