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Compensi amministratori: Le novità della Manovra correttiva 2010


Dl n. 78 del 31 maggio 2010
di Chiara Zaccagnini
e Alessio Tavanti

È stato pubblicato il Dl. n. 78/10 recante “Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.Il Decreto, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010, prevede forti tagli alla spesa pubblica e impone una riduzione dei costi della politica.

Art. 5 – Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

La norma in commento, al comma 4, ha previsto che, dal primo rinnovo, successivo al 31 maggio 2010, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, dovranno essere ridotti nella misura del 10% i rimborsi spettanti ai partiti per le spese elettorali (art. 1, comma 5, primo periodo, Legge n. 157/99).

Il Legislatore ha inoltre modificato l’art. 1 della Legge n. 157/99, abrogando il quarto periodo del comma 6, il quale prevedeva che le somme spettanti ai partiti o movimenti politici, per le spese elettorali sostenute, potessero essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di cessione a terzi.

La norma ha previsto inoltre che per l’esecuzione di qualsiasi incarico, conferito dagli Enti Locali (All. Istat, ex art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09) ai titolari di cariche elettive, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, mentre eventuali gettoni di presenza, non potranno superare l’importo di 30 euro a seduta (comma 5).

Il Decreto ha riformulato anche il comma 2 dell’art. 82 del Tuel, prevedendo in capo ai consiglieri comunali e provinciali il diritto a percepire un’indennità di funzione omnicomprensiva, eliminando la possibilità per gli stessi di ricevere il gettone di presenza.

Tale disposizione incide anche sulle modalità di determinazione e di adeguamento previste dai commi 8 e 10 dell’art. 82 del Tuel, che, secondo la nuova formulazione disposta dal Dl n. 78/10, sono state riparametrate sulla sola indennità di funzione, avendo eliminato ogni riferimento all’attribuzione del gettone di presenza.

L’indennità di funzione spettante ai consiglieri non potrà superare il 20% dell’indennità massima prevista per il Sindaco.

Nessun tipo di indennità spetterà ai consiglieri circoscrizionali.

Con un Dm., che dovrà essere adottato entro il 28 settembre, le indennità di funzione (ex art. 82, comma 8, Tuel), subiranno una riduzione per almeno 3 anni pari al:

–        3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

–        7% per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti;

–        10% per i comuni e le province con una popolazione superiore a un milione.

Non saranno soggette a tale diminuzione le indennità degli amministratori dei comuni con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Il Decreto ha stabilito inoltre che non avranno diritto a percepire retribuzioni, gettoni, indennità o qualsiasi altro tipo di emolumento gli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e di enti territoriali diversi dai comuni, province, città metropolitane, regioni e stato (ex art. 114 Cost.), che si occupano della gestione di servizi e funzioni pubbliche.

La norma in commento (commi 8, 9 e 10) ha abrogato le indennità di missione e i rimborsi forfettari previsti per le spese di viaggio sostenute dagli amministratori degli enti locali.

Infine, il comma 11 ha previsto che in caso di doppio incarico, in organi appartenenti a diversi livelli di governo, sarà possibile percepire una sola indennità.

Art. 6 – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Partecipazione a organi di amministrazione di società pubbliche o private

Il comma 2 ha stabilito che ha decorrere dal 31 maggio 2010 è onorifica anche la partecipazione a organi di amministrazione delle società pubbliche o private a qualsiasi titolo finanziate da fondi pubblici. Tale partecipazione consentirà soltanto di ottenere il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui siano già previsti gettoni di presenza, questi non potranno superare l’importo di euro 30 a seduta giornaliera.

Gli atti adottati in violazione di tali disposizioni determineranno responsabilità erariale e saranno nulli.

Gli enti privati che non si adegueranno a tali disposizioni non potranno ricevere contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze.

Quanto previsto dal presente comma non verrà applicato agli enti previsti dal Dlgs. n. 300/99 e dal Dlgs. n. 165/01, alle università, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della Finanziaria 2010 e agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

Compensi amministratori

Il comma 3 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni e le retribuzioni erogati dagli enti locali (All. Istat, ex art. 1, comma 3, Legge n. 196/09), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, dovranno essere automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Tale riduzione si aggiunge a quelle disposte dal Legislatore della Finanziaria 2006 e del Dl. n. 112/08. L’art. 1, comma 58, della Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266/05), aveva previsto la riduzione del 10% degli importi in godimento al 30 settembre 2005, delle indennità spettanti ai componenti di organi collegiali.

