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Scia: i primi chiarimenti sull’uso in edilizia e per altre attività


Ministero della Semplificazione Normativa, nota n. 1340 del 16 settembre 2010 e Ministero dello sviluppo economico, Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010
di Chiara Zaccagnini

Il Ministero per la semplificazione normativa con nota esplicativa del 16 settembre 2010 n. 1340, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione in edilizia delle disposizioni contenute nella Legge n. 122/10 di conversione del Dl. n. 78/10, in particolare della Segnalazione certificata d’inizio attività (Scia).

Il Dl. n. 78/10 ha riformulato con l’art. 49, comma 4-bis, l’art. 19 della Legge n. 241/90 sostituendo integralmente la disciplina della Dichiarazione d’inizio attività con la Segnalazione certificata d’inizio attività (Scia).

Tale riforma consente di intraprendere un’attività economica dalla data di presentazione della segnalazione all’Amministrazione pubblica competente, con una forte riduzione degli oneri amministrativi.

La possibilità di iniziare l’attività sin dal momento della presentazione della segnalazione comporta una accelerazione e una semplificazione rispetto alla previgente disciplina, contenuta nell’art. 19, il quale prevedeva un termine di 30 giorni prima di poter avviare l’attività dalla presentazione della Dia, legittimando l’esercizio dei poteri inibitori da parte dell’Amministrazione entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione di avvio dell’attività stessa.

Il Ministero ha chiarito che la disciplina della Scia è applicabile anche in edilizia, in quanto l’art. 49, comma 4-bis, prevede la sostituzione della Dia con la Scia “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nella normativa statale che in quella regionale.

Pertanto, la disciplina dettata dal novellato art. 19 della Legge n. 241/90 “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella di dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”.

Inoltre, il Legislatore nella riformulazione dell’art. 19 non ha individuato la Dia edilizia tra le dichiarazioni escluse dall’applicazione della Scia.

Tale interpretazione è confermata anche dal fatto che la Scia deve essere accompagnata dalle certificazioni ed attestazioni, e dalle asseverazioni di tecnici abilitati, in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia edilizia, contenuta nell’art. 23 del Dpr. n. 380/01, la quale richiede, preliminarmente all’avvio dell’ attività edilizia, la presentazione di una “dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. Che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie”.

Il Servizio Studi del Senato, con un dossier di documentazione, ha fornito un’interpretazione della disposizione in oggetto, ritenendo che “la norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Dpr. n. 380 del 2001 “.

Secondo il Ministero la Scia si applica in edilizi, in quanto mantiene identico campo applicativo della Dia, senza interferire con quello degli altri titoli abilitativi (come per il permesso a costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta, contenuta nel T.U. edilizia, alla quale quella dettata per la Scia non appare riferibile, né sul piano letterale, né su quello funzionale).

L’applicabilità della Scia alla Dia edilizia pone però un problema di coordinamento tra tale normativa e quella statale e regionale previgente, non abrogate espressamente dall’art. 49 della Legge n. 122/10.

Secondo il Ministero, l’art. 49 ha introdotto un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia, anche edilizia.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi assoggettati a Dia, alternativa rispetto al permesso di costruire, è necessario evidenziare che l’art. 22, comma 3, del Dpr. n. 380/01 disciplina i casi in cui interventi edilizi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati alternativamente con Dia e, il successivo comma 4, riconosce alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di ampliare o ridurre l’ambito applicativo del precedente comma.

Il Ministero ha affermato che la Scia non può essere applicata ai titoli edilizi diversi dalla Dia e delle ulteriori fattispecie disciplinate da leggi regionali, in particolare al permesso di costruire alternative tra Dia e permesso di costruire.

In conclusione:

–          la Scia non si applica alla Dia alternativa al permesso di costruire (esempio la cosiddetta super Dia);

–          in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla Scia dello specifico atto di assenso dell’Ente, preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto non può essere sostituito dalla Scia;

–          per le Dia edilizie, presentate prima dell’entrata in vigore del riformulato art. 19 della Legge n. 241/90, anche nell’eventualità in cui a tale data non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di presentare, per il medesimo intervento la Scia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3637/10 ha fornito le prime indicazioni in merito all’impatto della Scia sulle procedure di avvio di alcune attività (art. 19 Legge n. 241/90).

La nuova procedura prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, sia sostituito da una segnalazione dell’interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma stessa.

