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Diritto d’accesso: è consentito anche per i pareri legali


Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 7237/10
di Chiara Zaccagnini

I pareri legali sono soggetti all’accesso nel caso in cui siano riferiti all’iter procedimentale.

Al contrario, tali documenti sono coperti dal segreto professionale quando concernono le tesi difensive in un procedimento giurisdizionale.

Questo è l’importante principio affermato dal Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un’Università avverso la decisione del Tar Basilicata, che aveva accolto la richiesta di accesso ai pareri resi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presentata da alcuni dipendenti dell’Ateneo.

Nel caso di specie, l’Università aveva indetto una procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inquadrati nella categoria D, per l’accesso alla categoria EP 1, da assumere presso l’area amministrativa-gestionale, cui avevano partecipato tre dipendenti.

Dopo i tre dipendenti si erano collocati al secondo, al terzo, e al quarto posto in graduatoria, ma solo il primo classificato era stato successivamente inquadrato nella categoria EP 1.

I tre dipendenti avevano chiesto di essere inquadrati  nella categoria superiore e, sentito il Collegio di conciliazione, era stato stipulato il relativo contratto individuale tra l’Università e i ricorrenti.

Con Decreto del Rettore veniva però decisa la sospensione dell’efficacia, giuridica e economica, di tali contratti, con riserva di assumere definitive determinazioni all’esito del parere richiesto all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, al Collegio dei revisori dei conti ed al Nucleo di valutazione dell’Ateneo, per evitare di esporre l’Ente a effetti risarcitori nei confronti di chi si fosse ritenuto leso nei propri diritti e interessi.

Gli interessati avevano chiesto copia della richiesta di parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che era stata accolta.

Il Direttore amministrativo aveva successivamente comunicato ai tre dipendenti la rimozione, in autotutela delle determinazioni amministrative concernenti il loro inquadramento nella categoria superiore in base al parere dell’Avvocatura.

I dipendenti hanno quindi presentato istanza per l’accesso a tale parere, che sono state respinte dall’Amministrazione, sostenendo che tali documenti dovevano essere sottratti al diritto di accesso.

I dipendenti hanno promosso ricorso innanzi al Tar chiedendo l’annullamento degli atti di diniego e l’estrazione di copia del parere dell’Avvocatura dello Stato.

Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo che il parere richiesto aveva perso nel caso di specie “la sua connotazione di parere soggetto al segreto professionale, per acquisire la natura e la funzione di atto endoprocedimentale”.

I Giudici amministrativi avevano ricordato, un principio ormai affermato in giurisprudenza, che “i pareri legali si considerano soggetti all’accesso ove siano riferiti all’iter procedimentale e vengano pertanto innestati nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (art. 622 c.p. e art. 200 c.p.c.) quando attengono alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale”.

Avverso tale sentenza, l’Università ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

L’appellante ha osservato che il Ggiudice di prime cure avrebbe considerato, impropriamente, che il parere reso dall’Avvocatura dello Stato non concernesse una lite in atto o in potenza, ma fosse da considerare “un atto endoprocedimentale”.

Inoltre, rilevava che i Giudici amministrativi sarebbero incorsi in errore nel ritenere che l’Amministrazione universitaria, adottando l’atto di riesame, si sia basata esclusivamente sul parere reso.

In conclusione, l’Università ha dedotto che, nel caso di specie, la corrispondenza tra Amministrazione universitaria e Avvocatura dello Stato consisterebbe in un parere reso in una fase che concerne sia una lite già in corso, che una lite “in potenza”, con conseguente applicabilità del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la normativa, pur attestando l’ampia portata della regola dell’accesso, ha introdotto alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in cui, determinate categorie di documenti, devono essere sottratte all’accesso (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 1893/01; Sez. IV, Sent. n. 6200/03).

Nell’ambito degli atti “segretati” rientrano quelli redatti dai legali e dai professionisti, in relazione a specifici rapporti di consulenza con l’Amministrazione, afferendo a questioni che godono di una tutela qualificata, dettata espressamente dall’art. 2 del Dpcm. n. 200/00.

La citata norma ha lo scopo di definire con chiarezza il rapporto che intercorre tra accesso e segreto professionale.

L’art. 24, comma 1, della Legge n. 241/90 ha stabilito che in virtù del segreto professionale, previsto dall’ordinamento, sono sottratti all’accesso, allo scopo di tutelare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, i seguenti documenti:

a)      pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto e la relativa corrispondenza;

b)      atti defensionali;

c)      corrispondenza attinente alle questioni sopra elencate.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso di specie, il parere dell’Avvocatura dello Stato, relativo alla legittimità delle procedure seguite, non sembra contenere considerazioni volte a delineare la condotta processuale più conveniente per l’Amministrazione, né tale parere è intervenuto in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente all’instaurazione di un giudizio.

Emerge pertanto con evidenza che tale documento ha costituito un presupposto essenziale per l’adozione dei vari provvedimenti impugnati nel giudizio di prime cure, che hanno inciso sulla sfera giuridica degli interessati, ai quali dunque non può essere negato il diritto di prenderne visione.

L’Amministrazione, infatti nel procedere al riesame dell’inquadramento dei dipendenti e del contratto di lavoro in corso di esecuzione, ha ritenuto opportuno chiedere il parere dell’Avvocatura in ordine alla legittimità o meno del proprio operato. Tale atto pertanto non può essere considerato connesso né con una lite attuale, né con una potenziale è quindi è ostensibile.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Università confermando la sentenza del Tar che aveva dichiarato accessibile il parere legale, ordinando alla stessa di rendere visionabile la documentazione oggetto dell’istanza d’accesso presentata dai dipendenti, oltre che della richiesta di integrazione istruttoria dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, del parere dell’Avvocatura medesima.

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