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Sanzioni disciplinari: forniti alcuni chiarimenti dalla Funzione Pubblica


Funzione pubblica, Parere del 22 luglio 2010
di Chiara Zaccagnini

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato il 22 luglio 2010 un parere circa l’applicabilità alle controversie concernenti le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti della procedura prevista nell’art. 7, commi 6 e 7, della Legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), a seguito dell’entrata in vigore della riforma operata dal Dlgs. n. 150/09.

Con il Dlgs. n. 150/09 sono state introdotte rilevanti novità in materia disciplinare relativa ai dipendenti pubblici, novellando il Dlgs. n. 165/01.

Il Dlgs. n. 150/09 ha riformato anche la disciplina delle procedure conciliative precontenziose e delle impugnazioni delle sanzioni.

Il novellato art. 55 ha sostituito la disciplina previgente, dettata dall’art. 55, comma 6, in materia di patteggiamento, prevedendo la possibilità per la contrattazione collettiva di disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, con il vincolo dell’esclusione delle fattispecie per le quali è prevista la sanzione del licenziamento.

La norma ha stabilito inoltre che la sanzione individuata all’esito della procedura non può essere di specie diversa da quella determinata dalla legge o dal contratto per l’infrazione oggetto del procedimento e la stessa non deve essere soggetta ad impugnazione.

Il comma 3 del riformulato art. 55 ha disposto che “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari”.

L’art. 72, comma 1, del Dlgs. n. 150/09 ha abrogato l’art. 56 del Dlgs. n. 165/01, il quale stabiliva che “Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di concilia:ione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’art. 66, con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 10 maggio 1970. n. 300”.

L’art. 73 ha stabilito che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina”.

Le norma citate si basano sul criterio di delega contenuto nell’art. 7 (“Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”) della Legge n. 15/09, al cui comma 2 lett. o) prevede di “abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva”.

Secondo il quadro delineato si potrebbe ritenere che, dopo l’abrogazione dell’art. 56 del Dlgs. n. 165/01, non sia più possibile considerare l’art. 7 ancora vigente, in quanto l’art. 2, comma 2, del citato decreto rimanda alla “legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”.

Il riferimento a tale disposizione non è più contenuto neanche nel novellato art. 55.

La Funzione Pubblica ha ritenuto che la volontà di applicare la procedura dettata dall’art. 7 al settore del lavoro pubblico doveva essere espressa in modo più esplicito, mediante richiamo o ridisciplina. Pertanto, in mancanza di un’indicazione chiara di legge, la procedura prevista dall’art. 7 non sembra riferibile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, con l’attuazione del criterio di delega è stata definitivamente esclusa la possibilità di ricorrere ai collegi arbitrali.

Tali considerazioni sono l’espressione della volontà di escludere le decisioni arbitrali dalla materia delle impugnazioni disciplinari, con la conseguenza che l’impugnazione ex art. 7, commi 6 e 7, della Legge n. 300/70 deve ritenersi vietata, in quanto svolta di fronte ad un collegio di conciliazione e di arbitrato.

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