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Governo del territorio: le novità contenute nella Legge di conversione del Dl. n. 78/10


di Federica Caponi, Alessio Tavanti e Chiara Zaccagnini

È stata pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 la Legge n. 122/10 di conversione del Dl. n. 78/10, concernente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, entrata in vigore il 31 luglio scorso.

Di seguito riportiamo le disposizioni della Manovra che interessano il governo del territorio.

Acquisto e vendita di immobili e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Il comma 2 ha stabilito che le Regioni, gli Enti locali e le Aziende sanitarie, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, dovranno adeguarsi ai principi previsti per la gestione razionale degli immobili da parte delle P.A. centrali, indicati nel comma 15 della norma in commento.

Le Regioni, gli enti locali e le Aziende sanitarie, quindi, nelle operazioni di acquisto e vendita di immobili e nell’utilizzo delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili dovranno verificare il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Il comma 12 ha stabilito che sia per le P.A., tra cui gli enti locali (ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/01), che per i datori di lavoro privati, le valutazioni dei rischi da stress lavoro-correlato e i relativi obblighi decorreranno dalla loro elaborazione e in ogni caso dal 31 dicembre 2010.

Art. 19- Aggiornamento del catasto

Tale norma ha previsto dal 1° gennaio 2011 l’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, che dovrà essere costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’art. 64 del Dlgs. n. 300/99, mediante attivazione di idonee forme di collaborazione con i comuni.

Tale Anagrafe attesterà, ai fini fiscali, lo stato d’integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali (comma 1).

Il comma 2 ha previsto che per i Comuni l’accesso all’Anagrafe sia gratuito e garantito in base a precise regole tecnico-giuridiche che dovranno essere emanate entro il 1° marzo 2011 con uno o più Dm.

La legge di conversione ha introdotto il comma 2-bis, il quale ha stabilito che tali decreti dovranno assicurare ai Comuni, relativamente ai dati catastali, la piena accessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati con l’Agenzia del territorio, al fine di contribuire al miglioramento e aggiornamento della qualità dei dati.

Allo stesso modo verrà disciplinata l’introduzione dell’attestazione integrata ipotecario-catastale, sostitutiva delle vecchie visure, con previsione delle modalità di erogazione, degli effetti, della progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi, nonché della fissazione dei diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione (comma 3).

Il comma 4 ha previsto che ai Comuni, ferme restando le funzioni attribuite relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, alla revisione degli estimi e del classamento, nonché alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili (art. 66 Dlgs. n. 112/98), verrà garantita la consultazione gratuita in via telematica, su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano), delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, gestite dall’Agenzia del Territorio.

Al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, in fase di prima attuazione le funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento saranno svolte dai comuni e dall’Agenzia del Territorio sulla base di regole tecnico-giuridiche uniformi, stabilite con Dpcm. che dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2011.

Tali attività, ove non svolte dai Comuni, saranno esercitate dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà (comma 5).

Il comma 5-bis, aggiunto in sede di conversione, ha stabilito che l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale sarà assicurato attraverso l’utilizzazione da parte dei comuni delle applicazioni informatiche e dei sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, secondo le specifiche tecniche ed operative che saranno individuate con Dm.

Il Legislatore ha inoltre previsto l’istituzione di un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e sulla qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni.

Il comma 6 ha previsto che restino, in ogni caso, nella competenza statale, seppur svolte dall’Agenzia del Territorio, le funzioni in materia di:

–          individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

–          controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;

–          gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, trasmessi anche con il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali, attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

–          gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizia, sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio;

–          gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;

–          vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni catastali svolte dai comuni, poteri di applicazione delle relative sanzioni, determinate con Decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, dovrà concludere le operazioni di individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati, con conseguente notifica della richiesta degli atti di aggiornamento catastale ai titolari dei relativi diritti reali (comma 7).

Quest’ultimi, entro il 31 dicembre 2010, dovranno procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, le dichiarazioni di accatastamento saranno disponibili per i comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i Comuni (comma 8).

Sempre entro il 31 dicembre 2010 , i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza, ovvero di destinazione, non dichiarata in Catasto dovranno presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, ai fini fiscali (comma 9).

La Legge di conversione ha stabilito che i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, dovranno richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al Dm. n. 701/94.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, sarà notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.

Nel caso in cui i soggetti interessati non ottempereranno alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno, con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato, ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Verranno applicate le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 28 (“Applicazione delle imposte e determinazione del reddito imponibile”) del Rd. n. 652/39.

Il comma 10 ha stabilito che in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, entro il 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, procederà all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

Viceversa, nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento, l’Agenzia del Territorio procederà agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.

Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio potrà stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali (comma 11).

Il comma 12 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvederà ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

In tal caso, l’Agenzia provvederà a notificare la richiesta di aggiornamento catastale cui i titolari dei beni interessati dovranno adempiere entro 7 mesi dalla notifica (art. 2, comma 36, Dl. n. 262/06).

Nel caso in cui i soggetti sopra individuati non ottempereranno entro il termine previsto, l’Agenzia del Territorio procederà all’attribuzione della rendita presunta.

Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.

L’Agenzia, per lo svolgimento delle attività istruttorie, connesse all’accertamento catastale, potrà avvalersi delle attribuzioni e dei poteri degli uffici Iva (ex. artt. 51 e 52 Dpr. n. 633/72).

