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Diritto accesso: escluso verso i pareri legali chiesti dall’Ente anche per il consigliere comunale


Tar Lombardia, Sez. I, Sentenza n. 17/10
di Federica Caponi

Il diritto d’accesso ad un parere legale che l’Amministrazione abbia acquisito al fine di meglio conformare la propria azione a criteri di legittimità e di opportunità non può formare oggetto di accesso.

In caso contrario, verrebbe violato il segreto professionale del legale e la stessa privacy dell’organo decidente che deve restare libero nell’acquisizione dei pareri che ritiene necessari alla formazione di una propria corretta volontà e nella loro conseguente valutazione.

Pertanto, la conoscenza di tali documenti non è ammessa neanche per i consiglieri comunali.

Questo il principio affermato dal Tar Lombardia nella Sentenza in commento, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato da un consigliere avverso l’atto con cui il Comune ha negato l’accesso ad alcuni documenti.

In particolare, nel caso di specie il consigliere comunale aveva chiesto l’accesso alla documentazione relativa ad un ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall’Amministrazione comunale nei confronti di una società, alla richiesta da parte del giudice incaricato di integrazione documentale e al parere di un legale che avrebbe suggerito all’Amministrazione di ritirare la richiesta di decreto ingiuntivo.

I Giudici amministrativi hanno chiarito che la richiesta d’accesso al ricorso per decreto ingiuntivo e alla richiesta del giudice di integrazione dei mezzi probatori, attenendo ad un procedimento giurisdizionale da considerare estinto a seguito della rinuncia dell’Amministrazione, costituiscono atti pienamente conoscibili da parte dei consiglieri comunali che ne facciano richiesta.

Per quanto riguarda, al contrario, gli atti di consulenza, che gli organi dell’Ente acquisiscono al fine di verificare quale sia la migliore scelta discrezionale, da un punto di vista della legittimità e dell’opportunità, non possono formare oggetto di accesso.

Nel caso in cui venisse riconosciuto tale diritto, infatti, verrebbe violato il segreto professionale del professionista che ha redatto tali documenti, oltre alla privacy dell’organo decidente che deve restare libero nell’acquisizione dei pareri che ritiene necessari alla formazione di una propria corretta volontà e nella loro conseguente valutazione.

Pertanto, tali atti devono essere sottratti all’accesso non solo quando la richiesta sia fatta dai cittadini, ex Legge n. 241/90, ma anche quando la richiesta sia presentata da un consigliere comunale, ex art. 43 del Tuel.

Il Tar ha così accolto parzialmente il ricorso presentato dal consigliere, ordinando al Comune di consentire allo stesso l’accesso (anche mediante estrazione di copia, a proprie spese) al ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Tribunale dall’Amministrazione comunale nei confronti di una società e alla richiesta da parte del giudice incaricato, di integrazione documentale.

Il Tribunale ha però respinto la richiesta di accesso al parere del legale che avrebbe suggerito all’Amministrazione di ritirare la richiesta di decreto ingiuntivo, in quanto atto di consulenza, al fine di tutelare il segreto professionale del legale e la privacy dell’Ente, che deve restare libero di acquisire i pareri che ritiene necessari e di valutarli.

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