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Organismo di valutazione: alcuni chiarimenti forniti dalla Civit


di Federica Caponi e Giulia Rizza

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit) ha risposto nel mese di novembre ad alcune richieste di chiarimenti inviate da alcune P.A., fornendo precisazioni in merito all’organismo di valutazione e al nuovo sistema di valutazione disciplinato dal Dlgs. n. 150/09.

Riprendiamo, quindi, con questo numero della Newsletter SELF (vedi Newsletter Luglio 2010), i commenti ai pareri della Civit ritenuti più interessanti per gli Enti che stanno adeguando i propri atti alle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 150/09.

Ipab e Aziende pubbliche di servizi alla persona

Alcune Ipab hanno chiesto alla Civit di precisare se anche tali Enti, non ancora trasformati, in assenza della disciplina regionale di riferimento, rientrino o meno nell’ambito di applicazione del Dlgs. n. 150/09, analogamente alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp).

La Commissione ha precisato che, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 16 del Dlgs. n. 207/01, le Ipab si sarebbero dovute trasformare in Asp o in associazioni o fondazioni di diritto privato e che, con riferimento al periodo transitorio previsto per il riordino, l’art. 21 di tale Decreto prevedeva che alle Istituzioni “seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo”.

La Civit, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 396/88, ha chiarito che anche le Ipab, che devono ancora trasformarsi in conformità al Dlgs. n. 207/01, non essendo comprese nel novero delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, non rientrino nell’ambito di applicazione del Dlgs. n. 150/09.

La Commissione ha comunque precisato che è rimessa alla valutazione delle singole Istituzioni l’opportunità di adeguare i controlli esistenti e il sistema di valutazione dei propri dipendenti ai principi del Dlgs. n. 150/09, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli artt. 16 e 31 del citato Decreto.

In merito alle Asp, ex Ipab trasformate ai sensi del citato Dlgs. n. 207/01, la Civit ha chiarito che, non essendo comprese nel novero delle Amministrazioni richiamate dal Dlgs. n. 165/01, tali Enti non siano assoggettati al rispetto dei vincoli imposti dal Dlgs. n. 150/09, analogamente agli Enti pubblici economici.

La Commissione ha comunque ricordato che l’art. 6 del Dlgs. n. 207/01 ha stabilito che le Asp sono tenute ad informare la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Pertanto, è rimessa alla valutazione delle singole Aziende l’opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi del Decreto Brunetta, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle singole Regioni, ai sensi degli artt. 16 e 31 del citato Decreto.

A tal proposito, è necessario comunque ricordare che le Asp che applicano il Ccnl. del Comparto Regioni e Enti Locali sono comunque obbligate ad avere un sistema di valutazione dei propri dipendenti che, in base a quanto stabilito già nel Ccnl. 1° aprile 1999 (e negli altri Ccnl. successivi), sostanzialmente è in linea con i principi contenuti nel Decreto Brunetta.

Inoltre, per quanto riguarda le Aziende della Regione Toscana, le disposizioni approvate dalla Regione in materia di accreditamento impongono (se mai ce ne fosse stato bisogno) alle Aziende di dotarsi di un adeguato sistema di valutazione del personale.

Nomina Oiv da parte delle Province

Una Provincia ha chiesto alla Civit precisazioni in merito alla costituzione dell’oiv ed, in particolare, circa la facoltà di costituire un organismo formato da due componenti.

La Commissione ha innanzitutto ribadito che le Province, nelle more dell’adeguamento degli ordinamenti degli Enti territoriali ai principi contenuti nelle norme Dlgs. n. 150/09 (ex art. 16), non rientrano in quanto Enti Locali tra le Amministrazioni tenute a costituire gli organismi indipendenti di valutazione.

Nel caso in cui però tali Enti, pur non essendovi tenuti, intendano nominarlo, dovranno procedere in coerenza con i principi contenuti nel Decreto, tenendo conto di quanto previsto dalla stessa Civit nella Delibera n. 4/10.

Con particolare riferimento alla composizione dell’oiv, la Civit ha chiarito che non appare legittimo nominare esclusivamente due componenti, in quanto, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Dlgs. n. 150/09, l’Organismo, costituito in forma collegiale, deve essere composto da tre membri.

Organo competente alla nomina dell’Oiv

Un Comune ha chiesto precisazioni alla Civit in merito a:

–      quali siano i requisiti che devono avere i membri dell’oiv e come l’Ente possa procedere alla nomina degli stessi;

–      se il Segretario/Direttore generale possa continuare a svolgere la valutazione dei dirigenti e, in caso negativo, se il sindaco possa svolgere la valutazione dei dirigenti;

–      se la Giunta possa essere identificata quale organo di indirizzo politico-amministrativo competente per la nomina dell’oiv.

In merito a quali siano i requisiti che devono essere posseduti dai membri dell’organismo, la Civit ha richiamato la propria Deliberazione n. 4/10.

