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Circolazione stradale: i divieti e limiti imposti dall’Ente devono essere pubblicati su internet


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare n. 381/11
di Dionsia Foscarini

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare in commento, concernente “Predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale” ha chiarito che i provvedimenti di limitazione della circolazione devono essere supportati da analisi tecniche adeguate resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali e mediante la pubblicazione sui siti delle P.A. interessate.

Il Ministero, a seguito di segnalazioni riguardanti la violazione delle disposizioni del Codice della Strada, ha ritenuto necessario fornire, ai sensi dell’art. 5 e 35 del Dlgs. n. 285/92, ulteriori chiarimenti “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione disposto”.

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli Enti proprietari delle strade, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, c.d.s.).

Tale citata norma costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell’attività amministrativa, ex art. 3 Legge n. 241/90, in base al quale “ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Con la Circolare in commento, il Ministero ha precisato, che spetta all’Ente proprietario della strada adottare i provvedimenti per la disciplina del traffico, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Il Ministero ha osservato che gli Enti coinvolti spesso motivano le ordinanze con le diciture “per esigenze della circolazione” o “per le caratteristiche strutturali delle strade” oppure per “esigenze di sicurezza stradale” o “di fluidità della circolazione”, ma tali indicazioni non costituiscono motivazioni adeguate.

La Circolare in commento ha specificato che le ordinanze motivate” devono essere integrate con documentazione o analisi tecniche che attestino e confermino, indiscutibilmente, la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base.

In mancanza di tali argomentazioni,  l’ordinanza potrà essere ritenuta illegittima per violazione di legge ovvero eccesso di potere, riscontrandosi un difetto di motivazione ovvero di istruttoria.

Nella Circolare il Ministero ha precisato che tali chiarimenti, sono stati necessari anche a seguito di alcune sentenze.

Infine, circa la pubblicità delle ordinanze, l’art. 5 del Codice della strada prevede obbligatoriamente l’impianto dei relativi segnali stradali e la pubblicazione sui siti dell’ente interessato.

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