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Concorsi pubblici: sussiste sempre una riserva di posti ex lege per le categorie così dette “deboli”


Tar Puglia, Sez. II, sentenza n. 1935/10
di Giulia Rizza

Nei concorsi pubblici deve essere sempre prevista una riserva di posti per coloro che appartengono alle categorie protette, anche nel caso in cui tale riserva non sia stata contemplata dal bando.

Infatti, la Legge n. 482/68 (oggi Legge n. 68/99) in tema di assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche Amministrazioni, ha previsto espressamente la riserva di posti per invalidi di guerra, civili, per servizio o lavoro, ciechi o sordomuti, ovvero orfani e vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere, alla luce delle evidenti difficoltà che tali soggetti incontrano nel trovare un posto di lavoro.

Ne consegue che la riserva deve operare anche se non prevista dal bando e trovare applicazione in tutte le selezioni preordinate all’assunzione, anche in quelle per soli titoli.

Questo il principio desumibile dalla sentenza in commento, con la quale il Tar ha accolto il ricorso presentato dall’interessata, che non si era vista riconoscere i benefici previsti per le categorie protette.

La ricorrente aveva infatti presentato domanda di partecipazione a un concorso per soli titoli, indetto dal Provveditorato agli studi, chiedendo di beneficiare della riserva quale orfano di caduto sul lavoro.

L’interessata si era collocata utilmente in graduatoria, ma la P.A. non aveva annotato la riserva, ritenendo ammissibile la preferenza soltanto a parità di punteggio.

La ricorrente ha presentato ricorso avverso la graduatoria, per ottenere il riconoscimento del diritto alla riserva.

Preliminarmente, i giudici del Tar hanno ribadito la portata della Legge n. 482/68 (oggi trasfusa nella Legge n. 68/99), sottolineando come questa prevede espressamente la riserva di posti per coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di tali soggetti, in adesione a consolidati principi di solidarietà umana e sociale.

Ne deriva l’obbligatorietà della disposizione normativa, per cui la riserva deve operare anche nel caso in cui il bando di concorso non l’abbia prevista e si applica necessariamente a tutte le selezioni indette dalla P.A.

I medesimi principi impongono, inoltre, che l’Amministrazione operi in maniera non formalistica nell’individuare i presupposti per accordare il beneficio.

Di conseguenza, nell’identificare l’avente titolo alla riserva, l’Amministrazione dovrà privilegiare la ricorrenza della condizione personale richiesta dalla legge, piuttosto che il dato meramente formale dell’iscrizione nel registro provinciale.

La qualità di orfana di caduto sul lavoro è, infatti, insuscettibile di modificazioni e quindi non viene meno per effetto della mancata iscrizione nel registro provinciale.

Per quanto attiene alla perdita della condizione di disoccupazione, il Collegio ha ribadito come l’accettazione di un’offerta di lavoro temporaneo non precluda la conservazione dello stato di disoccupazione.

I magistrati hanno preso come parametro di riferimento per il caso di specie il D.lgs. n. 181/00, che dispone la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro temporaneo superiore ad otto mesi.

Alla ricorrente era invece stato conferito un incarico di supplenza della durata di sei mesi, e tale circostanza era nota al Provveditorato, che aveva conferito detta supplenza.

I giudici hanno così accolto il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

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