Tale segnalazione dovrà essere corredata da eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un’agenzia per le imprese di cui all’art. 38, comma 4, del Dl. n. 112/08, che attesti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.

Eventuali pareri di organi o Enti appositi, o l’esecuzione di verifiche preventive, dalla legge, saranno sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità.

L’attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dal giorno stesso della presentazione della segnalazione.

L’Amministrazione competente potrà svolgere le opportune verifiche sulle dichiarazioni fornite entro 60 giorni e, nell’ipotesi in cui accerti l’assenza dei requisititi e dei presupposti di legge, potrà inibire la prosecuzione dell’attività.

Trascorsi 60 giorni l’Amministrazione potrà incidere sul provvedimento consolidatosi, esclusivamente:

a)      mediante provvedimenti in autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-octies della Legge n. 241/90;

b)      mediante procedura interdittiva, nel caso in cui sia stato accertato che le dichiarazioni presentate siano false e mendaci;

c)      mediante procedura interdittiva, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Installazione di impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio

Alcune attività regolamentate richiedono la verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio e, pertanto, richiedono un adeguamento del regime della Scia.

La Scia potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica (ex art. 9 Dl. n. 7/07), e determinerà l’iscrizione nel registro delle imprese, entro il termine stabilito dall’art. 11, comma 8, del Dpr. n. 581/95.

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, a seguito dell’esito del procedimento di verifica da effettuarsi nei 60 giorni successivi alla presentazione della segnalazione, dovesse adottare provvedimenti di inibizione dell’attività, questi comporteranno l’iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività illegittimamente svolta, nella posizione Rea dell’impresa.

Ciò comporterà il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese, con la possibilità, successivamente, di avviare nuovamente l’attività, nel momento in cui tutti i requisiti ed i presupposti di legge risulteranno presenti.

Attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere

Con riguardo alle attività di cui all’artt. 73, 74, 75 e 76 del Dlgs. n. 59/10, è necessario precisare che:

  • in caso di inizio di tali attività ex novo, dovrà essere presentata la Scia per poter effettuare l’iscrizione nei relativi ruoli/ elenchi;
  • nell’ipotesi di persone fisiche, la Scia dovrà essere presentata alla CCIAA della Provincia competente e determinerà l’iscrizione al ruolo/elenco corrispondente;
  • in caso di imprese, la presentazione della Scia consentirà l’iscrizione al ruolo/elenco, qualora sia contestuale alla Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. Dovrà essere presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l’iscrizione dell’impresa nel registro stesso e nel Rea;
  • la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle leggi vigenti andrà effettuata a seguito della presentazione della Scia entro 60 giorni (art. 19 Legge n. 241/90, commi 3 e 4);
  • per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti (ove richiesti dalla normativa) presso la Camera di commercio competente;
  • l’eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell’attività determinerà la cancellazione della posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco.

Attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Il novellato art. 19 della Legge n. 241/90, ha modificato le disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 64, 65,66, 67, 68 e 69 del Dlgs. n. 59/10).

La Scia si applica alle seguenti attività:

  • trasferimento di sede e della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 64, comma 1;
  • avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti, elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’art. 3 della Legge n. 287/91, di cui all’art. 64, comma 2;
  • avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’art. 64, comma 2, all’applicazione della disciplina di cui al Dpr. n. 235 /01 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”) e ferma restando, ovviamente, l’applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la Dia;
  • avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita, denominate esercizi di vicinato (art. 4, comma l, let. d, del Dlgs. n. 114/98), di cui all’art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni Apparecchi automatici Vendita per corrispondenza, 6 televisione o altri sistemi di comunicazione Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69.

L’art. 19, comma 1, della Legge n. 241/90  stabilisce espressamente che la Scia sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dali ‘accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (.)”.

Pertanto, risulta inapplicabile l’istituto della Scia nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con particolare riferimento alle attività commerciali, gli strumenti di programmazione sono previsti dal comma 3 dell’art. 64 del Dlgs. n. 59/10 (aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), dal comma 3 dell’art. 70 del Dlgs. n. 59/10 (avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche), nonché la programmazione urbanistico-commerciale, per l’avvio dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie, grandi strutture e centri commerciali.

In conclusione, è necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:

  • avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale che siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
  • trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate;
  • avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;
  • avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali.
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