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Accesso: i consiglieri comunali godono di un diritto non condizionato


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza. n. 6963/10
di Giulia Rizza

I consiglieri comunali hanno un diritto non condizionato di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all’espletamento del mandato.

Questa la decisione del Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale.

La questione era sorta a seguito del ricorso presentato da un gruppo di consiglieri comunali, cui era stato negato l’accesso ai documenti, in quanto la richiesta era stata considerata dall’Amministrazione generica ed emulativa.

Secondo il giudice amministrativo, il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri, comunali o provinciali, ha una ratio diversa rispetto a quanto previsto per la genericità dei cittadini.

Il diritto di accesso permette, infatti, agli interessati di venire a conoscenza di atti e documenti necessari per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive potenzialmente lese.

La facoltà di accesso a documenti amministrativi riconosciuta ai consiglieri è, invece, strettamente funzionale all’esercizio del mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi decisionali dell’Ente, ai fini della tutela dell’interesse pubblico al corretto, efficiente ed efficace funzionamento delle istituzioni locali.

In forza della tutela di tale interesse, il Legislatore con l’art. 43 Tuel ha riconosciuto ai consiglieri  un diritto di accesso incondizionato alle “informazioni utili ai fini dell’espletamento del proprio mandato”.

Il Consiglio ha osservato come il termine “utili” garantisca l’estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto, ravvisato necessario per l’espletamento del mandato consiliare.

Ne consegue che il diritto d’accesso riconosciuto a tali amministratori non incontra limitazioni derivanti dalla mancata prova dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, ovvero dall’eventuale numero di istanze presentate.

Sul consigliere comunale non può infatti gravare alcun obbligo di motivazione circa le proprie richieste, altrimenti si verrebbe a realizzare un controllo dell’Ente sull’esercizio del mandato consiliare.

Né tantomeno, può costituire un limite legittimo all’esercizio del diritto di accesso la natura riservata delle informazioni richieste, poiché il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.

Nel caso in specie i Giudici hanno quindi rilevato come le istanze proposte dai ricorrenti, sicuramente generiche se presentate da un comune cittadino, fossero da considerare sufficientemente specifiche, proprio perché presentate da consiglieri comunali, in quanto indispensabili a individuare il documento utile all’esercizio del mandato, ovvero necessarie a verificare in concreto l’operato dell’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato a chiarito che gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri siano ravvisabili in istanze assolutamente generiche o emulative e che l’esercizio del diritto debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, attraverso le modalità fissate dal regolamento dell’Ente.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso presentato dai consiglieri e ha imposto all’Ente di consentire l’accesso ai documenti richiesti.

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