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Affidamenti diretti: rilasciati nuovi pareri dall’Antitrust


di Chiara Zaccagnini

L’art. 23-bis, comma 4, del Dl. n. 112/08, recentemente novellato dall’art. 15 del Dl. n. 135/09, convertito con Legge n. 166/09, in vigore dal 25 novembre 2009, prevede che gli Enti Locali possano affidare la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, in deroga alla regola generale dell’affidamento tramite gara, in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che impediscono il ricorso al mercato.

In tal caso, gli Enti devono motivare la scelta dell’affidamento diretto attraverso un’analisi di mercato e richiedere il Parere all’Antitrust.

L’Autorità ha fornito nell’ultimo mese alcuni Pareri in materia di diversi servizi pubblici, di seguito ne riportiamo i più significativi.

Servizi cimiteriali

L’Autorità ha risposto negativamente a due Comuni che hanno chiesto il Parere per l’affidamento diretto del servizio di gestione dei servizi cimiteriali.

L’Autorità ha ricordato, in entrambi i chiarimenti forniti, che l’affidamento di servizi deve avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

A tale principio è possibile derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel primo caso, l’Autorità ha risposto negativamente in quanto l’Amministrazione comunale non ha dimostrato la sussistenza di tali peculiarità nella documentazione presentata, fornendo insufficienti motivazioni per il mancato ricorso al mercato per l’affidamento del servizio in oggetto.

Inoltre, l’Amministrazione non aveva svolto una consultazione del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza o meno di operatori in grado di rispondere alle esigenze dell’Ente.

Nel caso di specie, non sono stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, considerando che tale servizio in precedenza era stato svolto da operatori privati.

Nel secondo caso, l’Antitrust ha ritenuto mancante il requisito del controllo analogo del Comune sulla società affidataria del servizio, in quanto l’Ente non possedeva nessuna quota della stessa.

Anche in questo caso, l’Autorità ha contestato all’Amministrazione di non aver svolto un’indagine di mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza o meno di operatori in grado di rispondere alle esigenze dell’Ente.

Il  Comune aveva giustificato il ricorso all’in house per la poca appetibilità della gestione del servizio da parte di un operatore privato, dovuta alla piccola dimensione del mercato di riferimento e dal basso valore degli introiti derivanti dal servizio, ma l’Antitrust l’ha ritenuto non sufficiente.

Servizi di manutenzione degli immobili comunali e servizi socio-assistenziali

A seguito della richiesta di parere, in merito alla possibilità di affidamento del servizio di manutenzione degli immobili e dei beni di un Comune, l’Autority ha risposto negativamente in quanto ha ritenuto tale attività non riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma in quella della fornitura di beni e servizi soggetti ad appalto, cioè strumentali.

Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi socio-assistenziali, l’Antitrust ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per il rilascio del parere in quanto difettavano i requisiti fondamentali per la configurabilità dell’affidamento in house.

Nel caso di specie, secondo l’Autority, la società affidataria, poneva in essere ulteriori attività diverse tra di loro, attribuendo così alla stessa carattere commerciale.

Tale condizione non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell’attività oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante.

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