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Atti di gara: l’accesso è legittimo solo per la difesa in giudizio


Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 2814/10
di Chiara Zaccagnini

È escluso il diritto di accesso degli atti di gara, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, al fine di evitare che operatori economici, in diretta concorrenza tra loro, possano utilizzare le informazioni per conseguire un indebito vantaggio commerciale.

L’accesso, tuttavia, è consentito nel caso in cui sia diretto alla difesa in giudizio dei propri interessi (il c.d. accesso difensivo).

Questo è il principio ribadito dal Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società, che aveva partecipato ad una procedura indetta da una Fondazione, avverso la decisione del Tar Piemonte, che aveva ritenuto sussistente il diritto di accesso agli atti della ricorrente da parte di altra ditta concorrente alla procedura.

Nel caso di specie, una società, partecipante ad una procedura di gara indetta da una Fondazione, aveva presentato istanza di accesso ad alcuni atti in seguito all’esclusione.

La Fondazione aveva respinto l’istanza, non consentendo l’accesso ai documenti inerenti l’offerta presentata dall’aggiudicataria, ai verbali della commissione giudicatrice, recante la valutazione dell’offerta, all’aggiudicazione provvisoria e definitiva, al contratto e alla relativa corrispondenza intercorsa tra l’aggiudicataria e la Fondazione.

La Ditta esclusa aveva così impugnato il diniego di fronte al Tar che aveva accolto il ricorso, dichiarando sussistente l’interesse alla visione ed estrazione di copia degli atti richiesti, inclusa l’offerta tecnica della vincitrice della gara.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’aggiudicataria chiedendo l’annullamento della decisione.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 13, comma 5, del Dlgs. n. 163/06, a tutela del diritto alla riservatezza dei partecipanti alle procedure di gara, stabilisce che è escluso l’accesso e ogni forma di divulgazione in ordine alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle giustificazioni delle proprie offerte, in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Tale divieto è stato previsto dal Legislatore al fine di evitare che operatori economici, in diretta concorrenza tra loro, possano utilizzare l’accesso unicamente allo scopo di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato.

Tuttavia, secondo il comma 6, del citato art. 13, l’accesso agli atti è consentito nel caso in cui sia finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento, sancendo la prevalenza del c.d. accesso difensivo.

Il Consiglio di Stato ha richiamato il comma 5 dell’art. 16 del Dlgs. n. 163/06, che tutela il diritto alla riservatezza dei partecipanti alle procedure di affidamento.

Con tale norma il Legislatore ha voluto escludere dal dall’accesso la documentazione suscettibile di rilevare il know-how industriale e commerciale, contenuto nelle offerte.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso presentato dall’aggiudicataria, ritenendo irrilevante la conoscenza degli atti inerenti l’offerta tecnica presentata per l’elaborazione di un’efficace strategia difensiva da parte di una partecipante alla gara.

Infatti, tale documentazione non era necessaria al proseguo del giudizio per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto stipulato dalla Fondazione con l’aggiudicataria.

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