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Accesso: è escluso verso i pareri tecnici resi dopo l’avvio di un procedimento contenzioso


Tar Puglia – Bari, Sez. I, Sent. n. 1903/10
di Alessio Tavanti

Sono sottratti all’accesso i pareri e le perizie di carattere tecnico, redatte da professionisti tecnici (ingegneri, architetti, etc.), quando l’attività di consulenza sia comunque strumentale alla predisposizione della difesa in giudizio.

E’ questo il principio affermato dal Tar Puglia nella sentenza in commento, con la quale ha parzialmente respinto il ricorso presentato da una società avverso il diniego di accesso agli atti dell’Amministrazione inerenti la fase istruttoria di un procedimento di revoca in autotutela di un bando relativo ad una gara di appalto.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva impugnato il bando con cui la Regione aveva indetto la procedura, rilevando la necessità di adeguamento dello stesso alle prescrizioni in materia sismica (D.M. 14.1.2008).

Respinto il ricorso dal Giudice di primo grado, la ricorrente aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

La Regione, nel contempo, aveva provveduto alla revoca in autotutela del suddetto bando di gara.

In seguito a tale decisione la ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti dell’istruttoria sottostante alla revoca, facendo valere il proprio interesse sia in relazione al giudizio di appello pendente, sia quale soggetto interessato a concorrere all’appalto.

L’Amministrazione consentiva l’accesso limitatamente agli atti amministrativi adottati nella fase istruttoria, negandolo con riguardo agli altri atti richiesti, in particolare ai pareri e alle perizie  rilasciate da professionisti tecnici.

Avverso tale diniego di accesso, la ricorrente ha adito il Tar deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/90 ed eccesso di potere.

Il Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto che se sul piano soggettivo non possono opporsi limiti alla pretesa della ricorrente, stante la sua legittimazione, per i motivi sopra citati, a richiedere l’accesso, sul piano oggettivo taluni degli atti richiesti sono da ritenersi sottratti all’accesso.

In particolare, la richiesta di accesso non può trovare accoglimento quanto ai pareri ed alle consulenze tecniche che l’Amministrazione ha acquisito, in relazione all’originario progetto esecutivo oggetto del bando di gara successivamente revocato in autotutela.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato, relativamente ai pareri legali resi da professionisti esterni, che essi sono sottratti all’accesso ove finalizzati a definire la strategia difensiva dell’Amministrazione, rispetto ad un contenzioso già in essere ovvero imminente, mentre l’accesso deve essere consentito, a chi vi abbia interesse, con riguardo ai pareri utilizzati dall’Amministrazione nell’ambito della normale istruttoria procedimentale (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 6200/03).

In particolare, il criterio di distinzione, tra l’ostensibilità o meno del parere reso da un legale esterno o interno ad una P.A., non è costituito dalla natura dell’atto, ma dalla funzione che svolge nell’attività dell’Amministrazione, che nel caso di specie è quella di tutelare il diritto di di­fesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) anche in favore della parte pubblica di una controversia (Consiglio Stato, Sez. V, Sent. n. 1893/01; vedi anche Tar Liguria, Sent. n. 3782/09).

Pertanto, il Tar ha ritenuto detta interpretazione, concernente i pareri legali, estensibile “alle ipotesi in cui l’interessato reclami la visione di pareri e perizie di carattere tecnico redatte … da professionisti tecnici (ingegneri, architetti, etc.), essendo identica la ratio, quando l’attività di consulenza sia comunque strumentale alla predisposizione della difesa in giudizio, come nella fattispecie”.

In conclusione, il Tar ha respinto l’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente con riguardo esclusivamente alle perizie e alle relazioni tecniche acquisite in sede istruttoria in ragione della loro connessione funzionale alla difesa in giudizio dell’Amministrazione.

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