Il comma 14 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 29 Legge n. 52/85 che ha stabilito che dal 1° luglio 2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, dovranno contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:

–          l’identificazione catastale;

–          il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;

–          la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, rilasciata sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale o, in sostituzione, un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Prima della stipula di tali atti, il notaio dovrà individuare gli intestatari catastali e procedere alla verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

A decorrere dallo stesso termine le richieste di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, dovranno contenere i dati catastali degli immobili, pena l’applicazione, in caso di omessa o erronea indicazione, dell’imposta di registro e della sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta ex art. 69 Dpr. n. 131/86 (commi 14-16).

Il comma 16-bis, introdotto in sede di conversione, ha modificato il comma 7 dell’art. 58 del Dl. n. 112/08 prevedendo che Regioni e Enti locali nella redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari potranno farvi rientrare anche le alienazioni di immobili degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Segnalazione Certificata d’inizio attività (Scia)

Art. 49- Disposizioni in materia di conferenza di servizi

Il comma 4-bis della norma in commento, aggiunto dalla Legge di conversione, ha novellato l’art. 19 della Legge n. 241/90, disciplinando la “Segnalazione Certificata d’inizio attività” (Scia) in luogo della “Dichiarazione d’inizio attività” (Dia).

La Scia, dovrà essere presentata da tutti coloro che sono interessati a ottenere “autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale” il cui rilascio sia subordinato esclusivamente all’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, per i quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi.

La Scia non potrà essere presentata in tutti i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o per fattispecie connesse alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La Scia dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 Dpr. n. 445/00), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese (art 38, comma 4, del Dl. n. 112/08), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti sopra indicati.

Inoltre, le attestazioni e asseverazioni dovranno essere comprensive degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, la documentazione accompagnatoria della Scia sostituirà l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive.

L’attività oggetto della Scia potrà avere inizio dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma, l’amministrazione competente dovrà adottare provvedimenti motivati di interruzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

In tal caso, l’interessato, ove possibile, potrà provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, che non potrà essere inferiore a 30 giorni.

Sarà fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione di agire in via di autotutela (ex artt. 21-quinquies e 21-nonies Legge n. 241/90).

Tali provvedimenti potranno essere sempre adottati dall’ente in caso di dichiarazioni false o mendaci, che restano sottoposte a sanzioni penali (reclusione da 1 a 3 anni), salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Decorso il termine di 60 giorni per l’adozione dei provvedimenti sopra indicati, l’amministrazione potrà intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Tale disposizione non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal Dlgs. n. 385/93 (TU in materia bancaria e creditizia) e dal Dlgs. n. 58/98 (TU in materia di intermediazione finanziaria).

Le controversie relative all’applicazione di tale disposizioni saranno ovviamente di competenza esclusiva del giudice amministrativo e l’eventuale ricorso giurisdizionale potrà riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso (art. 20 Legge n. 241/90).

Il comma 4-ter della norma in commento ha stabilito che la Scia è di esclusiva competenza del legislatore statale, in quanto attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali [art. 117, comma 2, lettera e) e m) Cost.].

Pertanto, dal 31 luglio 2010 ogni indicazione presente nella normativa statale e regionale, attinente a “dichiarazione di inizio attività” o “Dia” deve intendersi automaticamente sostituita dai termini “segnalazione certificata di inizio attività” o “Scia”.

Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche rispetto all’attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’art. 25 Dl. n. 112/08, il Governo potrà adottare uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)        proporzionalità in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b)        eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c)        estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del Dl. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08;

d)       informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del Dlgs. n. 82/05, recante codice dell’amministrazione digitale;

e)        soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione Iso o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f)         coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti (comma 4-quater).

Tali regolamenti potranno essere emanati entro il 31 luglio 2011 e entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione in G.U., giorno dal quale dovranno considerarsi, contestualmente, abrogate le norme regolatrici dei relativi procedimenti.

Art. 51- Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale

La norma in commento al comma 1 ha stabilito che per l’installazione e gestione di un piccolo impianto fisso di distribuzione di gas naturale, derivante da rete domestica, da adibire al rifornimento per autotrazione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione d’inizio attività (Dia), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente ex art. 3, comma 5 Dpr. n. 37/98.

Tale disposizione, non modificata dalla Legge di conversione, richiama la Dia, ma secondo il comma 4-bis dell’art. 49 della Manovra, che ha novellato l’art. 19 della Legge n. 241/90, tale dichiarazione è sostituita dalla Scia (Segnalazione certificata d’inizio attività).

Ai sensi del comma 3, tale impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, dovrà rispettare i requisiti previsti dalle rispettive leggi in materia di impiego del gas naturale (Legge n. 1083/71) e di alimentazione elettrica (Legge n. 186/68 e smi).

Gli impianti aventi i requisiti previsti dalla presente disposizione, non necessiteranno, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi di cui al Dpr. n. 37/98.

L’autorità competente per la prevenzione incendi potrà effettuare controlli, anche a campione, emettere prescrizioni e, in caso di mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, applicare le sanzioni previste per le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici dal Dm. n. 37/08 e in materia di lavoro dal Dlgs. n. 758/94 (comma 5).

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