Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Società in house: forniti alcuni chiarimenti dal Conviri sulla legittimità di assunzione del personale


di Chiara Zaccagnini

La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Conviri), con un parere ha risposto ad una richiesta di chiarimenti inerente l’assunzione di personale da parte di una società a totale partecipazione pubblica.

Un AATO ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all’assunzione di diverse unità di personale da parte del gestore del servizio idirco, a totale partecipazione pubblica. In particolare, l’AATO ha chiesto alla Commissione:

  • Di verificare la legittimità delle assunzioni effettuate dalla società;
  • l’eventuale persistenza/consolidamento delle posizioni di lavoro a seguito di comportamenti illegittimi;
  • di definire gli effetti, in caso di illegittimità delle assunzioni, in relazione all’ammissibilità dei relativi costi.

La Commissione ha evidenziato come il Metodo normalizzato approvato con Dm. del 1° agosto 1996 ha previsto categoria “costo del personale” tra quelle comprese nella componente “costi operativi” della tariffa di trasferimento.

La quantificazione del “costo del personale” deve essere prevista in sede di redazione del Piano d’ambito e dettagliata nel relativo modello organizzativo.

Tale modello dovrà essere utilizzato dall’AATO per verificare se sussistano le condizioni per la remunerabilità, con i proventi tariffari, dei maggiori costi provenienti dalle assunzioni effettuate dal gestore.

La L.R. Abruzzo n. 23/04 (richiamata dall’AATO), all’art. 7, comma 4 lett. f), ha previsto l’obbligo per le società in house del rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli Enti locali per l’assunzione di personale dipendente. Su tale disposizione si è espressa la Corte Costituzionale, con la sent. n. 29/06, la quale ha ritenuto che con tale previsione il Legislatore non avesse intenzione di caricare le società private di oneri e obblighi non previsti per l’instaurazione di rapporti di lavoro nel settore privato, ma di dare applicazione al principio dettato dall’art. 97 Cost. rispetto ad una società, con capitale interamente pubblico, formalmente privata, ma che può essere assimilata sotto il profilo giuridico ad un ente pubblico.

Il Dl. n. 112/08 all’art. 18, forse a seguito della pronuncia della Corte Cost., ha stabilito che dal 20 ottobre 2009, le società non quotate che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

La Commissione ha richiamato alcuni pareri della Corte dei conti, tra cui la Sez. Controllo della Lombardia, che con il Parere n. 193/09 ha sostenuto che sono da considerarsi sostenute direttamente dall’Ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva intercorsa fra i vari Enti pubblici locali.

Nel caso di specie, secondo la Commissione, l’AATO doveva verificare che i costi delle nuove assunzioni rientrino, sia economicamente che numericamente, nelle previsioni stabilite nel modello organizzativo definito nel Piano d’ambito. Solo nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo sarà possibile inserire tali costi tra quelli coperti con i proventi della tariffa del servizio idrico integrato.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni