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Accesso agli atti dell’aggiudicataria: il diniego deve essere specificamente motivato dall’Amministrazione


Tar Lombardia, Sez. I, Sentenza n. 199/10
di Alessio Tavanti

Il diritto di accesso agli atti di gara non può essere negato sulla base di generiche ragioni di riservatezza,  ma deve evidenziare specifici profili in relazione ai quali potrebbe derivare alla parte controinteressata un pregiudizio anche potenziale.

E’ quanto affermato dal Tar Lombardia con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso promosso da una società cui era stato negato il diritto di accesso agli atti dell’aggiudicataria.

Nel caso di specie, all’esito di una gara  indetta dall’Amministrazione per l’affidamento dei lavori di ricostruzione delle sponde di un fiume, la  ricorrente  aveva fatto istanza di accesso ai documenti dell’offerta tecnica, presentata dall’aggiudicataria, manifestando l’interesse a predisporre un’adeguata difesa in giudizio avverso la citata procedura di affidamento.

L’Amministrazione aveva negato l’accesso richiamando il dissenso espresso dall’impresa aggiudicataria, secondo la quale gli atti dell’offerta tecnica erano da considerarsi patrimonio tecnico e commerciale di esclusiva proprietà dell’impresa, e ritenendo l’istanza di accesso, finalizzata genericamente a tutelare le ragioni della ricorrente in sede giurisdizionale, in contrasto con il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 13 del Dlgs. n. 163/06, che consentono l’accesso  in presenza di una concreta necessità del richiedente di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio.

L’impresa ha così impugnato il diniego, eccependo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e dell’art. 13 del Dlgs. n. 163/06 sostenendo che l’Amministrazione non aveva adeguatamente motivato le esigenze di riservatezza che avrebbero impedito l’accesso e la sussistenza di un proprio concreto interesse, idoneo a giustificare la conoscibilità dei documenti.

Il Tar adito, ha richiamato in primo luogo la normativa in materia (art. 13 commi 5 e 6, Dlgs. n. 163/06) secondo la quale resta precluso l’accesso o altra forma di divulgazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento.

Tali preclusioni non ricorrono qualora l’accesso sia richiesto in vista della difesa in giudizio dei propri interessi connessi alla procedura di affidamento per la quale è presentata l’istanza.

Date tali previsioni normative, come ha avuto modo di precisare la Giurisprudenza amministrativa, sul piano oggettivo, non discende un’esclusione dall’accesso radicale ed assoluta ma anzi, la locuzione “in vista”, contenuta nell’art. 13, comma 6 citato, deve essere letta nel senso che, al momento della richiesta di accesso, il giudizio non deve necessariamente essere già instaurato, essendo sufficiente che la lite sia anche solo potenziale (Cons . Stato, Sent. n. 6121/08).

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, l’interesse del richiedente deve essere giudicato tenendo conto che esso, in quanto partecipante alla gara, è un operatore del settore con un interesse concreto e specifico nella medesima  (CGA Sicilia, Sez. Giur., Sent. n. 1087/07).

Nel caso di specie, secondo i Giudici del Tar, la società che ha richiesto l’accesso ha sicuramente tale interesse in quanto impresa che ha partecipato, con esito sfavorevole, alla procedura e che ha manifestato l’intenzione di agire in giudizio per ottenere l’annullamento degli atti di gara.

Riguardo al diniego fondato su presunte esigenze di riservatezza della controinteressata, il Tar ha chiarito che non si evincono quali siano le ragioni della loro  prevalenza rispetto all’interesse della ricorrente alla conoscenza della documentazione richiesta.

Infatti, non è sufficiente a negare l’accesso la generica indicazione per cui la documentazione dell’offerta tecnica rappresenta patrimonio tecnico e commerciale di esclusiva proprietà dell’impresa, senza evidenziare quale potenziale pregiudizio potrebbe derivare all’impresa proprietaria dell’elaborato dall’accesso a tale documentazione.

Il giudice amministrativo ha così accolto il ricorso della ricorrente, riconoscendo la possibilità di accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, sussistendo, nel caso di specie, un concreto e specifico interesse all’accesso.

Il cui diniego dell’Amministrazione è stato supportato da specifiche e motivate ragioni di tutela di un superiore interesse alla riservatezza della documentazione della controinteressata.

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