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Procedimento amministrativo: le modifiche apportate dal nuovo codice del processo amministrativo


Dlgs. n. 104/10 pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7 luglio 2010
di Giulia Rizza

E’ entrato in vigore il 16 settembre scorso il nuovo codice del processo amministrativo (Dlgs. n. 104/10, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 148/L alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010).

Il Decreto, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 69/09, costituisce una riforma intesa a riordinare la normativa in materia di processo amministrativo, adeguandola ai principi processuali di snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, garanzia della ragionevole durata del processo, piena attuazione del contraddittorio.

Il nuovo codice ha apportato modifiche alla Legge n. 241/90 in tema di procedimento amministrativo.

In primo luogo, il Decreto ha modificato il comma 8 dell’art. 2 della suddetta Legge, stabilendo che l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione debba essere disciplinata dal codice del processo amministrativo.

L’art. 31, comma 2, del codice ha previsto che tale azione, volta a chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere della P.A. una volta decorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, possa essere proposta “fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

La dottrina maggioritaria ha concluso per la natura di prescrizione, e non di decadenza, del termine annuale per la proposizione dell’azione e, quindi, implicitamente, per la possibile interruzione del termine ex art. 2943 c.c., per effetto della notifica di un atto idoneo a mantenere in mora la P.A. inadempiente.

Ne consegue la possibilità di non considerare preclusa la proposizione dell’azione nell’ipotesi in cui sia intervenuta una diffida a provvedere, o altro atto idoneo a determinare l’interruzione del termine, prima della maturazione del termine annuale.

Viene poi modificato l’art. 2-bis, venendo così meno l’esclusiva attribuzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Tale diritto si prescrive in cinque anni.

Sono state inoltre abrogate le disposizioni che prevedevano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, accordi tra P.A. per collaborazioni tra enti, indennizzo in caso di revoca dell’atto e nullità del provvedimento.

Infine, le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi sono rimesse alle disposizioni del codice del processo amministrativo.

Questo prevede che il ricorso avverso il diniego di accesso debba essere notificato all’Amministrazione emanante e agli eventuali contro interessati entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata.

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