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Revisori degli Enti locali: compenso ridotto del 10% dal 1° gennaio 2011


Corte dei Conti, Sez. Controllo Toscana, Del. n. 204/10
di Chiara Zaccagnini

L’indennità spettante ai membri dell’organo di revisione è soggetta alla riduzione del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2011, rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/10, che ha stabilito la riduzione dei compensi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai propri apparati amministrativi.

Questo è quanto ha precisato la Corte dei Conti Sez. controllo della Toscana, nella Delibera in commento, a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata da un Comune, il quale aveva chiesto se l’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/10, fosse applicabile nell’ipotesi in cui il compenso fosse già stato ridotto in virtù di una scelta dell’Amministrazione, effettuata precedentemente all’entrata in vigore della citata norma.

L’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/10 ha stabilito che “a decorrere  dal  1°  gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di  cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di   indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque  denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per  cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”.

La Corte dei Conti ha evidenziato che lo scopo principale, perseguito dal Legislatore, è quello della riduzione dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, come espressamente indicato nella rubricazione del citato art. 6 (“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”).

Pertanto, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte, il Legislatore ha disposto, con tale norma, una riduzione indistinta dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, non formulando eccezioni legate all’ammontare percepito, in relazione al limite massimo edittale. Un’interpretazione della norma più tollerante, secondo la Corte, modificherebbe la volontà legislativa.

La Corte dei Conti della Toscana ha quindi precisato che anche il compenso spettante ai revisori degli Enti locali è soggetto alla riduzione del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2011, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/10.

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