Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Ordinamento e procedimento amministrativo: le novità contenute nella Legge di conversione del Dl. n. 78/10


di Federica Caponi, Alessio Tavanti e Chiara Zaccagnini

È stata pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 la Legge n. 122/10 di conversione del Dl. n. 78/10, concernente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, entrata in vigore il 31 luglio scorso.

Di seguito riportiamo le disposizioni della Manovra che contengono novità in materia di tagli ai costi della politica e procedimento amministrativo.

Compensi amministratori

Art. 5 – Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

La norma in commento, al comma 4, ha previsto che, dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, successivo al 31 maggio 2010, i rimborsi spettanti ai partiti per le spese elettorali (art. 1, comma 5, primo periodo, Legge n. 157/99) dovranno essere ridotti del 10%.

Il Legislatore ha inoltre abrogato il quarto periodo del comma 6 dell’art. 1 della citata Legge n. 157/99, il quale prevedeva che le somme spettanti ai partiti o movimenti politici, per le spese elettorali sostenute, potessero essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di cessione a terzi.

Il comma 5 della norma in commento, confermato dalla Legge di conversione, ha stabilito che ai titolari di cariche elettive per l’esecuzione di qualsiasi incarico conferito dalle P.A., tra cui gli enti locali (ex art. 1, comma 3, Legge n. 196/09), spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e eventuali gettoni di presenza non potranno superare l’importo di 30 euro a seduta.

Il comma 6, modificato dalla Legge di conversione, ha abrogato le modifiche introdotte dal Decreto (che hanno avuto efficacia dal 31 maggio  al 31 luglio 2010) al comma 2 dell’art. 82 del Tuel.

Il novellato comma 2 del citato art. 82 del Tuel stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati con apposito Dm. un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’ indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

Ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane spetta un “gettone di presenza il cui ammontare non può superare l importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente”.

tutti gli altri consiglieri circoscrizionali non è previsto alcun gettone di presenza.

Il comma 7 ha stabilito che con Decreto del Ministro dell’Interno, che dovrà essere adottato entro il 28 settembre 2010, le indennità di funzione (ex art. 82, comma 8, Tuel), subiranno una riduzione per almeno 3 anni pari al:

–        3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

–        7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;

–        10% per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province popolazione superiore a un milione.

Non saranno soggette a tale diminuzione le indennità degli amministratori dei comuni con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La legge di conversione ha modificato l’ultimo inciso del comma 7 della norma in commento, stabilendo che agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e “comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche” non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Non potranno più essere erogati, pertanto, gettoni o altro emolumento a favore degli amministratori di comunità montane, unioni di comuni, consorzi tra enti.

Il Tuel prevede anche altre forme di gestione di attività o servizi, quali ad esempio le Istituzioni o le Aziende speciali, ma per queste non è lecito parlare di “forma associative tra enti locali”, in quanto sono organismi strumentali di un solo ente, non tra più enti.

Pertanto, i membri dei consigli di amministrazione di istituzioni o aziende speciale potranno continuare a percepire gettoni di presenza o indennità, mentre gli amministratori di organismi che gestiscono più funzioni o servizi di diversi enti (quindi probabilmente con maggiori difficoltà e responsabilità) non potranno percepire più alcun emolumento.

Anche questa sembra una norma che non segue del tutto il buon senso.

La norma in commento ai commi 8 e 9 ha abrogato le indennità di missione e i rimborsi forfettari previsti per le spese di viaggio sostenute dagli amministratori degli Enti Locali.

La Legge di conversione ha abrogato le modifiche apportate dal Dl. n. 78/10 al comma 4 dell’art. 86, il quale, pertanto, torna ad avere lo stesso contenuto previgente al 31 maggio 2010.

Il comma 11 ha previsto che in caso di doppio incarico, in organi appartenenti a diversi livelli di governo, sarà possibile percepire a scelta un solo emolumento.

Art. 6 – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Partecipazione a organi di amministrazione

Il comma 2 ha stabilito che a decorrere dal 31 maggio 2010 la partecipazione a organi collegiali, anche di amministrazione, degli Enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi degli stessi, è onorifica.

Tale partecipazione consentirà soltanto di ottenere il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui siano già previsti gettoni di presenza, questi non potranno superare l’importo di euro 30 a seduta giornaliera.

Gli atti adottati in violazione di tali disposizioni determineranno responsabilità erariale e saranno nulli.

Gli enti privati che non si adegueranno a tali disposizioni non potranno ricevere contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, fatto salvo l’eventuale devoluzione del 5 per mille.

Quanto previsto dal presente comma non si applica agli enti previsti “nominativamente” dal Dlgs. n. 300/99 e dal Dlgs. n. 165/01.

