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Personale: le disposizioni della Manovra correttiva 2010


Dl n. 78 del 31 maggio 2010

Incarichi di studio e consulenza

Art. 6 – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Il comma 7 stabilisce che le P.A., tra cui gli Enti Locali, dal 2011, e per ogni anno successivo, non potranno affidare incarichi a professionisti esterni di studio e consulenza per importi superiori al 20% delle spese sostenute nel 2009.

Tale limite è stato previsto dal Legislatore “al fine di valorizzare le professionalità interne alle Amministrazioni”.

Sono assoggettati a tale limite soltanto gli incarichi di studio e consulenza ex art. 7, commi 6 e ss del Dlgs. n. 165/01 e non eventuali prestazioni di servizio, così come non riguarda incarichi di ricerca affidati a soggetti esterni.

Tale limite vale anche per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a pubblici dipendenti, ex art. 53 del Dlgs. n. 165/01.

Sono esclusi da tale vincolo di spesa le Università, gli Enti e le Fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.

L’affidamento di incarichi in violazione di tale disposizione costituirà illecito disciplinare e determinerà responsabilità erariale.

Il comma 20 stabilisce che tali disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Gli Enti Locali, non essendo richiamati espressamente da tale disposizione, sono vincolati al rispetto di tali norme.

Il comma 21, che impone alle P.A. di versare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa imposte dalla norma in commento nel bilancio dello Stato, non si applica, tra gli altri, agli Enti Locali.

Retribuzioni e rinnovi contrattuali

Art. 9 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Il comma 1 stabilisce che per il 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle P.A., tra cui gli Enti Locali, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non potrà superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nel 2010, fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale.

Il comma 2 prevede che, sempre per tutti i dipendenti compresi i dirigenti e per gli stessi anni 2011-2013, le retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo e fino a 150.000 euro.

Quelle superiori a 150.000 euro dovranno essere decurtate del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

A seguito di tale riduzione il trattamento economico complessivo non potrà comunque essere inferiore 90.000 euro lordi annui.

Tali decurtazioni non produrranno effetti ai fini previdenziali.

Inoltre, per i dirigenti “a contratto” anche degli Enti Locali, il Legislatore ha previsto che dal 31 maggio 2010 al fino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi non potranno essere superiori a quelli erogati al precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista in precedenza.

Il comma 3 stabilisce che sempre per tali dirigenti dal 31 maggio 2010 non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.

Il comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle P.A. per il biennio 2008-2009 non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%.

Tale disposizione “si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”, pertanto, anche al contratto del 31 luglio 2009 del Comparto Enti Locali.

Le clausole contrattuali difformi “sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto – quella di giugno 2010 – e i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati”.

L’unico Comparto contrattuale escluso è quello sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco.

I commi 5-12 si applicano agli Enti di ricerca, alle P.A. centrali e agli Enti pubblici non economici (ex art. 1, comma 523, Legge n. 296/06).

Il comma 15 si applica al Comparto scuola.

Il comma 16 al Comparto Sanità.

Il comma 17 stabilisce che “non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012” per il personale delle P.A., tra cui gli Enti Locali, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010, secondo le modalità previste dalla Finanziaria 2009 (dal mese di aprile, ex art. 2, comma 35, Legge n. 203/08).

Tale norma stabilisce di fatto il blocco non solo degli aumenti contrattuali, ma soprattutto della contrattazione del 2010-2012, imponendo di fatto uno stop anche alla Riforma Brunetta, che per la parte relativa all’utilizzo della produttività per la valorizzazione del merito (cioè forse la parte più importante della Riforma) non può essere attuata senza l’aggiornamento dei contratti, ai quali spetta in via esclusiva la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti.

I commi 18-28 e 30-37 non si applicano agli Enti Locali.

Il comma 29 riguarda le società in house di gestione dei Comuni, vedi Newsletter SELF – Società partecipate.

Limiti in materia di assunzione di personale

Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali

Il comma 3 stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2010, e anche degli anni successivi, i trasferimenti dovuti agli Enti Locali inadempienti sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.

La riduzione sarà effettuata con Decreto del Ministero dell’Interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui.

A tal fine, il Ministero dell’Economia dovrà comunicare entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo Ente.

In caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente della certificazione relativa al Patto, verranno azzerati automaticamente i trasferimenti spettanti, fatto salvo per quelli destinati all’ammortamento dei mutui.

In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione verrà effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

Il comma 5 stabilisce che tali disposizioni “modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall’art. 77-bis, comma 20, del Dl. n. 112/08 (…) e integrano le disposizioni recate dall’art. 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso Decreto”.

Il comma 7 modifica il comma 557 dell’art. 1, della Finanziaria 2007, che disciplina i vincoli in materia di assunzione per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità.

Il novellato comma 557 stabilisce che gli Enti Locali devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei lavoratori cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali.

A tal fine, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente.

Il Legislatore ha introdotto nel comma 557 la definizione di spesa di personale contenuta nell’art. 76, comma 1 del Dl. n. 112/08, che infatti è stato abrogato.

In caso di violazione di tali norme si applicherà agli Enti il divieto imposto in caso di mancato rispetto del Patto (art. 76, comma 4, Dl. n. 112/08).

Gli Enti non potranno cioè assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Gli Enti, inoltre, non potranno stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale divieto.

Il Legislatore ha abrogato alcuni commi dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, il comma 1 (definizione di spese di personale), il comma 2 [norma che sospendeva l’efficacia della deroga ai vincoli di spesa per nuove assunzioni per i Comuni non assoggettati al Patto (art. 3, comma 121, Legge n. 244/07, soppresso dal comma dell’art. 14 in commento) e che permetteva a quelli con meno di meno di 10 dipendenti di poter derogare a tali limiti, contenuti nel comma 562 della Finanziaria 2007] e il comma 5 che imponeva agli Enti sottoposti al Patto di ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

La norma in commento ha novellato anche il comma 7, del citato art. 76, stabilendo che è fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Gli Enti che hanno tale percentuale al di sotto del 40%possono assumere nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Tale nuovo stringente vincolo si applica dal 1° gennaio 2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nel 2010.

Il comma 10 ha definitivamente soppresso il terzo periodo del comma 562 dell’art. 1 della Finanziaria 2007, che disciplina la deroga ai vincoli in materia di spesa di personale per i Comuni non assoggettati al Patto, norma che ha avuto efficacia soltanto per pochi mesi (1° gennaio 2008-25 giugno 2008).

Il comma 11 stabilisce che le Province e i Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto per il 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il Patto nel 2009.

Per il 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell’art. 77-bis del Dl. n. 112/08, che premiavano gli Enti virtuosi, stabilendo che in caso di rispetto del Patto gli stessi potevano, “nell’anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo un importo pari al 70% della differenza, registrata nell’anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l’obiettivo programmatico assegnato”.

Pertanto, gli Enti che hanno rispettato il Patto 2009, nel 2010 non potranno avere il vantaggio previsto dal comma 23 del citato art. 76.

Il Legislatore ha previsto che per il 2010 ai Comuni sia attribuito un contributo di 200 milioni da ripartire con Dm. e i criteri di ripartizione dovranno tener conto della popolazione e del rispetto del patto.

Tali contributi non dovranno essere conteggiati tra le entrate valide ai fini del Patto stesso.

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