L’art. 1 della Legge n. 266/05 aveva previsto che la riduzione del 10% delle somme riguardanti le indennità spettanti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali fosse efficace per tre anni dall’entrata in vigore della citata Legge (31 dicembre 2005 – 31 dicembre 2008).

L’art. 61, comma 10, del Dl. n. 112/08 aveva stabilito che dal 1° gennaio 2009, le indennità di funzione, previste dall’art. 82 del Tuel, fossero ridotte del 30%, rispetto all’ammontare risultante al 30 giugno 2008, per gli Enti che nell’anno precedente non avevano rispettato il Patto di stabilità.

Infine, il comma 10, dell’art. 6, in commento, ha disposto la sospensione della possibilità di incremento prevista dall’art. 82, comma 10, del Tuel, fino al 2011.

Fino al 31 dicembre 2013, inoltre, gli emolumenti corrisposti dalle P.A. non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Spese di formazione e per missioni

Inoltre, il comma 8 dell’art. 6 in commento ha previsto che, a decorrere dal 2011, le spese sostenute dagli Enti Locali per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza dovranno essere ridotte dell’80% rispetto a quelle sostenute nel 2009.

Il comma 9 del Decreto ha previsto che a partire dal 2011 gli enti locali non potranno più effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il comma 12 ha stabilito che, sempre dal 1° gennaio 2011, le Amministrazioni dovranno ridurre del 50% le spese sostenute per missioni, ad esclusione di quelle internazionali di pace, dei vigili del fuoco, delle forze di polizia, del personale di magistratura e per quelle indispensabili ad assicurare la partecipazione ai riunioni presso organismi internazionali o comunitari, rispetto a quelle sostenute nel 2009.

Tale riduzione non si applicherà alle attività ispettive.

Gli atti posti in essere in violazione di tali disposizioni costituiranno illecito disciplinare e determineranno responsabilità erariale.

Tale limite di spesa potrà essere derogato in casi eccezionali, previa adozione da parte dell’organo di vertice dell’Amministrazione di un provvedimento che motivi tale scelta.

Tale atto dovrà essere trasmesso preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente.

La norma ha previsto inoltre, al comma 13, che gli enti locali dovranno ridurre nel 2011 del 50% la spesa annua sostenuta per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009.

Gli atti posti in essere in violazione di tali disposizioni costituiranno illecito disciplinare e determineranno responsabilità erariale.

Spese auto di servizio

Infine, secondo quanto disposto dal comma 14, le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, dovranno ridurre nel 2011 del 20% le spese sostenute per il noleggio e la gestione di auto di servizio, rispetto alla spesa sostenuta nel 2009.

Tale limite potrà essere derogato, con riferimento al solo 2011, nel caso in cui siano in essere contratti pluriennali.

Saranno esclusi da tale riduzione le spese relative alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (quindi anche dei vigili urbani).

Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

La norma in commento ha disposto che le spese di gestione degli immobili della P.A. nel 2011 non potranno superare il 2% del valore dell’immobile utilizzato.

Il comma 2 ha stabilito che le Regioni, gli Enti locali e le Aziende sanitarie, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, dovranno adeguarsi autonomamente alla regole per la gestione razionale degli immobili previsti per la P.A. centrale.

A tal fine, dovranno essere fissate le misure per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni e altri costi derivanti dall’utilizzo degli immobili.

Il comma 12 ha stabilito che, per le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (tra cui gli enti locali) le valutazioni dello stress da lavoro-correlato e dei rischi e i relativi obblighi decorreranno dalla loro elaborazione e in ogni caso a far data dal 31 dicembre 2010.

Il comma 15 ha stabilito che le operazioni di compravendita degli immobili effettuate dagli enti pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, saranno disciplinate dal Ministero del Lavoro.

Art. 14 (commi 25 – 31) – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli Enti  territoriali

Il Legislatore ha stabilito che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente svolgere in forma associata, mediante convenzione o unione, le seguenti funzioni:

a)      generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

b)      di polizia locale;

c)      di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d)     funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)      riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato;

f)       del settore sociale.

