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Affidamenti diretti: rilasciati nuovi pareri dall’Antitrust


di Chiara Zaccagnini

L’art. 23-bis, comma 4, del Dl. n. 112/08, recentemente novellato dall’art. 15 del Dl. n. 135/09, convertito con Legge n. 166/09, in vigore dal 25 novembre 2009, prevede che gli Enti Locali possano affidare la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, in deroga alla regola generale dell’affidamento tramite gara, in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che impediscono il ricorso al mercato.

In tal caso, gli Enti devono motivare la scelta dell’affidamento diretto attraverso un’analisi di mercato e richiedere il Parere all’Antitrust.

L’Autorità ha fornito negli ultimi mesi alcuni Pareri in materia di diversi servizi pubblici, di seguito ne riportiamo i più significativi.

Servizi di gestione aeroportuale

L’Autorità ha risposto negativamente a una Provincia che ha chiesto il Parere per l’affidamento diretto del servizio di gestione aeroportuale.

L’Autorità ha ricordato che l’affidamento di servizi deve avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

A tale principio è possibile derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

L’Autorità ha risposto negativamente in quanto l’Amministrazione provinciale non ha dimostrato la sussistenza di tali peculiarità nella documentazione presentata, fornendo insufficienti motivazioni per il mancato ricorso al mercato per l’affidamento del servizio in oggetto.

Inoltre, l’Amministrazione non aveva svolto una consultazione del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza o meno di operatori in grado di rispondere alle esigenze dell’Ente.

La documentazione fornita dall’Amministrazione provinciale, comprovante le dichiarazioni rese dalle società che gestiscono i limitrofi scali di non avere interesse a partecipare ad un’eventuale gara per l’affidamento del servizio di gestione aeroportuale, non costituisce elemento idoneo a dimostrare, in modo oggettivo e verificabile, la mancanza di utilità ed efficacia del ricorso al mercato e la necessità di un affidamento in house.

Inoltre, l’Amministrazione non ha ottemperato all’obbligo di fornire adeguata pubblicità alla scelta di affidamento di tale servizio mediante affidamento diretto.

La pubblicazione sul sito della Provincia e su quello dell’Associazione Assaeroporti non costituisce una modalità adeguata e sufficiente a dimostrare l’inesistenza di operatori privati disponibili ad offrire il servizio in oggetto alle stesse condizioni garantite attualmente.

Nel caso di specie, non sono stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato.

Servizio impianto funiviario

L’Autority ha emesso parere positivo all’affidamento in house da parte di un Ente locale del servizio di gestione dell’impianto funiviario.

L’Autorità ha ritenuto tale affidamento non incidente in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, a causa della ridotta dimensione della popolazione e del carattere di essenzialità che contraddistingue il servizio oggetto di affidamento, e per il quale il Comune aveva già esperito, senza successo una procedura di gara.

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