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Concorsi: sono illegittimi quelli interamente riservati


Corte Costituzionale, Sentenza n. 169 del 10 maggio 2010
di Federica Caponi

Le disposizioni che prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97, comma 3, della Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97, comma 1, Cost.) che esso assicura.

Questo l’importante principio ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso di legittimità presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso una Legge della Regione Liguria, concernente “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)”.

La norma in questione stabiliva che “fatti salvi i divieti previsti dall’art. 3, comma 94, lett. b), della Legge n. 244/07, nel limite del 50% dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”.

La Presidenza del Consiglio aveva presentato ricorso sostenendo che tale disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato relativo al restante 50% dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della P.A. fissati dagli artt. 3 e 97 della Cost..

Tale disposizione avrebbe, poi, illegittimamente individuato la categoria riservataria in soggetti con un’esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio ovvero in soggetti che non avrebbero maturato un’indispensabile o quantomeno utile qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata, in quanto la disposizione regionale impugnata, nel consentire l’indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni, lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati.

Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionali, le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso e con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

La Corte ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge della Regione Liguria n. 3/09, recante “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)”.

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