Inoltre, tale disposizione non si applica alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale (enti, tra l’altro, che essendo espressamente richiamati dal Dlgs. n. 165/01 sarebbero già stati esclusi da tale applicazione grazie al richiamo effettuato dal Legislatore nel comma precedente), agli enti indicati nella tabella C della Finanziaria (Legge Finanziaria 2010? Non avendo il Legislatore indicato gli estremi della norma, sembrerebbe corretto pensare che avesse richiamato l’ultima disposizione finanziaria, quella appunto 2010, ma la Tabella C della Legge n. 191/09 non contiene alcun elenco di Enti) e agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

La Legge di conversione ha esteso il novero degli enti esclusi da tale norma, richiamando anche gli enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, le Onlus, alle associazioni di promozione sociale e gli enti pubblici economici che verranno individuati con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Legislatore ha inoltre chiarito che tale norma non si applica alle società, anche se tale dubbio non poteva sorgere, in quanto lo stesso art. 6 in commento, al comma 6, contiene una norma ad hoc per tali organismi.

Tale disposizione non si applica neppure ai membri degli organi di amministrazione degli enti locali, per i quali il Legislatore ha previsto una norma ad hoc, l’art. 6, comma 3.

Indennità e gettoni di presenza

Il comma 3, non modificato in sede di conversione, ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della Finanziaria 2006, dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni e le retribuzioni erogati dalle P.A., tra cui gli enti locali (ex art. 1, comma 3, Legge n. 196/09), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo dovranno essere automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010.

Tale riduzione si aggiunge, quindi, a quelle disposte dal Legislatore della Finanziaria 2006 e del Dl. n. 112/08.

Il citato art. 1, comma 58, della Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266/05), aveva previsto la riduzione del 10% delle indennità spettanti agli amministratori (ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali) rispetto agli importi in godimento al 30 settembre 2005 e che tale riduzione fosse efficace per tre anni (31 dicembre 2005 – 31 dicembre 2008).

L’art. 61, comma 10, del Dl. n. 112/08 aveva stabilito che dal 1° gennaio 2009, le indennità di funzione, previste dall’art. 82 del Tuel, fossero ridotte del 30%, rispetto all’ammontare risultante al 30 giugno 2008, per gli Enti che nell’anno precedente non avevano rispettato il Patto di stabilità.

Il comma 10, dell’art. 6, del Dl. n. 78/10 in commento, ha disposto la sospensione della possibilità di incremento prevista dal Tuel fino al 2011.

Fino al 31 dicembre 2013, inoltre, gli emolumenti corrisposti dalle P.A. non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Il comma 4 non si applica al personale degli enti locali in quanto si riferisce agli incarichi affidati al personale delle amministrazioni centrali autorizzati dal consiglio dei ministri.

Il comma 5 della disposizione in commento ha stabilito che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, dovranno provvedere all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Anche tale disposizione, che potrebbe sembrare, ad una prima lettura, applicabile anche alle partecipate dagli Enti Locali, in realtà stabilisce dei limiti numerici che per le società di tali enti sono già in vigore dal 2007.

Il comma 729, dell’art. 1, della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha infatti stabilito che il numero complessivo di componenti dei Cda delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore a 2 milioni di Euro, importo determinato con Dpcm. 26 giugno 2007 (“Determinazione dell’importo di capitale delle società partecipate dagli Enti Locali ai fini dell’individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione”), pubblicato nella G.U. n. 182 del 7 agosto 2007.

Gli statuti della partecipate degli enti locali dovrebbero già rispettare tali limiti dal 7 novembre 2007.

Per quanto riguarda le società di capitali miste, la stessa disposizione della Finanziaria 2007 ha previsto che “il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superiore a cinque”, indipendentemente dal capitale sociale versato.

Acquisto e vendita di immobili e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Il comma 2 ha stabilito che le Regioni, gli Enti locali e le Aziende sanitarie, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, dovranno adeguarsi ai principi previsti per la gestione razionale degli immobili da parte delle P.A. centrali, indicati nel comma 15 della norma in commento.

Le Regioni, gli enti locali e le Aziende sanitarie, quindi, nelle operazioni di acquisto e vendita di immobili e nell’utilizzo delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili dovranno verificare il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Il comma 12 ha stabilito che sia per le P.A., tra cui gli enti locali (ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/01), che per i datori di lavoro privati, le valutazioni dei rischi da stress lavoro-correlato e i relativi obblighi decorreranno dalla loro elaborazione e in ogni caso dal 31 dicembre 2010.

