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Spese personale: i dipendenti del Comune trasferiti alle Asp devono essere conteggiati tra le spese dell’Ente


Corte dei conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 5/10
di Federica Caponi

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, ha emanato la Deliberazione in commento con la quale ha fornito alcuni “sorprendenti” chiarimenti in merito alla necessità o meno di includere nella spesa di personale dell’Ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp), in presenza di un accordo che prevede il riassorbimento del personale stesso da parte del Comune in caso di scioglimento dell’Azienda.

La Corte ha risposto anche alla richiesta di chiarimenti relativa alla necessità o meno di includere nella spesa di personale dell’Ente la voce di spesa sostenuta per l’assunzione straordinaria a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap, finanziata con il “fondo per la non autosufficienza” trasferito dalla locale Asl.

Alla Corte Sez. Autonomie si era rivolta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna che, ricevuto tali quesiti da un Comune, ha ravvisato nelle problematiche prospettate delle questioni particolarmente rilevanti.

La Sezione Autonomie, con una motivazione particolarmente concisa, ha precisato che “il personale comunale – trasferito alla Asp – adibito a tali nuovi compiti deve essere considerato ancora a carico dell’Ente, stante la natura di Azienda del Comune dell’Asp, creata per il perseguimento di finalità istituzionali in campo sociale e socio-sanitario, attribuite ai Comuni dall’art. 6 della Legge n. 328/00”.

Secondo i Giudici contabili, “risulta evidente, sulla base della natura giuridica dell’Asp [che in realtà pone rilevanti problematiche in quanto non è “così pacifico” se l’Asp sia Ente pubblico non economico o economico] che se gli Enti partecipanti alla nuova struttura ritornassero, in futuro, a svolgere i propri compiti assistenziali in forma separata, con il rientro di tali funzioni e mezzi nell’ambito della propria struttura organizzativa, non potrebbero non reinserire il personale dell’Asp nella propria pianta organica”.

Secondo la Corte dei conti, quindi, considerato che potenzialmente il personale trasferito ad un organismo esterno possa “rientrare” nella dotazione organica del Comune, la spesa di tali dipendenti continua a gravare sempre sul bilancio del Comune, senza considerare che:

  1. il rapporto di lavoro tra Comune e dipendenti al momento del trasferimento è risolto;
  2. i dipendenti trasferiti sono formalmente e sostanzialmente dipendenti di un altro datore di lavoro;
  3. 3. l’art. 76, comma 1, del Dl. n. 112/08, che definisce quali costi costituiscono spesa di personale, stabilisce espressamente che devono essere considerate tali quelle sostenute per tutti i soggetti “a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente”.

Anzi, per i Giudici contabili è proprio dal dato testuale di tale norma che “nella quantificazione degli oneri finanziari del Comune, connessi alla spesa del personale dell’Ente, non può prescindersi dalla quota di spesa per il personale trasferito all’Asp, che svolge attività istituzionale ai sensi della Legge n. 328/00”.

Tale interpretazione non appare condivisibile in quanto al momento del trasferimento si estingue il rapporto di lavoro tra Comune e dipendenti trasferiti.

Sarebbe poco logico, oltre che non corretto giuridicamente, continuare a considerare la spesa di personale del Comune composta da quella relativa al personale effettivamente utilizzato e quella di tutti gli ex dipendenti trasferiti.

Seguendo questa interpretazione non dovremmo considerare soltanto i dipendenti trasferiti alle Asp, ma anche tutti quelli trasferiti alle società partecipate, laddove vi sia anche solo in potenza la possibilità che gli “ex dipendenti rientrino” nella dotazione organica del Comune.

Alla stessa stregua allora perché non considerare anche quelli trasferiti per mobilità ad un altro Ente?

Potrebbero sempre chiedere di essere trasferiti di nuovo e certo in caso di mobilità non si ha “estinzione del rapporto di pubblico impiego”.

Se seguissimo questa interpretazione estensiva del citato art. 76, comma 1, gli Enti non potrebbero di fatto rispettare i limiti di spesa o al massimo potrebbero rispettarli non assumendo più.

La ratio perseguita dal Legislatore è stata quella di limitare il ricorso “eccessivo” a istituiti quali il comando o il distacco, “imponendo” agli Enti di decidere in merito al trasferimento.

Una volta però che l’Ente abbia disposto il trasferimento, il costo di quei dipendenti non può in alcun modo continuare a gravare sull’Ente.

Per quanto riguarda la questione relativa al far rientrare nei costi del personale le spese sostenute per l’assunzione straordinaria a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap, finanziata con il “fondo per la non autosufficienza” trasferito all’Ente dalla locale Asl, la Corte dei conti ha precisato che tali spese non costituiscono spese di personale ex art. 76, comma 1, Dl. n. 112/08.

Il personale straordinario a tempo determinato così assunto è retribuito con finanziamento trasferito dalla locale Azienda e per questo secondo la Corte dei conti non può essere considerata spesa di personale da parte dell’Ente.

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