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Affidamenti in House. gli ultimi pareri dell’antitrust


febbraio 2011
di Dionisia Foscarini

Servizio idrico integrato (AS806)

L’Antitrust ha risposto negativamente alla richiesta dell’Ente, in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio idrico integrato a terzi, in quanto ha ritenuto inesistenti le condizioni ex art. 23 bis, comma 4 del dl. n. 112/08.

In particolare, la circostanza che la società affidataria potesse assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società con scopi analoghi, nonchè procedere alla costituzione di società di capitali per l’espetamento di attività stumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati, farebbe presumere un’evidente propensione commerciale della stessa, tale da inficiare il requisito della prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante

Nel caso di specie, l’Antitrus ha pertanto ritenuto non legittimo l’affidamento in house in quanto l’Ente affidante non ha dimostrato l’esistenza delle peculiari caratteristiche tali da giustificare un affidamento diretto.

L’Autorità ha precisato, altresì, che dalla documentazione emergerebbe l’interessamento, da parte del mercato, a fornire tale servizio.

Pertanto lo svolgimento di un ordinaria procedura di gara, in luogo dell’affidamento diretto, secondo l’Autority consentirebbe di individuare la soluzione più idonea per la gestione del servizio idrico integrato.

Servizio di igiene ambientale (AS805)

L’Antitrust ha risposto negativamente alla richiesta dell’Ente, in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio di igiene ambientale a terzi, in quanto ha ritenuto inesistenti le condizioni ex art. 23 bis, comma 4 del dl. n. 112/08

L’Autorità ha ritenuto che,  assumere interessi e partecipazioni in altre società o imprese, prestare fideiussioni o avalli a favore di terzi, concedere ipoteche volontarie su beni sociali a garanzia di obbligazioni assunte, farebbe presumere un’evidente propensione dell’impresa all’espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l’Ente Pubblico.

Nel caso di specie, l’Antitrust ha sottolineato come l’Ente non ha, dimostrato la sussistenza delle condizioni che consentono l’affidamento diretto della gestione dei servizi di igiene ambientale infatti, l’Amministrazione Comunale, ha semplicemente fatto presente come il costo del servizio di igiene ambientale offerto dalla società fosse inferiore a quello ottenibile in caso di gara.

L’Autority ha precisato altresì, che l’offerta della società non è stata ottenuta in base alla consultazione del mercato e che le modalità utilizzate dall’Ente, per pubblicizzare la scelta dell’affidamento diretto del servizio, sono risultate inidonee a verificare la presenza di operatori attivi nel settore in grado di rispondere alle esigenze dell’Amministrazione.

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