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Affiamenti in house: gli ultimi pareri dell’Antitrust


gennaio – febbraio 2011
di Dionisia Foscarini
 

Valorizzazione delle risorse culturali ed economiche (AS780)

L’Antitrus ha ritenuto che i servizi di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali, hanno natura strumentale rispetto ai bisogni dell’amministrazione locale, pertanto non sono riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali affidati e gestiti direttamente da terzi secondo il modulo organizzativo dell’in house (art. 23-bis del Dl. n. 112/08)

Pertanto l’autorità ha risposto negativamente alla richiesta di parere presentata dal  Comune circa la possibilità di affidare direttamente la gestione dei  suddetti servizi a una propria partecipata.

L’Autorità infine ha precisato che al servizio di promozione e valorizzazione delle risorse territoriali, debbano essere applicate le regole dell’evidenza pubblica, in quanto rivolto a favore della P.A.

Servizio idrico integrato (AS790)

L’Antitrust ha risposto negativamente alla richiesta d’Autorità d’Ambito territoriale, in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio idrico integrato e del servizio pedagogico alla propria partecipata, in quanto ha ritenuto inesistenti le condizioni ex art. 23 bis, comma 4 del dl. n. 112/08.

Secondo tale disposizione, la gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, cui è possibile derogare qualora vi siano peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non consentono un’efficace e utile ricorso al mercato.

Nel caso di specie, l’Antitrust non ha ritenuto legittimo l’affidamento in house in quanto l’ATO non ha dimostrato l’esistenza delle peculiari caratteristiche tali da giustificare un affidamento diretto.

L’Autorità ha precisato, altresì, che le modalità utilizzate dall’ATO, per pubblicizzare la scelta dell’affidamento diretto del servizio, sono risultate inidonee a informare il mercato di detta scelta, non consentendo agli operatori attivi nel settore di manifestare il loro interesse attraverso la presentazione di un’offerta.

Gestione integrata dei rifiuti nella Regione Sicilia (AS797)

L’Antitrust ha emanato alcune osservazioni in riferimento alla Circolare n. 2/10 dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, al fine di chiarire la disciplina transitoria dell’art.19 della Legge Regionale n. 9/10, in quanto tale disposizione potrebbe creare gravi e ingiustificate restrizioni allo sviluppo del mercato in senso pro-concorrenziale.

La Legge Regionale n. 9/10 ha riorganizzato il sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Sicilia, prevedendo la nascita di società per la regolamentazione di detto servizio (costante srr), e la messa in liquidazione delle Ato.

In particolare, il comma 3, dell’art 19 della citata Legge ha stabilito che “in ragione dell’estinzione delle società e dei consorzi d’ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall’art. 2 comma 38, Legge n. 244/07, e dal comma 8 dell’art. 23bis del Dl. n. 112/08”, di conseguenza, questi affidamenti avrebbero dovuto cessare al 31/12/10, fatto salvo alcune eccezioni.

L’interpretazione di tale norma contenuta nella Circolare sopra indicata impedirebbe nel periodo transitorio lo svolgimento di gare per l’affidamento della gestione dei rifiuti in tutta la Regione, giustificato dall’ imminente messa in liquidazione delle Ato e del conseguente processo di riorganizzazione.

Tale interpretazione secondo l’Antitrust si pone in contrasto con i principi nazionali e comunitari in tema di servizi pubblici, oltre che con la stessa Legge regionale, che richiamando il comma 8 dell’art. 23-bis del Dl. n.112/08, prevede la cessazione degli affidamenti avvenuti in difformità a tali principi.

Pertanto, assoggettare lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica alla riorganizzazione della gestione del servizio dei rifiuti, significherebbe stravolgere i principi cardine dell’ordinamento nazionale e comunitario, in materia di tutela della concorrenza, ritardando, allo stesso tempo la piena operatività dei principi della concorrenza contenuti nel Dl. n. 112/08.

Tale interpretazione contrasterebbe anche con i principi costituzionali di riparto di competenza legislativa, che prevedono che le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica spetti esclusivamente alla competenza statale.

Pertanto le norme statali (quali ad es. l’art. 23-bis del Dl. n. 112/08) non possono essere derogate da norme regionali.

Infine, secondo l’Antitrust, la circolare della Reg. Sicilia potrebbe legittimare comportamenti volti ad ostacolare sia il regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, che le esigenze organizzative e gestionali delle stazioni appaltanti.

Pertanto, l’Autorità ha chiesto all’Assessorato regionale di richiamare gli Enti competenti all’osservanza dei principi nazionali e comunitari, al fine di contribuire allo sviluppo effettivo della concorrenza.

Servizi cimiteriali e servizio pedagogico (AS798)

L’Antitrust  ha risposto positivamente alla richiesta di un Ente, in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione dei servizi cimiteriali e del servizio pedagogico alla propria partecipata, in quanto ha ritenuto esistenti le condizioni ex art. 23 bis, comma 4.

Secondo tale disposizione, la gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e tale  principio può essere derogato qualora vi siano peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non consentono un’efficace e utile ricorso al mercato.

Nel caso di specie, l’Ente interessato è uno di quelli coinvolti dal sisma del 2009 e l’Antirust ha ritenuto che fosse legittimo l’affidamento in house in quanto il Comune ha dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e delle ragioni che consentono di procedere a tale forma di affidamento per la gestione dei suddetti servizi.

A tal fine, l’Autorità ha precisato che l’Amministrazione locale alla fine del periodo di assestamento dovrà procedere all’affidamento dei servizi tramite gara.

Infine, l’Autorità ha richiamato l’Ente a prevedere una  durata del contratto del servizio  congrua e proporzionata, rispetto alle esigenze che hanno giustificato la deroga al principio generale dell’evidenza pubblica.

Infine, l’Autorità osserva come l’interruzione del termine di 60 giorni, si giustifica sul fatto che, non avendo poteri istruttori, l’Autorità presuppone che la richiesta di parere, presentata dall’Ente locale interessato, sia completa in maniera tale che l’Autorità si possa pronunciare su dati certi così come indicato nella “comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 23 bis”

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