Gestioni associate di servizi

Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli Enti  territoriali

Il Legislatore nei commi 25-31 della norma in commento ha imposto la gestione associata di alcuni servizi comunali.

In particolare, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ad eccezione delle isole con un unico comune e del comune di Campione d’Italia, dovranno obbligatoriamente svolgere in forma associata, mediante convenzione o unione, le seguenti funzioni:

a)      generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

b)      di polizia locale;

c)      di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d)     funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)      riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato;

f)       del settore sociale.

Tali vincolo di gestione associata si applica anche ai comuni che fanno parte o hanno fatto parte di comunità montane aventi un numero di abitanti che dovrà essere stabilito da legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Tale ultimo inciso appare superfluo, avendo già il Legislatore imposto la gestione associata per i comuni sotto 5.000 abitanti, ovviamente tale vincolo si applica anche ai comuni sotto 3.000 abitanti.

Il legislatore ha anche precisato che le funzioni svolte in forma associata non potranno essere esercitate dagli enti singolarmente e che a stessa attività non potrà essere svolta da più forme associate.

Il comma 30 ha demandato alle regioni, nelle materie di loro competenza (art. 117, commi 3 e 4, Cost.), di individuare, nelle materie di propria competenza, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni sopra richiamate secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal citato comma 28.

Nell’ambito della normativa regionale, i comuni dovranno avviare l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine che sarà indicato dalla stessa regione.

Il legislatore ha anche precisato che i comuni capoluogo di provincia e i comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitantinon sono obbligati a svolgere dette funzioni fondamentali in forma associata”.

Tale inciso appare poco chiaro, in quanto l’obbligo di gestione associata è previsto per i comuni con meno di 5.000 abitanti e per quelli che indicati dalle emanande disposizioni regionali.

Tale ultimo inciso semmai pone un limite alla potestà legislativa delle regioni che non potranno prevedere ambiti ottimali superiori a 100.000 abitanti e che dovranno escludere dall’obbligo di gestione associata i comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero degli abitanti.

Il comma 31 ha previsto che la gestione di servizi che non rientrano tra le competenze regionali, dovrà essere emanato un Dpcm. entro il 28 agosto (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto).

Con tale Decreto dovrebbe essere stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, anche il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata dovranno raggiungere.

Concessioni idroelettriche

Art. 15 – Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione

Il comma 6 ha stabilito che per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli artt. 1 e 2 della Legge n. 925/80, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l’aggiornamento biennale.

Art. 18 – Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo

Il comma 1 ha stabilito che i comuni dovranno partecipare ad attività di accertamento fiscale e contributivo.

Il comma 2 ha introdotto alcune modifiche all’art. 1 (“Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale”) del Dl. n. 249/05 (“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), sostituendo le disposizioni previste nel comma 1 e nel comma 2.

Secondo il novellato comma 1, i comuni che parteciperanno alla lotta all’evasione fiscale e contributiva saranno premiati con il riconoscimento di una maggiorazione del 33% (nel testo previgente era pari al 30%) delle maggiori somme derivanti dalla riscossione dei contributi riscossi a titolo definitivo e dalle sanzioni civili applicate dal Comune a seguito di accertamenti svolti sulle riscossioni.

Entro il 15 luglio (45 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto) il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, d’intesa con l’Inps e la Conferenza unificata, avrebbe dovuto stabilire le modalità tecniche di accesso dei Comuni alle banche dati e ai sistemi telematici di trasmissione delle informazioni relative ai contribuenti.

Per l’adempimento di tali funzioni, i Comuni potranno avvalersi delle società e degli enti partecipati, i quali dovranno consentire l’accesso alle banche contenenti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suddetti accertamenti.

Infine, è stato abrogato il comma 2-ter dell’art. 1 del Dl. n. 203/05, secondo il quale il Dipartimento delle Finanze, con cadenza semestrale, doveva fornire ai comuni, anche attraverso l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali gli stessi abbiano contribuito.

Prestazioni sociali agevolate

Art. 38 – Altre disposizioni in materia tributaria

Tale disposizione, al comma 1, ha previsto che gli Enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’Isee (art. 4 del Dlgs. n. 109/98), dovranno comunicare all’Inps, nel rispetto del Dlgs. n. 196/03 (cd. codice della privacy), e nei termini e con le modalità telematiche da esso previste, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate.

Le informazioni raccolte saranno trasmesse in forma anonima anche al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’ alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali (art. 21 Legge n. 328/00).

