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Governo del territorio: Le disposizioni della Manovra correttiva 2010


Dl n. 78 del 31 maggio 2010
Di Chiara Zaccagnini
e Alessio Tavanti

È stato pubblicato il Dl. n. 78/10 recante “Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.Il Decreto, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010, prevede forti tagli alla spesa pubblica e impone una riduzione dei costi della politica.

Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

La norma in commento ha disposto che le spese di gestione degli immobili della P.A. nel 2011 non potranno superare il 2% del valore dell’immobile utilizzato.

Il comma 2 ha stabilito che le Regioni, gli Enti locali e le Aziende sanitarie, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, dovranno adeguarsi autonomamente alla regole per la gestione razionale degli immobili previsti per la P.A. centrale.

A tal fine, dovranno essere fissate le misure per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni e altri costi derivanti dall’utilizzo degli immobili.

Il comma 12 ha stabilito che, per le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (tra cui gli enti locali) le valutazioni dello stress da lavoro-correlato e dei rischi e i relativi obblighi decorreranno dalla loro elaborazione e in ogni caso a far data dal 31 dicembre 2010.

Il comma 15 ha stabilito che le operazioni di compravendita degli immobili effettuate dagli enti pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, saranno disciplinate dal Ministero del Lavoro.

Art. 19- Aggiornamento del catasto

Tale norma ha previsto l’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, dal 1° gennaio 2011, che dovrà essere costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’art. 64 del Dlgs. n. 300/99.

Essa attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali (comma 1).

Al comma 2 è stato previsto che l’accesso all’Anagrafe sarà garantito anche ai Comuni in base a precise regole tecnico-giuridiche da emanare con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Allo stesso modo verrà disciplinata l’introduzione dell’attestazione integrata ipotecario-catastale, sostitutiva delle vecchie visure, con previsione delle modalità di erogazione, degli effetti, della progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi, nonché della fissazione dei diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione (comma 3).

Inoltre, secondo il comma 4, ai comuni verrà garantita la consultazione in via telematica, su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, gestite dall’Agenzia del Territorio.

Sempre con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno definite le regole tecnico-giuridiche  per l’esercizio delle funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento, da svolgersi in forma partecipata dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio sulla base di un sistema uniforme, determinato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che troverà applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale.

Tali attività, ove non svolte dai Comuni, saranno esercitate dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà (comma 5).

Il comma 6 ha previsto che restino, in ogni caso, nella competenza statale, seppur svolte dall’Agenzia del Territorio, le funzioni in materia di:

individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;

gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lett. b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizia;

gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;

vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni, determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, dovrà concludere le operazioni di individuazione fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati, con conseguente notifica della richiesta degli atti di aggiornamento catastale ai titolari dei relativi diritti reali (comma 7).

Quest’ultimi soggetti, entro il 31 dicembre 2010, dovranno procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, le dichiarazioni di accatastamento saranno disponibili  per i Comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni (comma 8).

Sempre entro il 31 dicembre 2010 , i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto dovranno presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, ai fini fiscali (comma 9).

In base al comma 10, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale di cui al comma 8, entro il 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, procederà all’attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni.

Viceversa, nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento di cui al comma 9, l’Agenzia del Territorio procederà agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.

Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio potrà stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali (comma 11).

Il comma 12 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvederà ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

In tal caso, l’Agenzia provvederà a notificare la richiesta di aggiornamento catastale cui i titolari dei beni interessati dovranno adempiere entro 7 mesi dalla notifica (art. 2, comma 36, Dl. n. 262/06).

Nel caso in cui i soggetti sopra individuati non ottemperino entro il termine previsto, l’Agenzia del Territorio procederà all’attribuzione della rendita presunta.

Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.

L’Agenzia, per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, potrà avvalersi delle attribuzioni e dei poteri degli uffici Iva (ex. art.  51 e 52 Dpr. n. 633/72).

Il Decreto in commento ha introdotto il comma 1-bis all’art. 29 Legge n. 52/85, ha previsto che dal 1° luglio 2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, dovranno contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:

– l’identificazione catastale;

– il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;

– la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie resa in atti dagli intestatari.

Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e procede alla verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

A decorrere dallo stesso termine le richieste di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, devono contenere i dati catastali degli immobili, pena l’applicazione, in caso di omessa o erronea indicazione, dell’imposta di registro e della sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta di cui all’art. 69 Dpr. n. 131/86 (comma 14-16).

Art. 51- Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale

La norma in commento al comma 1 ha stabilito che per l’installazione e gestione di un piccolo impianto fisso di distribuzione di gas naturale, derivante da rete domestica, da adibire al rifornimento per autotrazione è sufficiente la  presentazione di una dichiarazione d’inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente ex art. 3, comma 5 Dpr. n. 37/98.

Ai sensi del comma 3, tale impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve rispettare i requisiti previsti dalle rispettive leggi in materia di impiego del gas naturale (Legge n. 1083/71) e di alimentazione elettrica (Legge n. 186/68 e smi).

Gli impianti aventi i requisiti previsti dalla presente disposizione, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi di cui al Dpr. n. 37/98 .

L’autorità competente per la prevenzione incendi può effettuare controlli, anche a campione, emettere prescrizioni e, in caso di mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, applicare le sanzioni previste per le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici dal D.M. n. 37/08 e in materia di lavoro dal Dlgs. n. 758/94 (comma 5).

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