Per quanto riguarda la nomina del segretario quale membro dell’Oiv, la Commissione ha ribadito (mantenendo le stesse contraddizioni!) che “il ruolo dell’oiv nella valutazione del segretario comunale porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far parte di tale organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente. Si tratterebbe, infatti, di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato”.

Secondo la Civit, inoltre, considerato che l’oiv deve essere composto da membri che assicurino la totale indipendenza dall’organo di indirizzo politico amministrativo, tale risultato sarebbe “compromesso qualora si ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione dell’organismo”.

Tale interpretazione non appare condivisibile in quanto sembra ritenere il Segretario “dipendente” nel proprio operato rispetto all’Amministrazione, tesi che contrasta con il ruolo e le funzioni attribuite allo stesso dal Tuel, tra le quali, ricordiamo, vi è proprio quella di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività (ex art. 97, comma 4, Dlgs. n. 267/00).

E’ necessario, inoltre, ricordare quanto la stessa Civit ha evidenziato in merito alla composizione degli Organismi, nella citata Delibera n. 4/10, relativamente “alla necessità di assicurare una presenza tratta all’interno dell’Amministrazione e una presenza di componenti esterni: infatti, la complessità delle funzioni demandate agli Organismi di valutazione richiede una buona conoscenza dell’Amministrazione e, al tempo stesso, l’esigenza che l’Organismo svolga il proprio ruolo con capacità innovativa ed in condizione di assoluta autonomia”.

Quale soggetto, diverso dal Segretario, potrebbe allora garantire questa necessità di “raccordo” tra Amministrazione e oiv, garantendo la terzietà e l’indipendenza dello stesso organismo?

Forse i dipendenti non valutati dall’oiv, collaboratori dei dirigenti?

A logica, e non solo, tale tesi non appare certo destinata a garantire non soltanto l’indipendenza ma anche un lavoro qualitativamente elevato e scevro da logiche personaliche interne alle dinamiche dell’Ente.

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione del Segretario, la stessa Civit nel parere in commento e in uno precedente ha chiarito che nel caso di figure di vertice, come il Segretario generale o il Direttore generale, la valutazione debba essere effettuata dall’organo di indirizzo politico, in particolare dal sindaco.

Nei Comuni, infatti, il Segretario comunale “dipende funzionalmente” dal Sindaco, ai sensi dell’art. 99 del Tuel.

E’ il sindaco, ad esempio, che può disporre, previa Deliberazione della Giunta, la revoca del Segretario soltanto “per violazione dei doveri d’ufficio”, ai sensi dell’art. 100 del citato Decreto.

La valutazione del Segretario comunale, così come quella del Direttore, è effettuata dal Sindaco, secondo criteri deliberati dalla Giunta.

Non risulta, pertanto, esservi alcuna contraddizione nella nomina del Segretario/Direttore generale quale membro dell’oiv, in quanto lo stesso è valutato dal Sindaco e non dal Nucleo di valutazione o oiv.

Per quanto riguarda l’organo competente alla nomina dell’oiv, la Civit ha ribadito che negli Enti Locali, “il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia” e, pertanto, la competenza per la nomina dell’organismo indipendente di valutazione spetta al Sindaco del Comune e al Presidente della Provincia.

Oiv e procedure conciliative

Un ente ha chiesto alla Civit se l’organismo indipendente di valutazione possa essere preposto alle procedure di conciliazione.

La Commissione ha precisato che l’oiv non può essere individuato quale soggetto cui affidare le procedure di conciliazione.

Una simile attribuzione, inoltre, comporterebbe che l’organismo, chiamato in sede di prima applicazione a definire il Sistema, potrebbe trovarsi, in veste di organo di conciliazione, a riesaminare la valutazione contestata in applicazione dei criteri di valutazione dallo stesso individuati nel Sistema medesimo.

Tale attività risulterebbe quindi in contrasto con la funzione assegnata all’oiv di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi.

Tali argomentazioni portano ad escludere anche la possibilità di nominare, nell’ambito del collegio di conciliazione, un componente dell’oiv dell’Ente interessato, mentre potrebbe essere nominato membro del collegio di conciliazione un componente di un oiv di un’Amministrazione diversa.

La Civit ha ribadito la necessità che le procedure di conciliazione siano affidate ad un soggetto “terzo” rispetto a valutatore e valutato.

Standard qualitativi dei servizi

Un Comune ha chiesto alla Civit precisazioni in ordine alla possibilità di utilizzare i criteri della Delibera n. 88/10, nonché degli esempi di sistemi di rilevazione della qualità dei servizi che tengano conto di tali criteri.

La Commissione ha chiarito che, nelle more dell’emanazione delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle modalità di adozione delle Carte dei servizi, l’Amministrazione sia comunque tenuta ad adottare la Carta dei servizi in conformità alla disciplina vigente (art. 11 Dlgs. n. 286/99; art. 101 Dlgs. n. 206/05; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994).

Tale obbligo riguarda le Amministrazioni pubbliche senza che, sul punto, operi alcuna distinzione tra Enti territoriali.

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