Il successivo comma 2 ha previsto che l’Inps e l’Agenzia delle Entrate stipuleranno una convenzione disciplinante le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie a far emergere le situazioni di irregolarità di quei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

A seguito dell’accertamento di situazioni di irregolarità, ai soggetti accertati, oltre alla restituzione agli enti erogatori del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, verrà applicata la sanzione da 500 a 5.000 euro da parte dell’Inps.

Le stesse sanzioni si applicheranno nei confronti di coloro per i quali, all’esito di controlli incrociati tra l’Inps e Agenzia delle Entrate, sia accertata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui al comma1.

Il comma 6, infine, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria rende libero a chiunque l’accesso ai dati disponibili in Anagrafe Tributaria, al fine di poter verificare l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti.

Inoltre, nelle more della completa attivazione dell’indice delle anagrafi INA-SAIA, l’Amministrazione finanziaria, previa stipula di apposita convenzione, renderà accessibili il codice fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati.

Ciò al fine di verificarne l’esistenza e la corrispondenza e consentire l’acquisizione delle corrette informazioni alle P.A. (di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01) alle società interamente partecipate da Enti Pubblici, o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 311/04, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell’Amministrazione finanziaria.

Conferenza di servizi

Art. 49- Disposizioni in materia di conferenza di servizi

Tale disposizione ha apportato delle modifiche alla Legge n. 241/90, in particolare relativamente allo svolgimento, in sede di procedimento amministrativo, della Conferenza di servizi.

Il comma 1,  con la modifica all’art. 14 della citata legge ha stabilito la facoltatività dell’indizione della Conferenza di servizi.

E’ stato stabilito, inoltre, che la P.A. ha facoltà di convocare la Conferenza anche nei casi in cui sia consentito all’Amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

Il comma 2 ha modificato l’art. 14-ter, prevedendo semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

In tal senso, è da intendere la previsione secondo cui il soprintendente deve esprimersi un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi sui provvedimenti di sua competenza, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze, concordato con lo sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia ovvero, ove non costituito, con il comune o con altre autorità competenti.

La norma, inoltre, aggiungendo all’art. 14-ter il comma 4-bis, ha previsto che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dovranno  essere utilizzati senza modificazioni ai fini della Valutazione d’impatto Ambientale (VIA), qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS ai sensi dell’art. 7 Dlgs. n. 152/06.

La legge di conversione ha introdotto modifiche anche al comma 4 dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90, stabilendo che l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale, per assicurare il rispetto dei tempi, potrà far eseguire anche da altri organi dell’ente o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite con oneri a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle che verranno approvate con Dm.

E’ stato, inoltre, sostituito il comma 6-bis del citato art. 14-ter, relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, stabilendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituirà qualsiasi altro atto di competenza delle altre Amministrazioni partecipanti, o invitate a partecipare, risultate assenti, con conseguente soppressione del comma 9 di tale disposizione.

Unica eccezione è rappresentata dal caso di Via statale, per quale l’Amministrazione procedente potrà richiedere l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri per consentire la conclusione dei lavori della Conferenza entro un termine ragionevole (art. 26, comma 2, Dlgs. n. 152/06).

E’ stato novellato anche il comma 7 dell’articolo 14-ter, il quale ha stabilito che potrà considerarsi acquisito l’assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela della salute, incolumità pubblica, ambientale e alla tutela paesaggistico-territoriale nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata in sede di Conferenza, esclusi i provvedimenti in materia di Via, Vas, Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia).

La norma in commento al comma 3 ha modificato la disciplina dell’art. 14-quater, relativamente agli effetti del dissenso espresso nella Conferenza di servizi.

Il novellato comma 1 ha stabilito che il dissenso manifestato dai rappresentanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento comporta conseguenze negative nei confronti dei dirigenti interessati in termini responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché in sede di valutazione ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Al privato è, inoltre, riconosciuto, il diritto di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli art. 2 e 2-bis della Legge n. 241/90.

I commi 3, 3-bis, 3- ter, 3-quater e 3-quinquies dell’art. 14- quater della Legge n. 241/90 sono stati accorpati e sostituiti dal nuovo comma 3, il quale ha semplificato il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Infatti, a differenza della precedente disciplina, che regolava distintamente la competenza a decidere in merito a seconda del livello territoriale interessato, il nuovo comma 3 ha stabilito che, in caso di espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, spetti in ogni caso al Consiglio dei ministri  la decisione in merito, la quale può essere adottata anche a prescindere da una previa intesa con la Regione o l’Ente Locale interessato.

Ugualmente nelle materie di diretta competenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Consiglio dei ministri può deliberare in virtù del potere sostitutivo riconosciutogli dall’art. 120 Cost..