Tali attività (ex art. 21, comma 3, Legge n. 42/09) dovranno essere svolte in forma associata anche dai comuni che fanno parte o hanno fatto parte di comunità montane con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Le funzioni svolte in forma associata non potranno essere esercitate dagli enti singolarmente. Inoltre, la medesima attività non potrà essere svolta da più forme associate.

La Regione dovrà individuare, nelle materie di propria competenza (art. 117 Cost.), gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni, previa concertazione con gli enti interessati e nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

I comuni capoluogo di provincia e i comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti non sono obbligati a svolgere dette funzioni fondamentali in forma associata.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (29 agosto 2010), il Presidente del consiglio dei ministri con proprio Decreto, individuerà il numero minimo di abitanti che le forme associate di gestione devono raggiungere, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e i termini entro i quali i comuni dovranno assicurare la completa attuazione delle predette disposizioni.

Art. 18 – Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo

Il comma 1 ha stabilito che i comuni dovranno partecipare ad attività di accertamento fiscale e contributivo.

Il comma 2 ha introdotto alcune modifiche all’art. 1 (“Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale”) del Dl. n. 249/05 (“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), sostituendo le disposizioni previste nel comma 1 e nel comma 2.

Secondo il novellato comma 1, i comuni che parteciperanno alla lotta all’evasione fiscale e contributiva saranno premiati con il riconoscimento di una maggiorazione del 33% (nel testo previgente era pari al 30%) delle maggiori somme derivanti dalla riscossione dei contributi riscossi a titolo definitivo e dalle sanzioni civili applicate dal Comune a seguito di accertamenti svolti sulle riscossioni.

Entro il 15 luglio (45 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto) il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, d’intesa con l’Inps e la Conferenza unificata, dovrà stabilire le modalità tecniche di accesso dei Comuni alle banche dati e ai sistemi telematici di trasmissione delle informazioni relative ai contribuenti.

Per l’adempimento di tali funzioni, i comuni potranno avvalersi delle società e degli enti partecipati, i quali dovranno consentire l’accesso alle banche contenenti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suddetti accertamenti.

Infine, è stato abrogato il comma 2-ter dell’art. 1 del Dl. n. 203/05, secondo il quale il Dipartimento delle Finanze, con cadenza semestrale, doveva fornire ai comuni, anche attraverso l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali gli stessi abbiano contribuito.

Art. 38 – Altre disposizioni in materia tributaria

Tale disposizione, al comma 1, ha previsto che gli Enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’ISEE (art. 4 del Dlgs. n. 109/98), dovranno comunicare all’INPS, nel rispetto del Dlgs. n. 196/03 (cd. codice della privacy), e nei termini e con le modalità telematiche da esso previste, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate.

Le informazioni raccolte saranno trasmesse in forma anonima anche al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’ alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali (art. 21 Legge n. 328/00).

Il successivo comma 2 ha previsto che l’Inps e l’Agenzia delle Entrate stipuleranno una convenzione disciplinante le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie a far emergere le situazioni di irregolarità di quei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

A seguito dell’accertamento di situazioni di irregolarità, ai soggetti accertati, oltre alla restituzione agli enti erogatori del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, verrà applicata la sanzione da 500 a 5.000 euro da parte dell’INPS.

Le stesse sanzioni si applicheranno nei confronti di coloro per i quali, all’esito di controlli incrociati tra l’INPS e Agenzia delle Entrate, sia accertata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui al comma1.

Il comma 6, infine, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria rende libero a chiunque l’accesso ai dati disponibili in Anagrafe Tributaria, al fine di poter verificare l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti.

Inoltre, nelle more della completa attivazione dell’indice delle anagrafi INA-SAIA, l’Amministrazione finanziaria, previa stipula di apposita convenzione, renderà accessibili il codice fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati.

Ciò al fine di verificarne l’esistenza e la corrispondenza e consentire l’acquisizione delle corrette informazioni alle P.A. (di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01) alle società interamente partecipate da Enti Pubblici, o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 311/04, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell’Amministrazione finanziaria.

