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Diritto d’accesso: è consentito anche se ricorrono segreti industriali o commerciali


Tar Campania, Sez. VI, Sentenza n. 17286/10
di Chiara Zaccagnini

Il diritto di accesso è concretamente collegato alle esigenze specifiche e personali del richiedente, e deve essere riconosciuto verso gli atti che direttamente lo riguardino o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell’istanza.

In particolare, in materia di appalti pubblici, anche in relazione all’ipotesi di ricorrenza di segreti industriali e commerciali, è consentito comunque l’accesso al concorrente che lo chieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi, connessi alla procedura di affidamento del contratto.

Questi gli importanti principi affermati dal Tar Campania nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato, avverso gli atti di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento da una società, classificatasi seconda nella gara.

Nel caso di specie, un’Azienda sanitaria locale aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio e a seguito dell’aggiudicazione, la società seconda classificata aveva presentato istanza di accesso all’offerta presentata dall’aggiudicataria, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90.

A seguito del silenzio dell’Azienda sulla richiesta d’accesso avanzata, la società ha presentato ricorso dinanzi al Tar per il riconoscimento di tale diritto.

Il diritto di accesso è riconosciuto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, come garanzia fondamentale a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa, nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità nella Pubblica Amministrazione, purché l’interesse sia personale e concreto. L’interesse che sorregge il diritto di accesso è quello concretamente collegato alle esigenze specifiche e personali del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardino o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell’istanza.

Il Tar ha chiarito che, la ricorrente, in quanto partecipante alla gara, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante a conoscere l’offerta presentata dalla contro interessata, aggiudicataria dell’appalto e, quindi, sussistono le condizioni richieste dalla legge per l’esercizio del diritto d’accesso.

In materia di procedure concorsuali, indipendentemente dal procedimento di selezione utilizzato, il candidato è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti della commissione giudicatrice e comunque di tutti quelli relativi alla procedura, inclusi quelli dei concorrenti che lo precedono nella graduatoria finale, in quanto la giurisprudenza prevalente esclude tali atti dal diritto alla riservatezza.

In particolare, con riferimento agli appalti pubblici, l’applicazione generalizzata dei casi di esclusione dal diritto d’accesso previsti dall’art. 13, comma 5, del Dlgs. n. 163/06, a tutela del segreto d’impresa riferito anche ai partecipanti alla procedura di affidamento, causerebbe una eccessiva compressione del principio di trasparenza caratterizzante le gare d’appalto e della possibilità di tutela giurisdizionale di coloro che intendono contestare l’esito della gara.

Il comma 6 dell’art 13 del citato Codice prevede che, anche nelle ipotesi di ricorrenza di segreti industriali o commerciali, al concorrente è consentito l’accesso agli atti purché finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

I Giudici amministrativi hanno ricordato che con la partecipazione alla gara di appalto il concorrente accetta implicitamente le regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la gara.

Il diritto d’accesso può essere esercitato, a discapito della tutela alla riservatezza, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti previsti dalla legge.

L’Amministrazione può intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis) in relazione ad eventuali parti dell’offerta idonee a rilevare i segreti industriali, a condizione che queste ultime “non siano state in alcun modo prese in considerazione in sede di gara” (Consiglio Stato, Sez. VI, Sent. n. n. 3418/06 e Consiglio Stato, Sez. VI, Sent. n. n. 222306).

I Giudici amministrativi hanno ritenuto che la natura del servizio appaltato (manutenzione e riparazione di ascensori) induce a ritenere impossibile che tale fattispecie sia caratterizzata da segreti tecnici o commerciali, di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 163/06.

Il Tar ha così accolto il ricorso presentato dalla società seconda classificata, obbligando l’Azienda ad esibire gli atti relativi alla procedura di gara richiesti, in quanto la società ha un interesse personale e concreto, finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi, connessi alla gara di affidamento.

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