Sfuggono a tale disciplina le ipotesi in cui le Regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva (art. 117, comma 8, Cost.), i casi concernenti le infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (Dlgs. n. 163/06 smi.), nonché i casi di localizzazione delle opere di interesse statale.

Il comma 4, ha modificato l’art. 29, comma 2-ter della Legge n. 241/90 al fine di rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. insieme alla DIA e al silenzio assenso.

Segnalazione Certificata d’inizio attività (Scia)

Il comma 4-bis della norma in commento, aggiunto dalla Legge di conversione, ha novellato l’art. 19 della Legge n. 241/90, disciplinando la “Segnalazione Certificata d’inizio attività” (Scia) in luogo della “Dichiarazione d’inizio attività” (Dia).

La Scia, dovrà essere presentata da tutti coloro che sono interessati a ottenere “autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale” il cui rilascio sia subordinato esclusivamente all’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, per i quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi.

La Scia non potrà essere presentata in tutti i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o per fattispecie connesse alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La Scia dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 Dpr. n. 445/00), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese (art 38, comma 4, del Dl. n. 112/08), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti sopra indicati.

Inoltre, le attestazioni e asseverazioni dovranno essere comprensive degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, la documentazione accompagnatoria della Scia sostituirà l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive.

L’attività oggetto della Scia potrà avere inizio dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma, l’amministrazione competente dovrà adottare provvedimenti motivati di interruzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

In tal caso, l’interessato, ove possibile, potrà provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, che non potrà essere inferiore a 30 giorni.

Sarà fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione di agire in via di autotutela (ex artt. 21-quinquies e 21-nonies Legge n. 241/90).

Tali provvedimenti potranno essere sempre adottati dall’Ente in caso di dichiarazioni false o mendaci, che restano sottoposte a sanzioni penali (reclusione da 1 a 3 anni), salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Decorso il termine di 60 giorni per l’adozione dei provvedimenti sopra indicati, l’amministrazione potrà intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Tale disposizione non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal Dlgs. n. 385/93 (TU in materia bancaria e creditizia) e dal Dlgs. n. 58/98 (TU in materia di intermediazione finanziaria).

Le controversie relative all’applicazione di tale disposizioni saranno ovviamente di competenza esclusiva del giudice amministrativo e l’eventuale ricorso giurisdizionale potrà riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso (art. 20 Legge n. 241/90).

Il comma 4-ter della norma in commento ha stabilito che la Scia è di esclusiva competenza del legislatore statale, in quanto attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali [art. 117, comma 2, lettera e) e m) Cost.].

Pertanto, dal 31 luglio 2010 ogni indicazione presente nella normativa statale e regionale, attinente a “dichiarazione di inizio attività” o “Dia” deve intendersi automaticamente sostituita dai termini “segnalazione certificata di inizio attività” o “Scia”.

Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche rispetto all’attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’art. 25 Dl. n. 112/08, il Governo potrà adottare uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)        proporzionalità in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b)        eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c)        estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del Dl. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08;

d)       informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del Dlgs. n. 82/05, recante codice dell’amministrazione digitale;

e)        soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione Iso o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f)         coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti (comma 4-quater).

Tali regolamenti potranno essere emanati entro il 31 luglio 2011 e entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione in G.U., giorno dal quale dovranno considerarsi, contestualmente, abrogate le norme regolatrici dei relativi procedimenti.

Art. 51- Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale

La norma in commento al comma 1 ha stabilito che per l’installazione e gestione di un piccolo impianto fisso di distribuzione di gas naturale, derivante da rete domestica, da adibire al rifornimento per autotrazione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione d’inizio attività (Dia), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente ex art. 3, comma 5 Dpr. n. 37/98.

Tale disposizione, non modificata dalla Legge di conversione, richiama la Dia, ma secondo il comma 4-bis dell’art. 49 della Manovra, che ha novellato l’art. 19 della Legge n. 241/90, tale dichiarazione è sostituita dalla Scia (Segnalazione certificata d’inizio attività).

Ai sensi del comma 3, tale impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, dovrà rispettare i requisiti previsti dalle rispettive leggi in materia di impiego del gas naturale (Legge n. 1083/71) e di alimentazione elettrica (Legge n. 186/68 e smi).

Gli impianti aventi i requisiti previsti dalla presente disposizione, non necessiteranno, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi di cui al Dpr. n. 37/98.

L’autorità competente per la prevenzione incendi potrà effettuare controlli, anche a campione, emettere prescrizioni e, in caso di mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, applicare le sanzioni previste per le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici dal Dm. n. 37/08 e in materia di lavoro dal Dlgs. n. 758/94 (comma 5).

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni