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Titoli edilizi: il vicino ha diritto d’accesso alle informazioni se teme un abuso


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2966/10
di Giulia Rizza

Il proprietario del fondo vicino a quello in cui sono state realizzate nuove opere ha il diritto di accesso a tutti  gli atti abilitativi edilizi, per verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche.

Questa la decisione cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una cittadina contro il provvedimento di diniego di accesso.

La ricorrente, proprietaria del fondo limitrofo a quello in cui era in corso la realizzazione di una strada carrabile, aveva formulato istanza di accesso in relazione ai titoli edilizi e paesaggistici legittimanti detti lavori.

L’interessata aveva inoltre dichiarato di essere titolare di una servitù di passaggio su tale fondo, sorta in virtù di un contratto di permuta,e aveva motivato la richiesta s’accesso per accertare la regolarità urbanistica dei lavori.

Il Comune aveva negato l’accesso, richiamando una nota del proprietario del fondo, in cui questi rilevava che dagli atti depositati dalla ricorrente non era possibile desumere l’esistenza di una servitù di passaggio.

La ricorrente aveva così impugnato il provvedimento di diniego, per violazione della Legge n. 241/90 e del Dpr. n. 184/06.

Il Tar aveva respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata l’esistenza della servitù di passaggio.

La ricorrente ha presentato appello, sostenendo che la servitù di passaggio era desumibile dai documenti presentati, e che, comunque, per l’accesso era sufficiente la vicinitas.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’indicazione nei documenti presentati dell’esistenza di un diritto di servitù di passaggio della ricorrente, pur non essendo sufficiente ad accertare l’esistenza del diritto reale di servitù, basta a radicare l’interesse ad esercitare il diritto di accesso.

La semplice posizione del proprietario del fondo vicino, infatti, in quanto qualificata e differenziata, legittima l’accesso alla documentazione amministrativa relativa ai titoli edilizi e paesaggistici del vicino.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il diniego dell’Amministrazione risultava privo di motivazione, in quanto l’Ente non aveva operato una propria valutazione circa la sussistenza di elementi impeditivi all’accesso, ma aveva semplicemente riferito il contenuto di una nota pervenuta dal contro interessato.

Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto il ricorso ed ordinato all’Amministrazione il rilascio della documentazione richiesta.

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