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Retribuzioni dei dipendenti: sono sempre accessibili e non sono coperte da esigenze di tutela della riservatezza


Tar Lazio, sez. III quater, sentenza n. 33341 del 9 novembre 2010
Pubblicato su HCnews “Periodico di aggiornamento professionale per la gestione delle risorse umane”,
numero 44

di Federica Caponi

L’accesso ai dati concernenti classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti corrisposti a lavoratori pubblici dipendenti è sempre ammesso perché prevalgono le esigenze di trasparenza e chiarezza dell’azione amministrativa, volte alla conoscenza dei criteri di distribuzione del fondo incentivante.

In tal caso, le esigenze di tutela della privacy devono recedere.

Al contrario, l’accesso può essere negato se attiene a dati stipendiali relativi a circostanze personali o familiari tali da poter aver natura di dati sensibili (quali, ad esempio, cessioni dello stipendio, deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali, esistenza di particolari ritenute assistenziali).

In tal caso, tali informazioni devono essere mantenute riservate.

Questo l’importante principio ribadito dal Tar Lazio nella sentenza in commento con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni revisori dei conti avverso il diniego espresso dalla Asl in merito alla richiesta d’accesso agli atti presentata dagli interessati.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato istanza per conoscere i contenuti di un atto approvato dall’Azienda sanitaria, relativo alla determinazione del compenso spettante al Direttore generale.

L’Azienda sanitaria, insieme alla Regione, erano state infatti condannate al risarcimento danni, nei confronti dei ricorrenti, per un importo quantificato dal Tribunale in misura proporzionale al compenso spettante al Direttore Generale.

Non essendo riusciti ad avere indicazioni in merito, gli interessati si erano rivolti alla Asl, chiedendo l’accesso al documento in cui era stato determinato, in base alle indicazioni della Regione, il trattamento economico del Direttore.

L’Azienda sanitaria aveva negato l’accesso, sostenendo che gli interessati avrebbero potuto individuare gli emolumenti in forza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale.

Secondo l’Asl, l’istanza di accesso era rivolta ad informazioni anche attinenti alla sfera personale del Direttore generale, nonché finalizzata ad un controllo generalizzato nei confronti dell’operato dell’Azienda.

Il Tar ha chiarito che la richiesta di accesso era rivolta ad acquisire la conoscenza della concreta consistenza degli emolumenti erogati al Direttore generale, al fine di poter conseguentemente determinare la somma spettante per indennità ai ricorrenti, come determinata dalla sentenza di condanna nei confronti dell’Azienda sanitaria.

Secondo i Giudici, in tale richiesta d’accesso appare concretamente individuabile l’interesse fatto valere dai richiedenti e, pertanto, deve escludersi che la domanda d’accesso sia stata diretta nella specie ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività della P.A.

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che “sussiste il diritto di accesso agli importi delle indennità in concreto attribuite ai dipendenti – nella specie si trattava di incaricati del coordinamento di unità operative o di servizi particolari – non esistendo l’esigenza di tutelare una situazione personale tendenzialmente soggetta a riservatezza dei singoli lavoratori in quanto destinatari di quelle erogazioni” (Tar Trantino Alto Adige, Sez. Trento, Sent. n. 249/09).

L’art. 22 della Legge n. 241/90 ha stabilito infatti che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” e che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili”- ad eccezione di quelli qualificati come segreti da disposizioni legislative.

Il Tar ha precisato che “i dati in esame non rientrano in alcuna delle categorie sottratte all’accesso”.

È infatti palese che solo i dati stipendiali relativi a circostanze personali o familiari tali da poter aver natura di dati sensibili (quali, ad esempio, cessioni dello stipendio, deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali, esistenza di particolari ritenute assistenziali) debbano essere mantenuti riservati.

Al contrario, “per i dati concernenti classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti corrisposti a lavoratori pubblici dipendenti, le esigenze di tutela della privacy devono recedere rispetto a quelle di trasparenza e chiarezza dell’azione amministrativa, volte alla conoscenza dei criteri di distribuzione del fondo e le somme erogate ai singoli beneficiari, allorché la loro conoscenza sia richiesta – avvalendosi dell’istituto del diritto d’accesso, ex Legge n. 241/90 – da uno dei soggetti che tali elementi sia deputato dall’ordinamento a determinare”.

Il Tar ha pertanto accolto il ricorso presentato dagli interessati, ha annullato il provvedimento di diniego all’accesso emesso dall’Azienda sanitaria e ha ordinato alla stessa di esibire gli atti oggetto della richiesta d’accesso.

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