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Nuove assunzioni: il limite del 20% vale per tutti gli enti locali


Corte dei conti Piemonte, Deliberazione n. 51/10
di Federica Caponi

Anche gli enti sotto 5.000 abitanti dal 1° gennaio 2011 potranno assumere soltanto nel limite del 20% delle cessazioni intervenute nell’anno precedente. Il novellato comma 7 dell’art. 76 del dl. n. 112/08 si applica a tutti gli enti locali, non solo a quelli soggetti al patto di stabilità.

La modifica introdotta dalla manovra correttiva, di fatto, “elimina le differenze” in materia di limiti assunzionali tra enti sopra e sotto 5.000 abitanti, stabilendo che tutti potranno assumere nel rispetto di due condizioni: incidenza delle spese di personale inferiore o pari al 40% delle spese correnti e nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Questa l’interpretazione fornita dalla sezione controllo della corte dei conti del Piemonte nella deliberazione n. 51/2010 (vedi Il Sole 24 Ore del 23 settembre), che ha chiarito che il nuovo stringente vincolo si applica a tutti gli enti locali.

Il dettato letterale della norma, effettivamente, aveva fatto pensare che l’intenzione del legislatore fosse proprio quella di limitare pesantemente il ricorso a nuove assunzioni per tutti gli enti, ma il dubbio che questa potesse non essere l’unica interpretazione era rimasto, in quanto il novellato comma 7 deve essere necessariamente coordinato al comma 562 della finanziaria 2007, che non è stato abrogato dalla manovra.

Gli enti non soggetti al patto di stabilità saranno vincolati dal 1° gennaio 2011, da una parte, al rispetto del citato comma 562 che impone il limite delle spese di personale del 2004 e al contempo però ammette “di procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” e, dall’altro, ai sensi del comma 7 dell’art. 76 del dl. n. 112/08, potranno assumere soltanto se l’incidenza della spesa di personale non sarà superiore al 40% di quella di parte corrente e soltanto nel limite del 20% delle cessazioni intervenute nell’anno precedente.

Praticamente, dovremmo ritenere “tacitamente abrogato” il comma 562 della finanziaria 2007.

Inoltre, tali enti non potranno più derogare al limite di spesa, in quanto è stata abrogata la norma della finanziaria 2008 che riconosceva tale possibilità agli enti con meno di 10 dipendenti.

Per gli enti locali non soggetti al patto, se dovesse mantenersi tale quadro legislativo, si prospettano davvero tempi duri per gestire efficacemente la macchina amministrativa.

E’ vero però che potrebbero essere sollevati dubbi di costituzionalità della norma del comma 7 del citato art. 76, che “ricorda” molto la disposizione della finanziaria 2003, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla corte nella sentenza n. 390/04.

L’art. 34, comma 11, della Legge n. 289/02 stabiliva, infatti, che gli enti potevano assumere nel limite del “50% delle cessazioni dal servizio verificatesi entro l’anno 2002”.

La corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione, in quanto non si limitava a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma poneva un precetto specifico e puntuale sull’entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002.

Precetto che, proprio perché specifico e puntuale per il suo oggetto, “si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”.

La corte dei conti del Piemonte è inoltre intervenuta anche in merito alle progressioni verticali, chiarendo che quelle eventualmente attuate nel triennio 2011-2013 non avranno effetto ai fini economici, ma solo a quelli giuridici, ai sensi dell’art. 9, comma 21, terzo e quarto periodo del Dl. n. 78/10.

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