Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Diritto di accesso: sussiste anche per i documenti contenenti dati sensibilissimi, previo oscuramento degli stessi


Tar Puglia, sez. I, sentenza n. 3789/10
di Giulia Rizza

Il diritto ad esercitare l’accesso attraverso visione e rilascio di copia, ai fini della tutela delle proprie ragioni in sede giudiziaria, è consentito anche per i documenti contenenti c.d. dati sensibilissimi, se questi vengono celati prima che l’interessato possa accedervi.

L’occultamento dei dati sensibilissimi, infatti, non compromette in alcun modo il diritto alla riservatezza.

Questo l’importante principio affermato dal Tar Puglia con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso di un’insegnante, cui era stato negato l’accesso alla certificazione medica relativa allo stato di salute della figlia della collega.

Nel caso di specie, l’istituto scolastico di cui la ricorrente è dipendente, aveva formato una graduatoria per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2010/11.

L’interessata aveva presentato richiesta di accesso alla certificazione medica esibita da una collega, relativa alla figlia minore, costituente titolo per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/92.

La stessa ricorrente aveva richiesto che la documentazione fosse rilasciata previo oscuramento del nome e della diagnosi della minore, ritenendo che, ai fini della tutela della proprie ragioni in sede giurisdizionale, fosse sufficiente acquisire solo il dato relativo allo “stato di gravità” di cui alla Legge n. 104/92.

L’Amministrazione ha negato tale richiesta, sostenendo che la documentazione conteneva dati sensibilissimi, idonei a rilevare lo stato di salute di una minore.

Il Tar ha accolto le ragioni della ricorrente e ha ritenuto che, in considerazione delle particolari modalità di accesso, non sia rilevabile in concreto alcuna compromissione del diritto alla riservatezza.

I giudici amministrativi hanno, pertanto, condannato l’Amministrazione al rilascio della documentazione richiesta, previo oscuramento del nome e della diagnosi della minore, nonché al pagamento delle spese di giudizio.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni