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Revoca cda partecipate: è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex Legge n. 241/90


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1195 del 24 febbraio 2011
Pubblicato su Guida e pratica amministrativa n. 4 – Aprile 2011
Pubblicato su Hcnews del sole 24ore n. 13- 2011
di Federica Caponi

Nel caso in cui l’Ente locale, socio unico di una società, deliberi la revoca del consiglio di amministrazione della partecipata, deve darne comunicazione agli interessati.

La comunicazione di avvio del procedimento, ex Legge n. 241/90, deve sempre essere disposta quando l’Amministrazione intende emanare un atto di secondo grado (di revoca, annullamento o decadenza) e non fa eccezione il caso di provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione dell’azienda da parte dell’Ente territoriale, in quanto tale atto va comunque a incidere sul precedente provvedimento di nomina dei componenti in seno all’organo di gestione.

L’omessa comunicazione, inoltre, può far sorgere a favore dei membri del cda revocati il diritto al risarcimento del danno.

Questo il principio sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento con la quale ha accolto il ricorso presentato da un membro del consiglio di amministrazione di un’azienda regionale revocato per espressa deliberazione della Giunta regionale per malagestio.

Nel caso di specie, la Giunta regionale aveva sciolto il Consiglio di amministrazione di un’azienda partecipata in virtù di un giudizio complessivamente negativo, fondato su di un insieme di elementi, successivamente in parte rettificati con un’ulteriore delibera.

Nella sostanza comunque il provvedimento di revoca conteneva elementi sufficienti per motivare la revoca del consiglio di amministrazione per “cattiva gestione”.

L’atto di revoca è stato impugnato da uno  dei membri del cda che ha lamentato, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in violazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90.

Tali disposizioni infatti impongono agli Enti di inviare una comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, fatto salvo il caso di esigenze di celerità.

Tale comunicazione, in particolare, deve essere inviata a coloro nei confronti dei quali potrebbe derivare un pregiudizio, al fine di metterli in condizioni di potersi attivare e partecipare al procedimento.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la comunicazione di avvio del procedimento, salvi i casi di comprovate esigenze di celerità di cui deve essere data contezza nel provvedimento, debba sempre essere disposta quando l’Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, di annullamento, di revoca o di decadenza (Cons. Stato, sent. n. 8219/06).

Secondo il Consiglio di Stato, anche la delibera di revoca del cda di una partecipata “pur non potendosi annoverare tra quelli presi in esame dalla giurisprudenza, va comunque ad incidere su delle posizioni soggettive specificamente qualificate e meritevoli di tutela definite da precedenti provvedimenti amministrativi”.

In particolare, i giudici amministrativi hanno chiarito che, per quanto concerne il caso di specie la delibera di revoca va ad incidere sul precedente provvedimento di nomina del cda.

La Regione ha sostenuto che non era necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento poiché l’Azienda è sottoposta a un’azione permanente di controllo e vigilanza da parte dell’Ente socio sugli atti e sull’attività e ciò avrebbe determinato una sorta di “procedimento sempre aperto”. Inoltre, l’Ente ha anche evidenziato che lo scioglimento del cda era un atto dovuto da parte del socio, avendo lo stesso il dovere e non la semplice facoltà di sciogliere l’organo collegiale una volta accertata l’esistenza di condizioni di cattiva gestioone.

Il Consiglio di Stato non ha condiviso tali osservazioni, confermando quanto già precisato da una parte della giurisprudenza, secondo la quale “ anche in alcuni casi di atti vincolati aventi valore sanzionatorio sia comunque necessaria la comunicazione di avvio” (Cons. Stato, sent. n.686/02; Cons. Stato, sent. 7405/04).

In particolare, per quanto riguarda il caso di specie, i giudici hanno precisato che “è indubbio che i presupposti di fatto non erano affatto incontestati e che l’amministrazione ha un ampio margine di discrezionalità nel valutare la sussistenza degli elementi per l’applicabilità della sanzione, ovvero la consistenza e la rilevanza delle inadempienze compiute”.

La previsione di un generale potere di controllo sugli atti e sull’attività di un organo non può incidere sulla necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento (ex  artt. 7 e 8 Legge n. 241/90), avendo tali disposizioni la funzione di consentire all’interessato di fornire il proprio apporto di conoscenze in ordine al concreto provvedimento finale da adottare.

Nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, la comunicazione di avvio avrebbe consentito all’interessato di apportare ulteriori conoscenze in ordine ai fatti considerati nella delibera e poi posti a fondamento della decisione di scioglimento dell’organo collegiale.

Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato illegittimo il comportamento della Regione, ritenendo inoltre esistente il diritto al risarcimento del danno a favore dell’amministratore revocato “a titolo di emolumenti non percepiti, di danno all’immagine pubblica e alla credibilità politico-amministrativa”.

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