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Riforma Brunetta: forniti chiarimenti sul controllo delle assenze per malattia


di Federica Caponi

 La Funzione pubblica ha emanato il Parere n. 2 del 15 marzo 2010, concernente “Decreto 18 dicembre 2009, n. 206. Quesito sull’obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente”.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha risposto ad un quesito inviato da un Ente, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall’obbligo di reperibilità di cui all’art. 2 del Dm. n. 206/09.

In particolare, è stato richiesto se nelle more dell’invio della certificazione medica, idonea a far ricomprendere l’episodio morboso nelle patologie riportate nel Decreto, possa essere esonerata dall’obbligo di richiedere la visita fiscale, che potrebbe appunto risultare infruttuosa perché rivolta a soggetti esenti dall’obbligo di reperibilità ovvero debba procedere comunque per l’attività della suddetta visita fiscale sin dal primo giorno di malattia.

Il comma 5, dell’art. 55-septies, del Dlgs. n. 165/01, introdotto dal Dlgs. n. 150/09, stabilisce che l’Amministrazione debba disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

Tale norma era già contenuta nell’art. 71, comma 3, del Dl. n. 112/08, che è stato abrogato proprio dal Dlgs. n. 150/09.

La Funzione pubblica aveva fornito chiarimenti in merito alle assenze per malattia proprio nell’imminenza dell’entrata in vigore della norma del Dl. n. 112/08, con le Circolari n. 7 e 8 del 2008, nelle quali, ribadendo l’obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l’Amministrazione, era stato anche chiarito che la norma aveva introdotto un elemento di flessibilità nella valutazione, consistente nella ricorrenza di “esigenze funzionali ed organizzative”, tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificati aggravi di spesa per l’erario.

Nel parere in commento la Funzione pubblica ha ricordato che l’art. 55-septies, al comma 5, ha rinviato la determinazione delle fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, all’emanazione di un Decreto ministeriale, emanato il 18 dicembre 2009, il n. 206, entrato in vigore il 4 febbraio 2010.

L’art. 2 del citato Dm. ha elencato alcune fattispecie di esclusione dall’obbligo di reperibilità, cioè quelle malattie:

–          molto gravi, che richiedono terapie salvavita [comma l, lett. a)];

–          per le quali già in precedenza l’Ente abbia avuto diretta contezza, quali gli infortuni sul lavoro [comma l, lett. b)];

–          per le quali sia stato già effettuato un accertamento legale [comma l, lett. c), d)];

–          per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti.

Inoltre, il Decreto ha previsto un’esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Le ipotesi di esclusione sono quindi motivate da un’esigenza di economicità dell’azione amministrativa.

La Funzione pubblica ha precisato che l’Amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando la stessa sia in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.

Il Dipartimento ha quindi chiarito che la previsione dell’art. 2 del Dm. n. 206/09 non ha modificato il contenuto del citato art. 55-septies, comma 5, del Dlgs. n. 165/01, ma “l’introduzione in via regolamentare di fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può non influire sull’obbligo per l’Amministrazione di richiedere la visita fiscale, per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato”.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che occorre distinguere il caso in cui l’Ente sia già in possesso della predetta documentazione formale ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.

Nella prima ipotesi, l’Amministrazione dovrà astenersi dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso.

Nella seconda ipotesi, l’Ente dovrà richiedere l’accertamento sin dal primo giorno di assenza, tenendo conto comunque delle menzionate “esigenze funzionali e organizzative”, pertanto, lo stesso dovrà valutare la condotta da seguire in base alla situazione concreta.

Il Dipartimento ha però ribadito che nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non venisse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell’incaricato della lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità e all’applicazione delle relative sanzioni.

E’ necessario comunque che il dipendente in tal caso avverta tempestivamente la struttura sanitaria competente circa la propria assenza all’eventuale visita ambulatoriale fissata all’esito dell’accesso infruttuoso presso il domicilio.

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