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Progressioni verticali: fino al 31 dicembre 2010 gli Enti avrebbero potuto realizzarle con le “vecchie” procedure


Tar Umbria, Sez. I, Sent. n. 536/10
di Alessio Tavanti

In materia di progressioni verticali, gli Enti locali devono applicare la disciplina del Dlgs. n 150/09 dal 1 gennaio 2011, così nel corso del 2010 avrebbero potuto attuarle seguendo le procedure contrattuali.

E’ quanto ha affermato il Tar Umbria con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato nei confronti di una Provincia per l’annullamento dell’atto riguardante una selezione interna finalizzata alla progressione verticale per vari profili.

Nel caso di specie, l’Amministrazione con propria determinazione aveva indetto una serie di procedure di selezione, riservate ai propri dipendenti, per la progressione verticale inerente una rilevante quantità di posti vacanti in dotazione.

Un esterno che aveva presentato domanda di ammissione ad alcune delle suddette procedure ha impugnato l’atto di indizione delle procedure di selezione interna.

Secondo il ricorrente, la scelta dell’Amministrazione si sarebbe posta in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 51, 97 Cost., che sanciscono l’uguaglianza e l’imparzialità nell’accesso al pubblico impiego.

A giudizio del ricorrente, alla  regola generale del concorso pubblico, quale strumento in grado di assicurare una corretta selezione dei più capaci e meritevoli e di consentire anche una parte di accesso dall’esterno, è possibile derogare esclusivamente in presenza di ipotesi giustificate da peculiari ragioni di pubblico interesse, come avviene in presenza di professionalità che siano acquisibili esclusivamente all’interno dell’Ente, ovvero di attività di collaborazione con organi politici o di supporto dei medesimi.

Il ricorrente ha sottolineato anche il fatto che il provvedimento impugnato era stato adottato nell’imminenza dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 150/09, il quale, all’art. 24, ha stabilito che la riserva a favore del personale interno non può superare il 50 % dei posti disponibili.

Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso presentato sulla base della disciplina applicabile al caso di specie.

In particolare, secondo l’art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 165/01, l’assunzione nelle PA avviene con contratto individuale di lavoro “tramite procedure selettive (…) volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno”.

Inoltre, l’art. 4 del Ccnl. 31 marzo 1999 consente di poter coprire posti vacanti tramite progressioni verticali.

Secondo il Tar l’entrata in vigore del Dlgs. n. 150/09 ha determinato l’obbligo di adempiere alle nuove disposizioni solo dal 1 gennaio 2011.

Ne deriva che fino al 31 dicembre 2010, continuava a trovare applicazione l’art. 4, comma 1, del citato Ccnl. 1999, secondo cui gli Enti disciplinano le procedure selettive per la progressione verticale, nel limite dei posti vacanti che non siano destinati all’accesso dall’esterno.

Pertanto, nelle more dell’adeguamento dei regolamenti alle nuove disposizioni della Riforma Brunetta, gli Enti secondo i giudici avrebbero potuto anche nel 2010 realizzare le progressioni verticali secondo le regole contrattuali.

Nel caso in esame, secondo i giudici, considerato il pregresso operato dell’Amministrazione in materia di assunzioni, appare rispettata la condizione dell’adeguata percentuale per l’accesso dall’esterno, tale da legittimare le selezioni interne in questione, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente.

Secondo il Tar, il sopravvenuto Dlgs. n. 150/09 non ha invalidato le selezioni realizzate.

Infatti, sebbene l’art. 24, comma 1 del Decreto abbia disposto che le Amministrazioni pubbliche, a partire dal 1 gennaio 2010 “coprono i posti disponibili della pianta organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno”, l’art. 31, comma 1, ha disposto che le Regioni e gli Enti locali dovevano adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti, tra gli altri, nell’art. 24, commi 1 e 2, disponendo, al comma 4, che “nelle more dell’adeguamento (…), da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, (…) si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale”.

Per il Collegio, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che la nuova disciplina delle progressioni di carriera, introdotta dal Dlgs. n. 150/09, trova applicazione per le Regioni e gli Enti locali a partire dal 1 gennaio 2011, termine previsto per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti.

Tale tesi è supportata anche dal dato testuale dell’art. 74 del Dlgs. n. 150/09, il quale non menziona l’art. 31 tra le disposizioni che “rientrano nella potestà esclusiva esercitata dallo Stato” (comma 1) , e menziona l’art. 24, commi 1 e 2, tra quelle che “costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali” (comma 2).

A seguito dell’entrata in vigore della Riforma Brunetta, il tema delle progressioni verticali è stato oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza.

Infatti, già a marzo la Corte dei Conti, sez. controllo della Lombardia aveva sostenuto tale orientamento precisando che “rispetto alla norma rivolta in generale alle pubbliche amministrazioni dall’art. 24 debba prevalere la disciplina speciale introdotta dall’art. 31 per gli enti territoriali ai fini di tutela dell’autonomia locale costituzionalmente garantita” (Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione n. 375/10).

Proprio a seguito di tale presa di posizione dei giudici contabili nell’aprile 2010, si era espressa in modo diametralmente opposto la Sez. Aut. della Corte dei Conti, secondo cui “il termine del 31.12.2010, di cui al 4° comma dell’articolo 31, è relativo all’adeguamento del regolamento di organizzazione dell’Ente“restando salva l’immediata applicazione del principio contenuto nell’art. 24 a far data dal 1° gennaio 2010(Corte dei Conti, sez. Autonomie, Deliberazione n. 10/10).

Secondo la Sez. Aut., un’interpretazione contraria avrebbe legittimato la deroga a norme che rappresentano attuazione di principi costituzionali attraverso la fonte regolamentare.

Il Tar nel caso di specie, contrariamente, ha ritenuto che non sarebbe stato corretto ritenere immediatamente applicabili agli Enti locali le disposizioni sopra richiamate, in quanto così si sarebbe tolto qualsiasi contenuto normativo dell’art. 31, comma 4 che disciplinava appunto il periodo transitorio.

Il Tar ha così ritenuto legittime le progressioni verticali realizzate dalla Provincia nel corso del 2010, secondo le procedure contrattuali e non attuate seguendo le nuove regole imposte dal Dlgs. n. 150/09.

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