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Amministratori locali: non hanno diritto al rimborso delle spese legali


Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, Del. n. 951/10
di Chiara Zaccagnini

Agli amministratori locali non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale, in assenza di uno specifico nesso eziologico tra l’adempimento dell’ufficio e la perdita pecuniaria.

Questo è quanto ha precisato la Corte dei Conti Sez. controllo della Lombardia, nella Delibera in commento, a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata da un Comune, circa la possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da alcuni amministratori locali che erano stati assolti in un procedimento penale, nel quale erano stati coinvolti a causa del mandato amministrativo espletato.

Nel caso di specie, il Vicesindaco, era stato querelato da alcuni consiglieri comunali per aver utilizzato nel corso di un dibattito consiliare alcune espressioni “colorite”.

L’amministratore era stato assolto e aveva presentato domanda di rimborso delle spese legali sostenute.

L’Ente, nel formulare la richiesta di chiarimenti, ha citato la sentenza della Corte di Cassazione n. 10052/08, con la quale è stato ritenuto che “in assenza di uno specifico nesso eziologico tra l’adempimento dell’ufficio e la perdita pecuniaria non possa essere riconosciuto agli amministratori locali il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale poiché, da un lato, non può essere applicata in via analogica la normativa che disciplina il diritto al rimborso in favore dei dipendenti degli enti locali e dall’altro, non sarebbe neppure richiamabile la disciplina relativa al risarcimento dei danni subiti dal mandatario poiché l’art. 1720 comma 2 c.c. prevede il diritto al risarcimento dei soli danni subiti a causa dell’incarico e non in occasione dello svolgimento dello stesso”.

Tale interpretazione è stata confermata dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 12645/10, con cui ha ribadito l’esclusione dell’applicazione analogica dell’art. 16 del Dpr. n. 171/79, in quanto farebbe riferimento solo ai dipendenti degli Enti locali.

Pertanto, il Legislatore avrebbe considerato sia la posizione del dipendente che quella dell’amministratore, il quale svolge un’attività ontologicamente diversa e caratterizzata dal legame di rappresentatività politica con la collettività.

La disciplina dettata dall’art. 1720 c.c., richiamata dalla Cassazione, stabilisce il diritto del mandatario al rimborso delle spese sostenute, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico.

Tale rimborso, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10680/94, “può avere ad oggetto solo le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall’adempimento dei propri obblighi, vale a dire solo quelle che per la loro natura sono collegate necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente l’esecuzione dell’ufficio dovuto”.

Secondo tale interpretazione, non è configurabile un diritto del mandatario al rimborso delle spese di difesa in un procedimento penale, sostenute a causa dell’espletamento del proprio dovere di funzionario onorario, mancando un rapporto di casualità diretta tra l’esercizio del mandato e le spese oggetto della richiesta di rimborso.

Nel caso di assoluzione dell’imputato, “la necessità di sostenere spese di difesa non si pone in rapporto di causalità diretta con lo svolgimento delle proprie funzioni, poiché, tra un fatto e l’altro, si pone un elemento intermedio dovuto all’attività di una terza persona e dato dall’accusa rivelatasi successivamente infondata”.

La Corte dei Conti, richiamando la citata sentenza della Cassazione n. 12645/10, ha affermato che in assenza di uno specifico nesso eziologico tra l’adempimento dell’ufficio e la perdita pecuniaria, gli amministratori locali non hanno diritto al rimborso delle spese legali, anche perché il danno risarcibile presuppone un comportamento incolpevole dell’istante, circostanza che nel caso di specie non poteva valutarsi, dato che i ricorrenti si erano limitati a richiedere il rimborso sulla base del semplice dato della corresponsione delle spese legali, senza nulla dedurre sulla loro condotta.

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