Art. 49- Disposizioni in materia di conferenza di servizi

Tale disposizione ha apportato delle modifiche alla Legge n. 241/90, in particolare relativamente allo svolgimento, in sede di procedimento amministrativo, della Conferenza di servizi.

In primo luogo al comma 1,  con la modifica dell’art. 14, comma 1, è stata sancita la facoltatività dell’indizione della Conferenza di servizi.

E’ stato stabilito, inoltre, che la P.A. ha facoltà di convocare la Conferenza anche nei casi in cui sia consentito all’Amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

Al comma 2, le modifiche introdotte all’art. 14-ter mirano a  consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

In tal senso, è da intendere la previsione secondo cui il soprintendente deve esprimersi un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi sui provvedimenti di sua competenza, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze, concordato con lo sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia ovvero, ove non costituito, con il comune.

La norma inoltre ha previsto che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) devono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della Valutazione d’impatto Ambientale (VIA), qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS ai sensi dell’art. 7 Dlgs. n. 152/06.

E’ stato, inoltre, sostituito il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale il quale ha previsto che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre Amministrazioni partecipanti, o invitate a partecipare, risultate assenti, con conseguente soppressione del comma 9 di tale disposizione.

Unica eccezione è rappresentata dal caso di VIA statale, per il quale l’Amministrazione procedente può richiedere l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri per consentire la conclusione dei lavori della Conferenza entro un termine ragionevole (art. 26, comma 2, Dlgs. n. 152/06).

In virtù della modifica del comma 7 dell’articolo 14-ter è da considerare, altresì, acquisito l’assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela della salute, incolumità pubblica e ambientale, nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata in sede di Conferenza, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) e paesaggistico-territoriale.

La norma in commento al comma 3 ha modificato la disciplina dell’art. 14-quater, relativo agli effetti del dissenso espresso nella Conferenza di servizi.

Il nuovo comma 1 ha prescritto che il dissenso manifestato dai rappresentanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento comporta conseguenze negative nei confronti dei  dirigenti interessati in termini responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché in sede di valutazione ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Al privato è, inoltre, riconosciuto, il diritto di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli art. 2 e 2-bis della Legge n. 241/90.

I commi 3, 3-bis, 3- ter, 3-quater e 3-quinquies dell’art. 14- quater della Legge n. 241/90 sono stati accorpati e sostituiti dal nuovo comma 3, il quale è intervenuto a semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Infatti a differenza della precedente disciplina, che regolava distintamente la competenza a decidere in merito a seconda del livello territoriale interessato, il nuovo comma 3 ha stabilito che, in caso di espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, spetti in ogni caso al Consiglio dei ministri  la decisione in merito, la quale può essere adottata anche a prescindere da una previa intesa con la Regione o l’Ente Locale interessato.

Ugualmente nelle materie di diretta competenza delle regioni e delle Province Autonome, il Consiglio dei ministri può deliberare in virtù del potere sostitutivo riconosciutogli dall’art. 120 Cost.

Sfuggono a tale disciplina le ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva (art. 117, comma 8, Cost.), i casi concernenti le infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (Dlgs. n. 163/06 smi.), nonché i casi di localizzazione delle opere di interesse statale.

Il comma 4, infine, ha modificato l’art. 29, comma 2-ter della Legge n. 241/90 al fine di rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. insieme alla DIA e al silenzio assenso.

Art. 51- Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale

La norma in commento al comma 1 ha stabilito che per l’installazione e gestione di un piccolo impianto fisso di distribuzione di gas naturale, derivante da rete domestica, da adibire al rifornimento per autotrazione è sufficiente la  presentazione di una dichiarazione d’inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente ex art. 3, comma 5 Dpr. n. 37/98.

Ai sensi del comma 3, tale impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve rispettare i requisiti previsti dalle rispettive leggi in materia di impiego del gas naturale (Legge n. 1083/71) e di alimentazione elettrica (Legge n. 186/68 e smi).

Gli impianti aventi i requisiti previsti dalla presente disposizione, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi di cui al Dpr. n. 37/98 .

L’autorità competente per la prevenzione incendi può effettuare controlli, anche a campione, emettere prescrizioni e, in caso di mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, applicare le sanzioni previste per le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici dal D.M. n. 37/08 e in materia di lavoro dal Dlgs. n. 758/94 (comma 5).

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